REGOLAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE “FINANZIERI CITTADINI SOLIDARIETA'”

sabato 13 dicembre 2003

REGOLAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE “FINANZIERI CITTADINI SOLIDARIETA'”

 

 

Art 1

(Poteri e funzioni)

  1. Sono quelli previsti dallo statuto.
  2. II CDN è il massimo organo deliberante tra un congresso e l'altro, di cui provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria.
  3. Il CDN può istituire commissioni, con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di sua competenza.
Art 2

(Presidenza)

  1. La Presidenza è organo del CDN ed è strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto agli organismi esecutivi.

Art. 3

(Elezione della Presidenza)

  1. La procedura per la elezione della Presidenza del CDN è decisa nella sessione di insediamento prima di qualsiasi altro adempimento. I compiti di Presidente sono svolti transitoriamente dal Presidente effettivo dell'ultima seduta del Congresso, che propone le modalità di elezione della Presidenza.
Art. 4

(Compiti della Presidenza)

1. La Presidenza del CDN:

  • a) convoca il CDN anche su richiesta della Segreteria o di almeno un quarto dei componenti dello stesso CDN ovvero per ottemperare ad obblighi statutari.
  • b) provvede all'invio tempestivo delle convocazioni, con indicazione dell'ordine del giorno,degli orari di inizio e fine lavori.
  • c) ordina i lavori del CDN in modo imparziale, cura l'accertamento delle presenze e del numero legale, registra le giustificazioni delle eventua1i assenze, verbalizza le attività delle riunioni, prende contatto, dopo due assenze ingiustificate, con l'interessato/a, onde accertare e rimuovere le cause della non partecipazione.
  • d) indica, prima di ogni votazione, le maggioranze richieste, ponendo in votazione le motivazioni e proposte di risoluzione secondo l'ordine di presentazione, o, se del caso, in contrapposizione tra loro.
  • e) riceve le interrogazioni scritte e presentate dai componenti del CDN in merito alle decisioni, alle prese di posizione e agli atti degli organi dirigenti ed esecutivi della associazione, cui di norma risponde nella successiva riunione dei CDN .
  • f) formula un rapporto annuale sull'attività del CDN, dando conto del numero delle riunioni, delle presenze, degli interventi, nonché della attività delle commissioni, dei rapporti con le strutture, degli argomenti trattati.

Art 5

(Dovere di partecipazione)

  1. E' dovere di ogni componente dei CDN partecipare assiduamente alle riunioni.
  2. Cause giustificative di eventuali assenze, costituite da impedimenti fisici, motivi di famiglia, concomitanza di impegni strettamente ed inderogabilmente connessi all'incarico di cui si ha la titolarità, o dal godimento di ferie, devono essere comunicati e motivati alla Presidenza prima dell'inizio della riunione.
  3. Deve altresì esser segnalato alla Presidenza, e giustificato, l'eventuale allontanamento prima del termine della riunione

A rt 6

(Rilevamento delle presenze )

  1. Il numero dei componenti presenti alle riunioni del CDN e rilevato formalmente dalla Presidenza.

Art. 7

(Perdita della carica di componente)

  1. Si perde la carica di componente del CDN per dimissioni o per decadenza.
  2. La decadenza ricorre se nel corso degli ultimi dodici mesi il componente non ha partecipato ad almeno il 50% delle riunioni convocate.
  3. La dichiarazione di decadenza del componente é sottoposta dalla Presidenza al CDN che delibera in merito.

Art 8

(Pubblicità delle riunioni)

  1. Le riunioni, le decisioni, la discussione del CDN sono, salvo apposito voto contrario del Direttivo, rese pubbliche.

Art. 9

(Frequenza delle riunioni)

  1. II CDN si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta al bimestre, su convocazione della Presidenza.
  2. Viene altresì convocato:

a) su richiesta della Segreteria;
b) su richiesta di un quarto dei membri del CDN;
c) ogni volta occorra assolvere ad obblighi statutari.

 

Art. 10

(Preavviso di convocazione ed ordine del giorno )

  1. La convocazione avviene di norma, e salvo casi di urgenza, almeno 10 giorni prima della riunione con pubblicazione sul sito internet dell’associazione.
  2. Viene messo in votazione all'inizio della riunione e le eventuali richieste di modifica o integrazione sono approvate dal CDN.
  3. Ogni componente del CDN ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine dei giorno della riunione successiva, su cui il CDN decide a maggioranza.

Art. 11

(Quorum)

  1. La riunione del CDN e degli altri organi dell'Associazione (Segreteria, Collegio dei Revisori, Commissione di Garanzia) è legittimata ad assumere decisioni se ad essa partecipa almeno il 50% più uno dei componenti, meno gli assenti giustificati.
  2. Il Tesoriere partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria quando trattasi di questioni attinenti le risorse finanziarie e comunque amministrative; può essere invitato alle altre riunioni della Segreteria.

Art 12

(Inizio e durata dei lavori)

  1. Le riunioni hanno inizio non più tardi di 30 minuti dopo l'orario fissato, e l'orario di chiusura indicato nella convocazione potrà essere modificato in base al numero degli iscritti a parlare.
  2. La Presidenza raccoglie le richieste di intervento e stabilisce, in considerazione dei programma di lavoro, il termine entro il quale possono essere avanzate.

Art. 13

(Interventi)

  1. Le relazioni introduttive e le conclusive non possono superare di norma la durata di 20 minuti e gli interventi quella di 10 minuti. Ciascun membro del CDN può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento.
  2. E’ fatto personale essere intaccati nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
  3. La Presidenza invita ad attenersi strettamente ai temi in discussione nel tempo stabilito.

Art 14

(Quorum deliberativo)

  1. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti salvo che per le materie previste dalla Statuto (art.4; art.7; art.12; art.13; art.14;).
  2. La Presidenza indica, prima di ogni votazione, la maggioranza numerica richiesta.

Art 15

(Procedura di votazione )

  1. La Presidenza pone in votazione i documenti, le proposte di deliberazione e ordini del giorno in ordine di presentazione, salvo siano stati presentati rispetto ad ognuno di essi anche proposte di emendamenti, che si votano prima.
Art. 16

(Interrogazioni)

  1. I documenti e gli emendamenti sono illustrati con un intervento a favore ed uno contro, e sono ammesse brevi dichiarazioni di voto. Il sistema di voto adottato e quello per alzata di mano, tuttavia un terzo dei presenti può chiedere l'appello nominale. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta.
  2. In apertura della seduta del CDN, ogni componente può presentare alla Presidenza una interrogazione scritta per avere informazioni e spiegazioni su un fatto determinato oppure su comportamenti od aspetti dell’attività del CDN o degli Organi esecutivi. La Presidenza risponde direttamente, sulla base delle proprie informazioni, oppure trasmette l'interrogazione al segretario competente per materia che deve dare risposta nella prima seduta successiva del CDN, con diritto dell'interrogante ad una breve replica (3 minuti). Le eventuali interrogazioni, nonché le risposte alle interrogazioni precedenti, hanno luogo di norma nella prima parte della seduta del CDN (senza verifica del numero lega1e).

 

Art. 17

(Tipologia degli atti)

  1. Il Comitato Direttivo adotta, con le procedure e le maggioranza previste nelle norme che precedono, deliberazioni costituenti:

a) ordini dei giorno, contenenti prese di posizione in relazione a vicende e fatti determinati;
b) raccomandazioni e direttive, con lo scopo di impostare le iniziative di carattere associativo, assicurare il necessario coordinamento delle strutture territoriali;
c) atti interni, di cura del funzionamento della organizzazione ai vari livelli, sull'attività dello stesso CDN, di convocazione dei Congressi.

 

Art. 18

(Disposizione finale)

  1. Il presente regolamento ha valore di norma statutaria.
  2. Esso rimane in vigore da un Congresso all'altro.
  3. presente regolamento può sottoposto a revisione allo scadere del primo anno della sua approvazione.

 


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