TRATTAMENTO DI MISSIONE ESTERA: DUE PESI MA UNA SOLA MISURA. QUANDO LE INTERPRETAZIONI CREANO DI FATTO DISPARITA' TRA MILITARI CHE FANNO SERVIZIO ALL'ESTERO - di Patrizio D'Alessio e Francesco Zavattolo)

mercoledì 25 marzo 2009

Gli avvitamenti burocratici sono quelle condizioni che si sviluppano nel momento in cui un gran numero di leggi, circolari e istruzioni ministeriali, nel corso del tempo rendono lo stesso quadro normativo inservibile o, addirittura, un ostacolo al normale proseguimento delle attività  ordinarie.

Ciò si verifica con l’interpretazione, da parte della Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, del comma 39 dell’art. 39-vicies semel del decreto legge 273/2005 convertito con modificazioni nella L. 51 del 2006. Secondo l’organo di controllo l’incompatibilità  con l’indennità  di missione all’estero deve essere esteso a tutti gli emolumenti giornalieri a carattere eventuale per qualsiasi tipologia di missione su territorio estero. In parole povere un militare o un appartenente alle forze di polizia impiegato in missione operativa fuori dal territorio dello Stato italiano non ha diritto nà© al compenso per lo straordinario, nà© al compenso per le ore notturne, nà© alla presenza esterna, nà© tanto meno alla presenza festiva o (figuriamoci) superfestiva.

Nel caso in esame, pertanto, un militare in servizio, ad esempio, nel territorio spagnolo, oltre a poter godere di un’eventuale partecipazione alla corrida (se mai dovesse averne il tempo) ha diritto ad una diaria giornaliera di circa 40€ per provvedere al pranzo e alla cena (nel caso in cui l’Amministrazione paghi l’alloggio) senza percepire straordinario per le eventuali ore eccedenti l’orario settimanale, e senza percepire la presenza esterna o l’eventuale presenza festiva.

Questo è uno dei tanti macroscopici casi nei quali, dopo anni di conquiste, il personale del comparto sicurezza e difesa può subire una interpretazione restrittiva di una norma del 1926 emanata da Vittorio Emanuele III.

Atteso il carattere paradossale di quanto sinora esposto, va rilevato che il suddetto organo di controllo, a nostro parere, ha un po’ travisato la portata della normativa in esame. Infatti anche se il comma 39 dell’art. 39-vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 recita che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità  e disponibilità  ad orari disagevoli, nonchà© in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”, ed anche se l’estensore di questa norma ha omesso (volutamente o meno) di riportare la frase: “ai fini del presente decreto”, bisogna evidenziare che una cosa è il trattamento economico previsto per le normali missioni all’estero (Regio Decreto n. 941 del 1926, legge 27 dicembre 1973 n 838) altra cosa è il trattamento di missione estera inquadrato sotto il regime dall’A.L.S.E. (assegno di lungo servizio all’estero di cui all’art. 1 della legge 8 luglio 1961 n. 642).

Quest’ultimo, infatti, oltre ad essere economicamente molto più sostanzioso del precedente è disciplinato, tra l’altro, con apposita normativa di legge per ogni singola missione internazionale. Così, a titolo esemplificativo, un militare che partecipa alla missione ISAF in Afganistan, inquadrato nella Legge 27 febbraio 2002, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali", pur non avendo diritto al pagamento delle ore di straordinario eventualmente maturate o al pagamento della presenza esterna o alla presenza festiva, percepisce un assegno di lungo servizio all’estero – per un sovrintendente sono circa 130 euro al giorno (con vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione) – che, dato l’importo, assorbe più che bene l’eventuale straordinario e gli altri compensi giornalieri aventi carattere di eventualità .

E’ del tutto evidente che dinnanzi a queste due realtà  c’è una disparità  di trattamento tra quanti si recano all’estero in missioni operative che rientrano nello svolgimento delle “normali” operazioni di servizio e quanti, invece, vengono inclusi nell’aliquota di personale schierati in missioni estere sostenute da specifici provvedimenti di legge, per le quali è appunto previsto il trattamento A.L.S.E.

In ultima analisi, in un indispensabile progetto di rivisitazione dell’argomento, si dovrebbe anche tener conto del fatto che la coda contrattuale (accordo integrativo del DPR 170/2007) ha ribadito un concetto basilare sull’orario di servizio, ossia che le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per il lavoro straordinario, ma non ha operato alcuna distinzione tra il servizio svolto sul territorio nazionale e il servizio svolto sul territorio estero.

Quindi auspichiamo che i competenti uffici, nonchà© la Rappresentanza militare, intraprendano i passi necessari per dipanare la matassa, e risolvere la palese disparità  di trattamento dalla quale potrebbero scaturire numerosi ricorsi amministrativi da parte del personale interessato.

Patrizio D’Alessio e Francesco Zavattolo
Sezione Ficiesse Pratica di Mare
ficiesse.praticadimare@ficiesse.it
 


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