L'ISTITUTO DEL TRASCINAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI AEREI DI FORZE ARMATE E DI POLIZIA: L'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA (E ISOLATA) DELL'AMMINISTRAZIONE GDF IN PREGIUDIZIO DEI SOLI FINANZIERI - di Patrizio D'Alessio e Francesco Zavattolo

giovedì 26 marzo 2009

Pubblichiamo di seguito un approfondimento di Patrizio D’Alessio e Francesco Zavattolo sul tema delle diverse modalità  applicative dell’istituto del trascinamento tra le Amministrazioni di Forze Armate e di Polizia.

Il titolo è della redazione del sito.

 

 

L’istituto del trascinamento è l’esempio di una creatura venuta al mondo prima ancora che i genitori fossero abbastanza maturi per poterne sopportare il peso.

Vediamo cos’è e com’è nato.

Il c.d. trascinamento è il riconoscimento di una protezione economica spettante a determinate categorie di lavoratori nel momento in cui questi non si trovano più nelle condizioni di poter usufruire di specifiche indennità . In particolare il personale impiegato, tra l’altro, in attività  di aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo, nel caso in cui per un qualsiasi motivo perda il diritto a percepire l’indennità  di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 13 della legge 78/83 può godere del beneficio del riconoscimento di 1/20 dell’indennità  percepita, per ogni anno di servizio espletato nella specialità , fino ad un massimo di 20 anni.

Inizialmente riconosciuto al solo personale delle Forze Armate (l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995) grazie all’opera dei Sindacati e dei Cocer delle Forze di Polizia che si resero conto che, da tempo, una nuova creatura si aggirava tra maglie della normativa del settore, con gli articoli 13 e 52 del D.P.R. 254 del 1999 il predetto beneficio venne esteso anche al personale del comparto sicurezza.

Il Servizio Amministrativo del Comando Generale della Guardia di Finanza, anche in questo caso, ha osservato – e quindi disciplinato – la materia da una particolare visione prospettica, e con puntigliosa caparbietà  ha interpretato la norma stabilendo che il diritto alla percezione del trascinamento spetta solo allorquando viene a cessare, in ragione delle mutate condizioni d’impiego, la corresponsione delle citate indennità  supplementari (circolare n. 117968/62 datata 13/04/2005).

Inoltre, su specifico quesito avanzato da un importante Re.T.L.A. , è stata stabilita l’incompatibilità  del c.d. trascinamento con l’esclusione temporanea dell’indennità . In soldini, un militare specializzato non impiegato nella propria specialità  per la frequenza di un corso in Accademia o presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, o per assenze dovute a Licenza straordinaria o infermità  protratta per oltre 15 giorni non può godere di questo beneficio.

Naturalmente, come spesso accade, altre Amministrazioni, forse più attente alle problematiche del personale, con apposite circolari, di cui alleghiamo copia, hanno disposto che il beneficio del trattamento in questione spetta ogni qualvolta il personale, a qualsiasi titolo, non ha diritto all’indennità  in misura piena.

Orbene, giunti a questo punto, il dubbio è più che legittimo! Non sarà  che il Ministero dell’Interno o la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa hanno preso un abbaglio? Lasciamo al lettore ogni conclusione.

In fine, nel reiterare (vedasi articolo sulle missioni estere) l’augurio che gli organi competenti, e la Rappresentanza militare, possano garantire anche al personale della Guardia di Finanza gli stessi benefici che le altre Amministrazioni, da tempo, riconoscono ai propri dipendenti speriamo vivamente che nelle prossime tornate contrattuali venga evidenziata la necessità  di estendere, il predetto istituto, anche all’emolumento fisso di polizia (comma 2 art. 52 D.P.R. 164/2002); non fosse altro per non vanificare la finalità  dell’emolumento stesso.

 

Patrizio D’ALESSIO
Francesco ZAVATTOLO
Sezione Ficiesse di Pratica di Mare
ficiesse.praticadimare@ficiesse.it


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