IRPEF: SCONTO DI 134 EURO PER IL PERSONALE DI FORZE ARMATE E POLIZIA (D.P.C.M. 27/02/2009, G.U. 15/04/2009, N. 87)

venerdì 17 aprile 2009

Lo stabilisce un D.P.C.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che attua la previsione contenuta nell’art. 4, comma 3, del D.L. anticrisi.
In particolare, la norma prevede, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, una riduzione dell’imposta e delle addizionali, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione della misura della riduzione e delle sue modalità applicative.
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2009, quindi, individua:
•i soggetti destinatari della riduzione in tutto il personale militare delle Forze armate (compreso il Corpo delle capitanerie di porto), delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 35.000 euro;
•la misura della riduzione in 134 euro (per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, la riduzione si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito);
•le modalità di applicazione (il sostituto d’imposta applica la riduzione in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo).
(D.P.C.M. 27/02/2009, G.U. 15/04/2009, n. 87)

http://www.ipsoa.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009
Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


Art. 1.
Destinatari della riduzione d'imposta


1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare
delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia
percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore a 35.000 euro.



Art. 2.
Misura della riduzione di imposta


1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre
2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa
e del soccorso pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiario
dell'importo massimo di 134,00 euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui
al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda
calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per
l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni
effettuate nell'anno al medesimo titolo.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate trattamento economico
accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento
degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del
personale di cui all'art. 1.
4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di
istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1
si applica sull'imposta lorda determinata sulla meta' del trattamento
economico complessivamente percepito.
Roma, 27 febbraio 2009


Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009


 


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