DIFFERIMENTO DELLA LEGGE DINI PER LE FORZE ARMATE E LE FORZE DI POLIZIA: ARENATOSI IN COMMISSIONE BILANCIO L’ESAME DEL DDL 783 DEL SEN. RAMPONI IN QUANTO PRIVO DI COPERTURA FINANZIARIA

domenica 19 aprile 2009

E’ all’esame della 11^ Commissione Lavoro del Senato il Disegno di Legge nr. 783 presentato dal Sen. Ramponi (PDL) volto a prorogare, per il personale militare, il termine di avvio del sistema di calcolo contributivo previsto dalla riforma previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Legge Dini), fino al 31 dicembre dell’anno di effettivo avvio della previdenza complementare.

Infatti la legge 335 prevedeva, contestualmente alle modifiche di calcolo, anche l’avvio della previdenza complementare, con la costituzione di fondi pensione, proprio per compensare il differenziale delle future rendite pensionistiche.

Tuttavia, fino a oggi il solo comparto pubblico che può usufruire della previdenza complementare è quello della Scuola, dove è operante il fondo “Espero”.

Il DDL 783 ha però trovato presto una battuta d’arresto alla 5^ Commissione Bilancio, chiamata a formulare un parere di sostenibilità finanziaria della proposta.

Il relatore di maggioranza l’11/11/2008 ha affermato infatti che il provvedimento sarebbe privo di copertura finanziaria e pertanto è stata chiesta una relazione tecnica al Governo; in attesa di tale relazione la Commissione Bilancio ha quindi sospeso il proprio parere interrompendo pertanto l’iter legislativo.

Pubblichiamo il testo del disegno di legge ed i resoconti parlamentari relativi al suo esame.

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Legislatura 16º - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 23 del 01/10/2008

(783) RAMPONI. - Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile
(Esame e rinvio)

Il relatore STANCANELLI (PdL) illustra il provvedimento, inteso a modificare, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, i termini di decorrenza dell'applicazione del cosiddetto sistema di calcolo pensionistico contributivo.
Dopo aver ricordato che, in base alla disciplina generale, il sistema si applica in via integrale ai soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e in via parziale - cioè, con riferimento solo ai periodi contributivi maturati negli anni 1996 e seguenti - ai lavoratori che a tale data abbiano un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, sottolinea che il testo in esame prevede, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l’applicazione del sistema contributivo limitatamente all'anzianità contributiva maturata negli anni solari successivi a quello in cui entreranno in esercizio i "fondi pensione complementari nazionali" relativi al medesimo personale. A quest'ultimo riguardo, il disegno di legge fa riferimento alle procedure di concertazione per l'istituzione dei suddetti fondi, contemplate dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; procedure che non sono state ancora espletate. Nota inoltre che la relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che, in mancanza di una revisione dei termini di decorrenza del sistema contributivo, la misura del trattamento pensionistico per le categorie in esame subirebbe una drastica riduzione, soprattutto in assenza di una prestazione previdenziale complementare. Il relatore fa conclusivamente presente che il sistema di calcolo contributivo fa riferimento a tutte le retribuzioni della vita lavorativa del soggetto. In particolare, il metodo di calcolo si basa sull’accredito di una quota della retribuzione, pari al 33 per cento (per i lavoratori dipendenti); il trattamento pensionistico è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione, il quale ultimo varia in relazione all'età anagrafica del lavoratore che va in quiescenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’illustrazione, ricca di utili approfondimenti, e rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Legislatura 16º - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 34 del 12/11/2008

Il presidente GIULIANO informa che gli è pervenuta una nota dei rappresentanti del Cocer, nella quale si prende atto con soddisfazione dell'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione e se ne auspica la rapida conclusione dell'iter. Avverte altresì che nella seduta pomeridiana di ieri la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la redazione della relazione tecnica, onde verificare la quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 14 del 11/11/2008

(783) RAMPONI. - Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a prorogare, per il personale militare, il termine di avvio del sistema di calcolo contributivo fino all’effettivo avvio della previdenza complementare. Il provvedimento determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, quantificabili solo in presenza di una relazione tecnica, privi di una copertura finanziaria.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione richiede dunque la relazione tecnica in ordine al provvedimento in titolo ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
 

 


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