PREMIO PRODUZIONE: SVANTAGGIATI I FINANZIERI CHE DONANO SANGUE? – di Simone Sansoni

lunedì 14 settembre 2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’Economia datato 17 luglio 2009, che disciplina le modalità per distribuire il cd “premio produzione”, ossia il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali ,che annualmente viene assegnato a tutti i Finanzieri non dirigenti.

Tale decreto viene emanato sulla base di quanto deciso dal Comando Generale del Corpo, sentito il parere del Consiglio Centrale di Rappresentanza del personale.

Parte della somma che viene attribuita (art. 8) viene calcolata sulla base delle presenze in servizio del singolo finanziere; per il conteggio di tali presenze l’art. 10 del DM dispone che devono essere prese in considerazione solamente:

- i giorni di effettiva presenza in servizio;
- i giorni di assenza dovuti a riposi compensativi per ore di straordinario non retribuite;
- i giorni di assenza per la fruizione della licenza dell’anno precedente.

Mi pare chiaro che dal conteggio dei giorni utili per la distribuzione delle somme sono quindi escluse le assenze conseguenti alle donazioni di sangue; mi tornano in mente a tal proposito i dubbi sollevati da molti donatori in merito alle disposizioni contenute nel DL 112/08 del Ministro Brunetta.

Sembrava infatti che da tale decreto derivassero appunto degli svantaggi per i dipendenti pubblici donatori di sangue proprio per quanto riguarda l’assegnazione dei fondi incentivanti dei diversi comparti pubblici; ebbene, nonostante le rassicurazioni del Ministro, l’ultima a giugno di quest’anno, e le circolari da questi emanate, e in particolare la n. 8 del 2008, a me pare proprio che per i Finanzieri che donano sangue non sia stata posta attenzione nella scelta dei criteri di destinazione dei premi.

Penso si tratti di una svista, che a dire il vero perdura da alcuni anni, di coloro che hanno studiato tali criteri, visto che il Corpo non ha mai disincentivato le donazioni, tutt’altro… Vi sono infatti molti reparti, sia a livello centrale che periferico, che collaborano attivamente con le associazioni di donatori per favorire la raccolta tra il personale (www.gdf.it/Fiamme_Gialle_per_il_Sociale/Donazione_di_sangue/index.html).

Qualora per la distribuzione delle risorse del 2009 non vi fossero modifiche nei criteri per il conteggio dei giorni di presenza, i Finanzieri che donano il sangue dovrebbero pertanto porre attenzione nel numero delle donazioni, onde evitare un eventuale danno economico dovuto ad un peggioramento del coefficiente di distribuzione legato appunto alle presenze come previste dai criteri di ripartizione.

Si riportano di seguito le fonti di riferimento.


SIMONE SANSONI
Presidente Direttivo Sezione Ficiesse Torino
simone.sansoni@hotmail.it

 

 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 17 luglio 2009 Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale appartenente alla Guardia di finanza - anno 2008 e residui anni 2007 e 2008. (09A09038) (GU n. 182 del 7-8-2009 )

 

Art. 10.

1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:
- i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un Reparto;
- i giorni di assenza per riposo compensativo nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11settembre 2007, n. 170.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1,per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

 

 

IL MINISTRO BRUNETTA INCONTRA I RAPPRESENTANTI DEL CIVIS DEL 17/06/2009

Questa mattina il presidente nazionale della FIDAS, dr. Aldo Ozino Caligaris, ed il presidente nazionale dell’AVIS, dott. Andrea Tieghi, hanno incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, prof. Renato Brunetta ed il capo dipartimento dello stesso ministero, dott. Antonio Naddeo, in merito alla questione della retribuzione della giornata lavorativa per i donatori di sangue della Pubblica amministrazione. Di seguito il comunicato congiunto CIVIS – Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione. Il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Prof. Renato Brunetta, ha incontrato in mattinata i rappresentanti del CIVIS (Coordinamento Interassociativo Volontariato Italiano Sangue). Al centro dell'appuntamento vi è stata la questione relativa all’applicazione del comma 5 art. 71 del Decreto Legge 112/08 sui donatori volontari di sangue dipendenti della pubblica amministrazione. Il Ministro ha confermato l’impegno a risolvere la questione, come già rettificata e ribadita dalle Circolari 7 e 8 del settembre 2008 dello stesso dicastero. “La mia volontà politica di non colpire i donatori - ha detto il Ministro Brunetta – è confermata dall'abrogazione del succitato comma 5 già nel Progetto di Legge 1441, approvato dalla Camera dei Deputati il 28 ottobre 2008”. Lo stesso testo è ora in approvazione al Senato (A.S. n. 1167) e in attesa del voto conclusivo previsto nel mese di luglio; il Dipartimento della funzione pubblica si è impegnato comunque a verificare con le Associazioni eventuali applicazioni difformi rispetto a quelle previste dalle circolari 7 e 8, al fine di intervenire con ulteriori chiarimenti se necessari. I rappresentanti del CIVIS presenti alla riunione (il Presidente di FIDAS, Aldo Ozino Caligaris, e il Presidente di AVIS, Andrea Tieghi) hanno preso atto con soddisfazione del percorso intrapreso dal Ministro già da tempo. “Con l'abrogazione del comma 5 dell’art. 71 - ha commentato il portavoce pro tempore di CIVIS - Aldo Ozino Caligaris - il Governo ha dimostrato particolare attenzione nei confronti di coloro che compiono un gesto di grande valore sociale.” “Per i donatori dipendenti pubblici – ha dichiarato il Presidente di AVIS - Andrea Tieghi - saranno così ripristinate le condizioni relative alla giornata lavorativa, come previsto dalla Legge nazionale n. 219/05 che regola il Sistema Trasfusionale Nazionale”. I rappresentanti di CIVIS hanno inoltre stigmatizzato alcune forzature e attacchi al Ministro portati avanti localmente e a mezzo stampa da dirigenti di associazioni di donatori territoriali. Il Ministro Brunetta ha concluso l'incontro riaffermando il suo convincimento sull'importanza della promozione della cultura del dono del sangue e della solidarietà anche e soprattutto all'interno degli enti pubblici.

 

Circolare 5 settembre 2008 n. 8/2008 - Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.

2.5. Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo

La Legge 13 luglio 1967, n. 584, all’art. 1, stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, l’art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento di vari atti preliminari alla donazione, fissati per legge. Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal decreto – legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà.

Legge 13 luglio 1967 Numero 584

Articolo 1, in vigore dal 26 maggio 1990

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge
 


Tua email:   Invia a: