LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO: "I CONTROLLI FISCALI IN CASA NON SONO SEMPRE VALIDI"

lunedì 22 novembre 2004

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO: "I CONTROLLI FISCALI IN CASA NON SONO SEMPRE VALIDI", LUNEDI' 22.11.2004

La Cassazione ha fatto il punto sulle ipotesi di lecità.

Sono inutilizzabili, in quanto invalide, le prove acquisite dal Fisco presso l'abitazione del contribuente se l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è stata rilasciata «in assenza di gravi indizi di violazione di norme tributarie». La Cassazione con recentissima e corretta sentenza ha fatto il «punto» sulle diverse ipotesi di accesso e ispezione regolate dall'art.52 dpr 633/72 escludendo che i controlli fiscali siano automaticamente leciti nel caso in cui i locali del contribuente (azienda ed abitazione) siano promiscui. Nel caso sottoposto alla Corte il ricorrente lamentava, tra le altre, la nullità delle riprese fiscali (riguardanti gli accreditamenti ed addebitamenti bancari considerati ingiustificati dalla Guardia di finanza) per illegittimità dell'acquisizione documentale. Infatti, sia la richiesta della Guardia di finanza alla Procura della Repubblica che il provvedimento del pubblico ministero che autorizzava l'accesso domiciliare risultavano immotivati in relazione ai gravi indizi di violazione della norme tributarie di cui all'art.52 comma 2 del dpr 633/72, richiamato dall'art.33 del dpr 600/73. Il contribuente contestava, anche, la sentenza del giudice di appello in quanto era stata ritenuta coincidente la residenza con l'esercizio dell'impresa. Nella realtà tale coincidenza era insussistente in quanto l'ufficio e l'abitazione, pur avendo lo stesso indirizzo, erano nettamente separati e corrispondenti a due distinte unità immobiliari. Tant'è che «nello stesso giorno ed alla stessa ora due distinte pattuglie di militari (rispettivamente unità 3 e 5) hanno effettuato due distinti accessi all'ufficio ed all'abitazione... verbalizzando la documentazione rinvenuta in ciascuna unità immobiliare». La Suprema Corte ha ritenuto effettivamente sussistente la eccepita illegittimità del provvedimento di autorizzazione all'accesso domiciliare. Con la conseguenza della inutilizzabilità, a sostegno dell'accertamento tributario, delle prove reperite nel corso della perquisizione illegale. Atteso che, come evidenziato dalle sezioni unite della Cassazione, «detta inutilizzabilità non abbisogna di una espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo, infirma tutti gli atti nei quali si articola». E tale illegittimità non può essere sanata nemmeno dalla circostanza che dal processo verbale non risultava esservi stata opposizione all'accesso da parte del contribuente, e comunque non è rilevante e/o veridico che tale accesso sia avvenuto con il consenso dello stesso. Ciò «perché la mancata opposizione del contribuente non equivale a consenso all'accesso né rende legittimo un accesso operato al di fuori delle previsioni legislative e, comunque, perché l'eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente all'accesso, legittimo od illegittimo che sia, è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo richiesto e/o preso in considerazione da alcuna norma di legge». Ma anche nel merito la censura è stata accolta dalla Corte perché fondata, in aderenza ai principi costituzionali (art.14) e alla corretta interpretazione dell'art.52 dpr 633/72. La Corte Suprema ha innanzitutto precisato che «l'autorizzazione del procuratore della Repubblica è stata prevista dal legislatore come opportuno filtro preventivo dell'azione degli inquirenti fiscali in entrambe le fattispecie perché queste coinvolgono sempre quel domicilio del contribuente che la vigente Costituzione dichiara comunque inviolabile...». Comunque, dalle disposizioni succitate si ricava che per l'accesso ai locali adibiti «anche ad abitazione» del contribuente da parte del fisco in effetti è sufficiente l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Al contrario, per l'accesso in locali diversi da quelli indicati nel primo comma (quindi per l'accesso in locali destinati esclusivamente ad abitazione) l'autorizzazione «motivata» del procuratore della Repubblica può essere richiesta e rilasciata soltanto «in presenza di gravi ed espressi indizi di violazione delle norme fiscali». Ed allo scopo esclusivo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

 


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