CIRCOLARE N. 18 DEL 8 10 2010 dell' INPDAP:SLITTAMENTO 12 MESI ASSEGNO DI PENSIONE SI APPLICA ANCHE AL PERSONALE DEI COMPARTI SICUREZZA E DIFESA

domenica 19 ottobre 2008

Circolare n. 17 dell’ 8 ottobre 2010 dell’ INPDAP: lo slittamento dei 12 mesi per l’ assegno di pensione si applica anche al personale dei Comparti sicurezza e difesa – di Carlo GERMI
 
 
Il tempo mi ha dato ragione: come avevo paventato, le disposizioni contenute nell’ articolo 12 della legge 122 del 2010 “ Interventi in materia previdenziale” si applicano anche al personale dei comparti sicurezza e difesa.
La modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto “ovvero alle età  previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi” intendeva raggiungere proprio questo risultato:includere i comparti in parola.
La conferma definitiva è contenuta nella circolare n. 17 del 8 ottobre 2010 della Direzione Centrale di Previdenza dell’ INPDAP che al punto 2. Accesso al trattamento pensionistico 2.1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1)  recita:
……sono destinatari della c.d. finestra mobile (slittamento di 12 mesi) i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31 12 2011 ovvero a 65 anni dal 1 1 2012 nonchà© agli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età  diversi da quelli sopra esplicitamente individuati.
Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 12.
Le deroghe sono quindi quelle espressamente previste dallo stesso articolo che al 3 comma stabilisce che nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola e quelle contenute ai commi 4 e 5.
E’ proprio in uno dei punti previsti in questi ultimi commi che il legislatore, se avesse voluto, avrebbe potuto inserire il personale dei comparti sicurezza e difesa.
Un esempio che costituisce anche un suggerimento per coloro che sono deputati a chiedere modifiche legislative, l’ occasione potrebbe essere la finanziaria di fine anno, potrebbe essere: il comma 4 contiene l’ esenzione “nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività  lavorativa per il raggiungimento di limiti di età 
( quali, per esempio gli appartenenti ai profili professionali di cui all’ articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 248 – controllori del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperti di assistenza al volo o meteo).
Forse che un militare o un poliziotto che arriva a 60 anni può ancora dirsi abilitato a svolgere le funzioni nelle quali era impiegato all’ atto dell’ arruolamento?
Ritengo che il personale dei comparti sicurezza e difesa ben potrebbe essere inserito nel contesto di esenzione previsto dal quarto comma.
 
In allegato la circolare 17 dell’ INPDAP

Tua email:   Invia a: