IL DIRITTO DEI MILITARI DI ISCRIVERSI A PARTITI POLITICI

mercoledì 15 novembre 2000

Ci pervengono domande circa la possibilità  per il personale militare di iscriversi a partiti politici.

Forniamo, sul punto, il parere di Ficiesse.

La Costituzione disciplina i RAPPORTI POLITICI al Titolo IV e, in particolare, all'art. 49 afferma:

"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale." Tuttavia il successivo art. 98, con riguardo agli appartenenti alla pubblica amministrazione, afferma: "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità . Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero."

Per i cittadini a status militare l' art. 6 della legge 382 del 1978 stabilisce che: "Le forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5 ( cioè quelli che svolgono attività  di servizio, che sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio, che indossano l'uniforme, che si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali - NDR) Ã¨ fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti associazioni e organizzazioni politiche, nonchà© di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni , organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative."

Pertanto, a nostro avviso, il legislatore se l'avesse voluto avrebbe espressamente previsto il divieto di iscrizione a partiti politici, ma non l'ha fatto e si Ã¨ invece sforzato di disciplinare varie fattispecie particolari di divieto che attengono alla sua espressa dichiarazione di essere militare, di indossare l'uniforme o di rivolgersi a colleghi in divisa. Inoltre, il terzo comma dello stesso articolo 6/382 ha previsto il diritto del militare a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative e di svolgere liberamente, in tale ipotesi, attività  politica e di propaganda, naturalmente al di fuori dell'ambiente militare ed in abito civile.

Il Regolamento di disciplina militare, approvato con DPR 545 del 1986, introduce, all'art. 29 (che disciplina i DIRITTI POLITICI DEI MILITARI), un ulteriore elemento di riflessione: "L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità  previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonchà© dalle altre disposizioni di legge vigenti."

Questa previsione ci ha obbligato a ricercare nell'ordinamento l'eventuale esistenza di norme che pongano l'esplicito divieto al militare di iscriversi ad un partito politico. L'unica disposizione che abbiamo reperito Ã¨ stato il decreto legge nr. 141 del 3 Maggio del 1991 intitolato "Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 98, terzo comma, della Costituzione". Art. 98 che si riferisce, come detto, a magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Questo decreto legge tuttavia, reiterato varie volte non Ã¨ mai stato convertito in legge.

Ne deriva, a nostro avviso, che tale diritto Ã¨ riconosciuto, ma deve essere esercitato osservando i limiti indicati dall'art. 5 della legge 382 del 1978 e, cioè, il militare, lo ripetiamo:

1) non deve svolgere attività  di servizio;
2) non deve trovarsi in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
3) non deve indossare l'uniforme;
4) non si deve qualificare come militare in relazione a compiti di servizio;
5) non deve rivolgersi ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

CARLO GERMI
Segretario generale Ficiesse
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