INDENNITA’ DEI 5 EURO: SI ATTIVI LA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI (di Stefano Castelli)

sabato 12 ottobre 2002

Pubblicato in gazzetta ufficiale il contratto delle forze di polizia, nasce l’esigenza di specificare in maniera organica l’applicazione delle norme oggetto di concertazione e contrattazione. Tale incombenza è a carico delle Amministrazioni mentre le circolari interpretative e applicative diventano per le Rappresentanze militari materia oggetto di sola informazione preventiva.

Ancora una volta assistiamo all’ennesima interpretazione “di parte” della norma stipulata in sede di concertazione.

Sottolineo concertazione perché proprio nella natura di questo termine di recente acquisizione, si nasconde l’ibrido principio che anche coloro che rappresentano le Amministrazioni trattanti, tutelano per “dovere” gli interessi dei dipendenti.

E’ l’ennesima dimostrazione di come le Amministrazioni stipulano di intesa (di concerto) con le Rappresentanze militari accordi che poi regolarmente disattendono in parte con le circolari applicative.

Si ripropone in maniera urgente la necessità che in futuro questi soggetti giuridici debbano essere considerati di “parte pubblica” e non di “parte sociale”. Atteso che un impegno di governo sottoscritto a latere dell’ipotesi di accordo sindacale è volto a rimettere mano al D.lvo. 195/95, potrebbe costituire l’idoneo veicolo normativo per stabilire finalmente “chi rappresenta chi”, senza dover attendere la riforma della 382/78.

Entrando nel merito prendiamo come esempio l’articolo 54 del D.P.R. 164/2002, dove la novella, al comma 3, introduce una indennità di 5 euro a compenso della sola prestazione ordinaria di lavoro giornaliero ecc. ecc. mentre la circolare applicativa interpreta in maniera restrittiva il principio, sostituendo tale indennità all’eventuale prestazione di lavoro straordinario.

La ratio con cui è stato concepito il comma 3, è chiaramente quella di voler compensare quel particolare disagio connesso al prestare servizio in un giorno in cui si matura il riposo festivo o a fruire una festività infrasettimanale, giammai di compensare l’eventuale prestazione lavorativa eccedente le 36 ore previste, con cui può essere tranquillamente cumulabile.

Se le RR.MM. e le OO.SS. avessero voluto intendere nel senso fornito dalla circolare avrebbero concepito l’articolo sostenendo che tale indennità doveva essere a compensazione di eventuale prestazione eccedente il normale orario di lavoro pertanto non cumulabile con lo straordinario.

A questo punto attendiamo l'effetto che produrrà in concreto il comma 3 dell’articolo 54 nel momento in cui verrà applicato, tenuto conto che ogni Comando reinterpreterà sicuramente pure la circolare.

In tempi non sospetti, il Ministro della Funzione Pubblica ci tenne a precisare che questo contratto di Polizia, oltre che per il contenuto, sarebbe stato caratterizzato dalla chiarezza delle norme ivi contenute che avrebbe impedito il proliferare di situazioni di dubbia interpretazione da parte di chi, al termine dei lavori, fosse deputato ad applicare la norma.

Se così non dovesse essere, esiste uno strumento efficace, individuato in un articolo contenuto nella 195/95 e successive integrazioni e modificazioni, si tratta della procedura  del  “raffreddamento dei conflitti”. L’articolo prevede, qualora sorgessero dubbi interpretativi in merito alle norme contenute nei provvedimenti di concertazione e contrattazione, che le RR.MM. o le OO.SS. firmatarie dell’accordo di negoziazione, possano attivare una procedura, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, di interessamento di tutte le delegazioni trattanti nonché del Ministro della Funzione Pubblica, che entro un periodo di tempo ben definito si deve pronunciare in merito alla questione controversa, con un’interpretazione il più verosimilmente autentica della norma.

Probabilmente se le RR.MM. lo vorranno, il Ministro della F.P. accetterà questo primo confronto, naturalmente non prima di aver esaminato le circolari interpretative delle altre Amministrazioni interessate, al fine di rilevare la sostanziale omogeneità di applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 164/2002, in quanto la stessa 195/95 prevede che avvengano tra le amministrazioni interessate e i Comandi Generali dell’Arma dei cc. e della Guardia di finanza, reciproci scambi di informazioni.

 

Stefano Castelli già delegato COCER 8° mandato


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