SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, "LA DISCIPLINA OSCURANTISTA DEL TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ”

sabato 09 dicembre 2000

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, prendendo spunto da una recente decisione del Consiglio di Stato, la n. 2641 del 4 aprile 2000, ha comunicato che i trasferimenti d'autorità del personale del Corpo per incompatibilità ambientale e per esigenze di servizio sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge 241/1990 e che pertanto tali provvedimenti:

  • non richiedono alcuna motivazione;
  • non comportano l'applicazione della disciplina dettata dalla stessa legge 241/1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

La richiamata sentenza, emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e confermativa della decisione del TAR Puglia, sezione di Lecce, n. 422 del 20 aprile 1999, trae origine da un ricorso presentato da un sergente maggiore che era stato trasferito d'autorità e aveva impugnato il provvedimento lamentando, nella sostanza, la violazione della disposizione della legge 241/1990 e altre irregolarità.

Il Consiglio ha affermato che i provvedimenti di trasferimento appartengono alla categoria degli "ordini" e, come tali, non possono considerarsi rientranti in un normale procedimento amministrativo, pena la messa in discussione della stessa organizzazione militare.

Si tratta di una sentenza fortemente inibitoria dell'esercizio dei più elementari diritti del cittadino militare che sembra segnare una preoccupante inversione di tendenza dopo le incoraggianti aperture culminate con la decisione che aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 8/382.

Ora, forse non tutti sanno che nella Guardia di Finanza i trasferimenti, ad eccezione di quelli a domanda, sono considerati tutti "d'autorità" e, quindi, sono sempre dettati, formalmente, da "esigenze di servizio". Ne consegue che tali movimenti non riceveranno alcuna motivazione e ai destinatari non verrà riconosciuto il diritto di verificare, in via amministrativa e successivamente in via giurisdizionale, se sussistano davvero le esigenze dell'amministrazione o se l'ordine sia soltanto un pretesto per penalizzare chi non è completamente in linea con il comandante di turno.

Da oggi, perciò, sbarazzarsi di un soggetto scomodo tornerà ad essere facilissimo: basterà la formula apodittica delle "esigenze di servizio" che permetterà di nulla spiegare e nulla motivare.

Ma anche altre affermazioni appaiono criticabili nella sentenza; infatti, sempre secondo il Consiglio di Stato:

  • i provvedimenti di trasferimento attengono, in buona sostanza, ad una "semplice modalità di svolgimento del servizio sul   territorio";
  • tali provvedimenti che inciderebbero "molto modestamente" sulle modalità di prestazione del servizio militare;
  • "le differenze concettuali e di disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono tanto profonde ed estese, da rendere   problematico ogni tentativo di assimilazione analogica o di individuazione di principi generali comuni ".

A questo punto, una domanda sorge spontanea: perché quando si tratta di comprimere la sfera dei diritti i militari sono considerati "particolari" rispetto a tutte le altre professioni, mentre quando si tratta di eliminare benefit, come le pensioni di anzianità, diventano parte integrante del pubblico impiego?

Qualcuno, per favore, ce lo spieghi. Grazie.


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