RIFORMA RAPPRESENTANZA MILITARE, PUBBLICATO IL PROGETTO DI LEGGE 1352 DELL' UDC PER LA MODIFICA DELL’ART. 8/382 IN TEMA DI ASSOCIAZIONISMO

lunedì 20 maggio 2002

E’ stato finalmente reso noto nei suoi contenuti il progetto di legge n. 1352 che ci era stato preannunciato dal senatore Maurizio EUFEMI, vicepresidente del Gruppo Unione Democristiana e di Centro del Senato e che è stato firmato anche dai senatori Leonzio BOREA, Antonio IERVOLINO e Calogero SODANO, tutti appartenenti all’UDC.

Lo riportiamo, di seguito, completo della relazione introduttiva nella quale particolare importanza assumono le affermazioni di principio che noi di Ficiesse ci sentiamo di sottoscrivere integralmente.

Nei prossimi giorni pubblicheremo alcuni nostri commenti sull’iniziativa.

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 1352

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, IERVOLINO e SODANO Calogero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2002

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Norme in materia di rappresentanza militare

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Onorevoli Senatori. – Innumerevoli elementi inducono ad introdurre nel nostro ordinamento modifiche legislative che consentano anche ai cittadini con le stellette appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare di poter godere di tutti i diritti che la Costituzione italiana garantisce a tutti gli italiani.

La piena democrazia, che ha consentito al nostro paese di essere uno dei fondatori dell’Unione europea è un patrimonio che deve poter essere fruito appieno da tutti i cittadini qualsiasi genere di attività svolgano.

La legge 11 luglio 1978, n. 382, meglio nota come «legge dei princìpi», ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento militare la nozione di rappresentanza soggettiva del militare in relazione alla tutela dei propri diritti individuali e collettivi, nonché il principio che anche il militare è titolare di interessi legittimi che non possono ritenersi circoscritti unicamente nell’ambito del rapporto gerarchico disciplinare.

A quasi 25 anni dall’introduzione di quella norma, che è stata certamente rivoluzionaria rispetto alle condizioni di allora, alcuni suoi aspetti mostrano dei limiti che devono essere superati se si vuole mantenere inalterato il principio di tutela espresso in relazione al cambiamento dei tempi.

Sono, infatti, intervenute sostanziali novità relativamente alla struttura del nostro apparato militare oltre che per le missioni affidate. La più recente delle riforme, quella relativa alla loro professionalizzazione, è anche quella che impatta con la problematica della completa fruizione dei diritti dei militari.

I giovani che si arruolano oggi sono cresciuti in ambienti formati dalla piena democrazia e non si riconoscono in formazioni, di qualunque tipo esse siano, dove questa è, sotto alcuni aspetti, fortemente limitata.

L’articolo 8 della citata legge n. 382 del 1978 regola uno degli aspetti di democrazia maggiormente rilevanti e qualificanti in una società (e per questo garantito dalla Costituzione) che è quello relativo al diritto associativo.

Al militare viene invece vietato costituire od aderire ad associazioni di tipo sindacale; se vuole associarsi con altri militari in associazioni di tipo culturale deve chiederne il preventivo assenso del Ministro della difesa.

Si tratta di limitazioni che devono essere superate! Già nel 1999 la Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 449 del 1999) investita del problema della legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n. 382 del 1978, nel dichiarare «non incostituzionale» il divieto per i militari di costituire associazioni professionali o sindacali, ribadiva nella sua sentenza come dovesse essere il Legislatore a definire la disciplina associativa dei militari.

In attesa allora di una legge quadro che possa definitivamente risolvere il problema dei diritti di rappresentanza, i proponenti ritengono urgente ed indispensabile l’adozione di questo provvedimento che consentirà il prosieguo del dibattito democratico impedendo dannose ed inutili contrapposizioni sicuramente non confacenti sia alle Forze armate ed ai Corpi militari sia al morale del personale.

In mancanza di questo provvedimento normalizzatore, una interpretazione particolarmente restrittiva delle norme in vigore potrebbe dar adito a penalizzazioni nei confronti dei singoli militari e delle realtà associative presenti e future con conseguenze non prevedibili nell’ambito dei rapporti tra istituzioni e loro appartenenti.

Sembrano dunque maturi i tempi per garantire ai militari il diritto di costituire o di aderire a libere associazioni. In tal senso è da intendersi il nostro disegno di legge che sostanzialmente abroga il dettato del secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 382 del 1978 e consente, finalmente, anche ai militari di costituire associazioni senza preventivi assensi.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

1. All’articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n.  382, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il divieto per i militari di costituire o aderire ad associazioni professionali non si applica per le associazioni che, senza fini di lucro, perseguono e promuovono l’affermazione del diritto, il rispetto della personalità e l’aderenza delle Forze armate e dei Corpi militari allo spirito democratico della Repubblica»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Della costituzione di dette associazioni sono informati il Ministro della difesa, quello dell’economia e delle finanze nonché il Ministro per la funzione pubblica».

 

 


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