DALLA SEZIONE FICIESSE DI TREVISO: "STATUTO DEL CONTRIBUENTE, OSSERVAZIONI DI UN VERIFICATORE"

domenica 14 gennaio 2001

L'art.12 della legge n. 212/2000, nota come lo Statuto del contribuente, prevede alcuni diritti e garanzie che il contribuente può esercitare quando viene sottoposto a verifica fiscale. Tra questi, il più evidente e "garantista" (a senso unico) è quello per cui il contribuente ha diritto di conoscere la fonte d'innesco dell'attività di verifica.

 

A tal proposito la circolare del Comando Generale GDF nr.250400 del 17.8.2000, prevede che l'attività di polizia tributaria, venga svolta, in virtù delle disposizioni in materia di IVA e II.DD. e della Legge 7/1/29 (artt.35 della 7.1.29; 63 del DPR 600/73 e 52 del DPR 26.10.1972 nr.633), al fine di controllare gli esatti adempimenti contenuti nelle leggi tributarie. Si tratta, cioè, di un potere-dovere dell'amministrazione finanziaria di controllare l'esatto adempimento fiscale, deve avvenire senza particolari condizioni o vincoli.

 

La motivazione fornita dal Comando Generale, al fine di dare una risposta al contribuente che chiede la fonte d'innesco, è alquanto scarna e mira ad aggirare l'ostacolo. Infatti, a meno che non vi sia un input da parte del Ministero delle Finanze (le cosiddette verifiche selettive e/o a campagna) il quale emana direttamente una lista di contribuenti da sottoporre a controllo in base a determinati Decreti Ministeriali (tali verifiche non vengono effettuate da un paio di anni), è consuetudine che l'attività di verifica nasca dalle seguenti fonti:

 

1.            verifiche originate da segnalazioni di altri reparti GDF.

 

Nei casi di interventi che scaturiscono dalla ricezione del classico modello ID 104, proveniente da altro Comando del Corpo e inviato anche agli Uffici Finanziari, non sussiste il problema di rendere edotto al contribuente sulla "fonte d'innesco" della verifica. Non sussiste in quanto gli estremi della segnalazione normalmente sono già a conoscenza del contribuente che è stato avvisato dal cliente o fornitore verificato dal reparto segnalante.

 

Qualche problema potrebbe emergere, invece, se consideriamo che la maggior parte dei reparti del Corpo eseguono, sulla base del modello 104, una verifica generale anzichè parziale;

 

2.                  2.                  verifiche originate da esposti anonimi o da attività di "intelligence".

 

Sono i casi che presentano le maggiori difficoltà operative.

 

Ci si chiede quale atteggiamento devono assumere i verificatori davanti ad un contribuente che chiede di conoscere (e la legge ora glielo consente) perchè lo si controlla e se alla base dell'intervento vi sia o meno un esposto anonimo.

 

La circolare sopra citata cerca di aggira l'ostacolo dicendo che qualora l'attività di controllo nasca da un'attività di "intelligence", deve essere mantenuto il più stretto riserbo sull'attività informativa (non si applicherebbe, cioè, lo Statuto del contribuente).

A questo punto sorgono spontanee alcune domande: bisogna rivelare o no la famosa fonte d'innesco?

 

Se tale conoscenza è un diritto della parte, si può rifiutare, specialmente se vengono accertate soltanto violazioni amministrative e non penali, adducendo "la riservatezza dell'attività di indagine" sulla mancata informazione?

 

E nel caso tale rifiuto costituisse una violazione alla legge 212, chi l'avrebbe commessa, la pattuglia operante o il Comando di appartenenza? Chi potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventuali danni provocati?

 

E che non si tratti di interrogativi retorici lo dimostra il fatto che alcuni Comandi hanno esortato i "verificatori" a stipulare polizze assicurative per prevenire eventuali richieste di risrcimento, anche perché da verifiche della specie vengono spesso conseguiti risultati diversi rispetto a quanto indicato negli esposti/segnalazioni.

 

L'art.6, comma 4, della legge, inoltre, fa divieto all'amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso alla predetta Amministrazione.

 

Tra i documenti rientrano sicuramente le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonchè bilanci alla Camera di Commercio che non dovrebbero, quindi, essere richiesti al contribuente, in quanto i verificatori dovrebbero già avere a loro disposizione tutti i dati necessari.

 

A tal proposito si evidenzia che:

 

a) le dichiarazioni dei redditi e iva possono essere estrapolate soltanto dalla Banca dati dell'anagrafe tributaria (quando funziona!);

 

b) per le dichiarazioni più recenti (esercizio 1999) sono riportati solo i dati sintetici;

 

c) per accedere ai quadri analitici delle dichiarazioni più recenti si deve indirizzare una richiesta al Centro servizi e attendere i tempi (lunghi) della risposta;

 

d) bilanci e allegati possono essere richiesti alla camera di commercio o al tribunale facendo attenzione a non pregiudicare la riservatezza dell'intervento.

 

La soluzione più conveniente sarebbe quella di richiedere le dichiarazioni al contribuente, ma è vietato.

 

Pertanto bisogna spedire richieste su carta con tempi di risposta indefiniti.

 

La legge prevede, poi, che le violazioni formali non debbano essere più sanzionate.

 

Al riguardo non ci risulta che il Comando Generale abbia emanato disposizioni. Poiché, però, ogni iniziativa deve essere presa in accordo con gli uffici finanziari, si continua, per evitare il rischio di omissioni, a sanzionare le irregolarità formali riscontrate nel corso della verifica.

 

Infine, lo Statuto prevede che il tempo di permanenza presso il contribuente per l'esame ispettivo abbia una durata di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 da motivare in ragione della complessità delle indagini.

 

Al riguardo, non si riesce a capire se la permanenza debba essere calcolata con riferimento soltanto ai giorni di permanenza presso i locali dell'imprenditore oppure se vadano considerati anche le attività eseguite nei locali della caserma.

 

Il periodo di 30 giorni, poi, è assolutamente insufficiente per effettuare un buon controllo fiscale nei confronti di soggetti normali (60 giorni se soggetti di grandi dimensioni, cioè con volume d'affari superiore a 50 miliardi) con una pattuglia di nr.2 persone, seppur dotati di buona preparazione professionale (si consiglia almeno nr.4 ispettori).

 
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