È POSSIBILE CHIEDERE DOCUMENTI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI UN PUBBLICO DIPENDENTE

sabato 31 marzo 2018

È possibile chiedere documenti e informazioni sull’attività di un pubblico dipendente: lo consente l’ “accesso civico” (Dgs 33/2013 e 97/2016), applicato dal Tar di Napoli (sentenza 5901/2017). Un privato intendeva visionare dati e fogli di presenza di un collega sul luogo di lavoro relative ad alcuni mesi. L’amministrazione (una società partecipata dalla Regione) e l’interessato avevano negato l’accesso: di qui il contrasto, risolto dai giudici dando precedenza al controllo sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Prevale la partecipazione finalizzata “al dibattito pubblico”, con un controllo diffuso, anche su dati personali di determinati soggetti. Tutto ciò perché nel sistema Foia (Freedom of information Act, Dlgs. 97/2016) si intendono perseguire trasparenza, comprensibilità e conoscibilità dell’attività amministrativa, per realizzare imparzialità e buon andamento e per far comprendere le scelte di interesse pubblico. Si raggiunge quindi l’accesso su singoli atti (legge 241/1990), l’accesso a dati e documenti allo scopo (Dlgs 97/2016) di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, favorendo forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche. L’unico limite sono le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di interessi (economici e commerciali). Inoltre, mentre l’accesso documentale (legge 241/1990) esige un rapporto qualificato tra il richiedente e i documenti, l’accesso civico generalizzato rende possibile conoscere l’organizzazione e l’attività della Pa, superando singoli dati e documenti di pubblicazione obbligatoria, estendendosi a dati ulteriori, senza dimostrare un interesse concreto. I limiti all’accesso, condivisi anche dall’Anac (linee guida 1309/2016), sono quelli dell’identità personale e cioè i dati bancari, Isee, telefonici, quelli del personale con funzioni ispettive, quelli sensibili (D.gs 196/ 2003) su opinioni politiche, religiose, filosofiche, di adesione a partiti, sindacati, stato di salute e vita sessuale. Il Tar ha escluso dall’interferenza ingiustificata nell’altrui libertà, la conoscenza delle presenze sul lavoro: al più, vanno omessi i dati sull'assenza per malattie. 

Tar Campania - Sezione VI - Sentenza 13 dicembre 2017 n. 5901


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