SUICIDI IN GDF: L’INCREDIBILE “QUERELLE” SUI RISULTATI DELLA RICERCA SOCIO-PSICOLOGICA SVOLTA DALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA NEL 2015 CON QUESTIONARI AI FINANZIERI DEL PIEMONTE. SPERIAMO NEL SILF – di Simone Sansoni

domenica 03 novembre 2019

Pubblichiamo di seguito il messaggio postato dall’utente “Simone Sansoni” nel Forum del sito www.ficiesse.it, topic “Suicidi in Finanza”. Il titolo, i grassetti e le sottolineature sono della redazione del sito.

 

MESSAGGIO DELL'UTENTE SIMONE SANSONI DELL'1 NOVEMBRE 2019

Un anno fa si toglieva la vita, con la propria arma d’ordinanza, M.G. 

La tragedia mi colpì molto, poiché ebbi modo di conoscerlo qualche anno prima, quando entrambi facevamo parte del Cobar del Piemonte, lui quale presidente (non votato dall’assemblea, come spesso gli ricordavo) ed io alla mia prima esperienza di rappresentante. Fui particolarmente impressionato dal gesto estremo del Colonnello poiché lo ricordavo come una persona estremamente gioviale, quasi sempre col sorriso e dalla battuta facile. Insomma, una persona che, molto banalmente, mai verrebbe accostata ad un suicidio.

La notizia mi indusse a prendere una decisione che già da qualche tempo meditavo.

Un piccolo passo indietro. Nel dicembre del 2015, dopo parecchie insistenze dal basso ed a seguito di serrati lavori preparatori, in Piemonte la #Guardiadifinanza fece svolgere una ricerca socio-psicologica su tutto il personale in servizio, tramite il Dipartimento dell’Università di Padova che da tempo svolgeva studi analoghi su altre organizzazioni.

Tale ricerca era volta a studiare il benessere del personale, a riscontrare eventuali problematiche generali, nell’ambito di un'indagine inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Venne svolta tramite un questionario (Qu.B.O.: Questionario Benessere Organizzativo) e fu perorata e seguita dai delegati del Cobar di allora, tra i quali anche chi scrive (ci fruttò anche un encomio non richiesto, almeno non dal sottoscritto).

Sollecitammo tutti i colleghi a parteciparvi, con rassicurazioni sull’anonimato e sulla fruibilità dei risultati una volta terminato lo studio da parte degli specialisti patavini. Poi, a maggio 2016, mi dimisi dal Cobar e non ebbi più modo di seguire lo studio ed i suoi esiti. 

L’anno scorso mi ricordai che da circa due anni si erano perse le tracce del Qu.B.O.

Anzi, per meglio dire, se ne sentiva vagheggiare in qualche occasione, per decantare l’attenzione del Corpo allo stato di benessere del personale, ma il personale che vi aveva partecipato non aveva avuto alcun riscontro sui suoi esiti. Ne sentii ad esempio parlare molto fugacemente in una audizione del Cocer in parlamento un paio di anni fa, appunto per lodare la sensibilità del Comando Generale, ma senza entrare nel merito dei suoi risultati.

In qualità di rappresentante della sicurezza dei lavoratori del mio reparto, nell’ottobre del 2018 presentai una istanza di accesso agli atti al Comando Regionale Piemonte, chiedendo di avere contezza dei risultati dello studio. 

Da lì in poi iniziò una querelle che ha dell’incredibile.

Per farla breve, il Comando Regionale mi rispose che non aveva alcun documento al riguardo (!); dovetti fare quindi ricorso alla Commissione per l’accesso, la quale impose la trasmissione dell’istanza al Comando Generale e all’Università di Padova.

Quest’ultima rispose che aveva già inviato a suo tempo lo studio a Torino (!!) … Il Comando Generale invece scrisse di non voler consentire l’accesso in quanto “…lederebbero l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità” (sic). In allegato, trovate la decisione della Commissione, purtroppo per me negativa, che riassume tutta la paradossale vicenda.

Insomma, si trattava di un atteggiamento quantomeno opaco.

Recentemente ho avuto modo di sentir ancora parlare pubblicamente dell’iniziativa, sempre in senso apologetico. Nel corso di una audizione alla Commissione Difesa della Camera, sulle iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare, un Generale della Gdf ha decantato ancora una volta la bontà dell’iniziativa fatta in Piemonte, annunciando anche la volontà di estenderla; anche in quella occasione non è però sceso nei particolari.

E’ un vero peccato che gli stessi lavoratori della Gdf in Piemonte ed i loro rappresentanti non siano messi a conoscenza sullo stato di benessere generale dal punto di della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Penso che potrà essere una occasione di intervento del SILF per far sentire la voce del sindacato.

 

SIMONE SANSONI - Coordinatore Provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri di Torino


 

PLENUM 15 FEBBRAIO 2019


Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale ….. – Ufficio personale e Affari generali – sezione …../Disciplina

FATTO

Il Maresciallo Aiutante ….., in qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori presso la Guardia di Finanza di ….., per avere contezza della propria attività di componente del ….. dal 2012 al 2016, nonché quale diretto interessato, in data 2 ottobre 2018, ha presentato istanza di accesso “agli esiti della valutazione da stress lavoro correlato attuata mediante somministrazione di un questionario al
personale della Guardia di Finanza in servizio in ….. il 2 dicembre 2015 e successivo esame, studio ed analisi da parte della Facoltà di Psicologia dell’Università di …..”. L’amministrazione resistente, con provvedimento del 26 ottobre ha comunicato al ricorrente di non possedere i chiesti documenti e, pertanto, di non potere consentire l’accesso.

Il provvedimento di diniego del 26 ottobre è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

E’ pervenuta una memoria con la quale l’amministrazione ha ribadito di non possedere i chiesti documenti ed ha esposto di non potere individuare con esattezza il responsabile del procedimento poiché allo stesso hanno partecipato diversi soggetti, ossia il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’Università degli Studi di ….. – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. Precisa l’amministrazione resistente che nell’accordo il Comando Generale e l’Università hanno stabilito che i risultati della ricerca sarebbero stati di proprietà di entrambe le parti, mentre la pubblicazione e la diffusione degli esiti della ricerca avrebbero dovuto essere previamente concordati.

Aggiunge parte resistente che l’accordo, allegato al presente ricorso reca un articolo titolato privacy ed uno titolato obbligo di segretezza. Nel primo le parti si impegnano ad osservare e a far osservare la disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, nel secondo le parti si impegnano ad osservare il segreto delle informazioni, cognizioni e documenti.

La Commissione con ordinanza del 29 novembre 2018, aveva invitato il Comando resistente a trasmettere l’istanza di accesso del 2 ottobre al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all’Università degli Studi di ….., quali parti dell’accordo di collaborazione per l’attività di ricerca e detentori della documentazione richiesta; interrompendo nelle more i termini di legge restano interrotti.

Successivamente in data 18 dicembre 2018, il Comando Regionale ….. della Guardia di Finanza ha inviato, per conoscenza, alla Commissione la nota di trasmissione dell’istanza di accesso e degli allegati al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all’Università degli Studi di …..

La Commissione, con ordinanza del 17 gennaio 2019, preso atto dell’avvenuta trasmissione della richiesta ostensiva al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all’ Università degli Studi di ….., rimaneva in attesa di conoscere l’esito della richiesta stessa; ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, l’Università di ….. ha trasmesso per conoscenza una memoria a questa Commissione con la quale comunica di avere trasmesso il report finale della ricerca dal titolo Adattamento del test …..-….. e realizzazione, all'interno della Guardia di Finanza, di un'indagine inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, contenente la metodologia e gli esiti della valutazione è stato consegnato al Comando Regionale ….., in data 7 luglio 2016. La Guardia di Finanza – Comando regionale ….. - Ufficio personale ed affari generali, con memoria del 24.01.2019, ha comunicato di non possedere i chiesti documenti per non avere mai ricevuto il report finale della ricerca.

Il Comando regionale ha, altresì, trasmesso alla Commissione il provvedimento di diniego del Comando Generale Direzione di Sanità – Servizio Sanitario del 18.01.2019, n. …..

Quest’ultimo, motiva che lo scopo della ricerca era quello di testare all’interno del Corpo la metodologia d’indagine e lo strumento di analisi test “….. - ….. GdF” e non elaborare uno studio valido ai fini dell’aggiornamento dei documenti di valutazione rischi dei reparti della Guardia di Finanza.

Aggiunge il Comando Generale che il questionario è stato analizzato in modo aggregato a livello regionale e, dunque, che è impossibile risalire alle specifiche risultanze del Gruppo di …..; pertanto, parte resistente rileva la carenza di un rapporto di strumentalità tra i chiesti documenti e l’interesse vantato dal ricorrente.

Aggiunge il Comando Generale che i documenti sono sottratti all’accesso, ai sensi del d.m. n. 603 del 29 ottobre 1996, art. 4, lett. f), il quale sottrae all’accesso “gli atti e i documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della Guardia di Finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza”.

Conclude l’amministrazione che la conoscibilità di dati che, sia anche, anonimi potrebbero svelare aspetti legati allo stato psico – fisico e di salute nonché l’esistenza di patologie di personale in forza alla Guardia di Finanza, lederebbero l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità.

DIRITTO

La Commissione rileva che correttamente il Comando Generale Direzione di Sanità – Servizio Sanitario ha rilevato l’assenza di un nesso di strumentalità tra i chiesti documenti, ossia il rapporto finale della ricerca, e l’interesse vantato dal ricorrente, ossia la qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori presso la Guardia di Finanza di ….. e componente del ….. dal 2012 al 2016.

Ciò sotto due profili, sia quello dimensionale (la ricerca ha per oggetto la regione ….. e non la Compagnia di …..) sia quello funzionale (il carattere sperimentale della ricerca).

In effetti, l’istanza appare ultronea rispetto alla qualifica di rappresentante per la sicurezza e dunque, priva del carattere di concretezza ed attualità; il ricorrente poi, non ha chiarito rispetto alla qualifica di rappresentante del ….. quale sia l’interesse alla base della richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

 

 

 


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