Legge 24 novembre 2003 n. 326 ( G.U. n. 274 del 25.11.2003 ) Conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Lotta al carovita- Fondi per le caserme del

venerdì 16 gennaio 2004

Legge 24 novembre 2003 n. 326 ( G.U. n. 274 del 25.11.2003 ) Conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269  “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Lotta al carovita- Fondi per le caserme del Corpo- Condono- Concordato.

 

 

Le disposizioni del c. d. decretone  si possono individuare in quattro articoli, esaminiamo il primo:

 

ART. 23  (Lotta al carovita)

Comma 1:

  1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

 

Si tratta di un compito importante che viene affidato specificamente al Corpo, in un momento storico nel quale alta è la polemica sull’aumento indiscriminato dei prezzi legato, per molti all’entrata in vigore dell’euro, e per altri semplicemente alle dinamiche del mercato.

Entro il 31 dicembre 1995,  con l’art. 62- bis del decreto legge 30 agosto 1993, dovevano essere elaborati  appositi studi di settore al fine di rendere più efficace  l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

La Guardia di finanza dovrà nei settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi, rilevare i prezzi praticate per consentire l’aggiornamento di quegli indici.

La norma stabilisce che tali rilevamenti dovevano concludersi entro il 31 dicembre 2003, tuttavia si è del parere che un tale rilevamento potrà divenire permanente.

 

 

 

 

 

ART.29  (Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)

Comma  1:

  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato………………………………Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse di cui all’articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza;la rimanente parte delle risorse stanziate per l’anno 2000 e non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003 è destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo…..

 

Si tratta di una boccata di ossigeno per la situazione infrastrutturale del Corpo che da tempo ha bisogno di fondi per una sua adeguata sistemazione. Un recupero anche di risorse già stanziate nel 2000 per attuare i programmi avviati con la legge 28 del 1999 che non si sono potuti realizzare  per il complesso sistema di finanziamento che la norma aveva introdotto.

 

 

ART.33 ( Concordato preventivo)

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Si tratta di una disposizione che, come quella dell’articolo 34, ci interessa da un punto di vista professionale, con la quale avremo a che fare nei prossimi anni.

I titolari di redditi di impresa e gli esercenti arti e professioni sono ammessi ad una forma di concordato preventivo per il periodo di imposta 2003 e per quello successivo.

L’articolo detta gli obblighi e le modalità di accesso al concordato ed i relativi benefici.

L’aspetto che più ci interessa è certamente legato alle conseguenze che comporta l’adesione al concordato preventivo ed in particolare:

a)      La determinazione agevolata delle imposte sul reddito e , in talune ipotesi, dei contributi;

b)      Salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c)      La limitazione dei poteri di accertamento.

 

ART. 34 (Proroga dei termini in materia di definizioni agevolate)

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Si tratta della proroga dei termini per il c. d.. condono.

Nella legge 212 dell’ agosto 2003 che consentiva il condono sino al 16 ottobre 2003, le parole “ 16 ottobre 2003 ” sono sostituite con “16 marzo 2004”.


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