FINANZIERE SENZA DIRITTI, POLIZIOTTO DI SERIE B - di Gianluca Taccalozzi

venerdì 01 agosto 2008

Il dibattito che si è acceso a margine della pubblicazione in G.U. del ormai notissimo DL 112 2008 ha fatto prepotentemente riemergere il problema della connotazione dl comparto sicurezza all’interno del pubblico impiego e con essa la collocazione del Corpo della Guardia di Finanza all’interno del comparto sicurezza e difesa. Immediatamente dopo l’emanazione del citato decreto, infatti, ci si interrogava sull’inclusione o meno del personale militare e delle Forze di polizia fra i soggetti destinatari della norma, in dipendenza dell’art.2 comma 3 del D.Lgs 165 del 2001 che esclude lo stesso il personale militare e delle Forze di polizia (comparto sicurezza e difesa) dall’ambito di applicazione del Testo Unico del pubblico impiego, relativamente alle questioni relative al rapporto di impiego. In tale contesto, il quesito di fondo che ci siamo posti è stato il seguente gli operatori della sicurezza (Forze di polizia) nell’ambito del pubblico impiego sono da considerare:

- comuni pubblici impiegati e quindi rientranti nel pubblico impiego privatizzato pienamente disciplinato dal D.Lgs.165/2001);

- o lavoratori particolari, ma non troppo e quindi rientranti nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico ad ordinamento civile (Forze di Polizia ad ordinamento civile. Magistratura, Università);

- o lavoratori del tutto particolari isolati dal resto del pubblico impiego e rientranti nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico ad ordinamento militare (Forze Armate e Forze di polizia ad ordinamento militare)?

L’inclusione in uno dei citati settori del pubblico impiego comporta inevitabilmente dirette e immediate conseguenze, infatti:

1) l’organizzazione del pubblico impiego c.d. privatizzato (D.Lgs.165/2001), analogamente a quanto accade nel lavoro privato, è basata sull’efficienza (maggiori risultati a minori costi), sulla persona (carriera aperta tramite concorsi con maggiore incidenza del titolo di studio rispetto all’anzianità di servizio) e sulla responsabilità dirigenziale (incarichi a tempo determinato con conferme e retribuzioni legate al risultato ottenuto). Il rapporto di impiego risulta regolato da contrattazione di I e II livello pressoché piena (pochissime sono le limitazioni).

2) l’ordinamento civile-speciale (Forze di polizia ad ordinamento civile, ecc.) è prevalentemente basato sull’efficacia (ottenimento del risultato a qualsiasi costo), sulla posizione gerarchica (carriere bloccate e progressioni professionali basate sull’anzianità) e poco sulla responsabilità dirigenziale (carriere a tempo indeterminato con progressioni e retribuzioni prevalentemente legate all’anzianità di servizio ed importante autonomia dirigenziale). Il rapporto di impiego è regolato (con limitazioni) dalla contrattazione di I e II livello.

3) l’ordinamento militare è basato solo sull’efficacia (ottenimento del risultato a qualsiasi costo), sulla posizione gerarchica (carriere bloccate e progressioni professionali basate sull’anzianità) e poco sulla responsabilità dirigenziale (carriere a tempo indeterminato con progressioni e retribuzioni prevalentemente legate all’anzianità di servizio ed importante autonomia dirigenziale). Il rapporto di impiego regolato (con rilavanti limitazioni) dalla sola concertazione di I livello.

Appare quindi del tutto evidente come le caratteristiche dei tre ordinamenti appena descritti comportino situazioni sensibilmente diverse in capo al personale:

Personale non dirigente:

Ø organizzazione civile (D.Lgs.165/2001): diritti quasi uguali a quelli del lavoratore privato, retribuzione in linea con quella privata e possibilità di carriera di carriera basata sul merito;

Ø ordinamento civile speciale: molti minori diritti, retribuzione lievemente maggiore rispetto al precedente ordinamento e scarsa possibilità di carriera basata sul merito;

Øordinamento militare: molti minori diritti e stessa identica retribuzione del precedente ordinamento e medesima scarsa possibilità di carriera basata sul merito.

Personale dirigente: 

Øorganizzazione civile (D.Lgs.165/2001): autonomia ridotta, notevole controllo della politica, carriere ed incarichi (almeno formalmente) legati alla performance prodotta dall’amministrazione o dall’Ufficio diretto;

Øordinamento civile-speciale e ordinamento militare: notevole autonomia, scarso controllo politico e carriere poco legate alla performance prodotta dal reparto diretto.

In sostanza, per il personale non dirigente il settore pubblico “privatizzato” garantisce gli stessi diritti del lavoro privato (sindacato, contrattazione, sciopero, ecc.), il settore civile.speciale garantisce pochi minori diritti (contrattazione leggermente limitata ed assenza del diritto di sciopero mitigati) a fronte di una retribuzione leggermente superiore, infine, l’ordinamento militare garantisce pochissimi diritti (disciplina militare, assenza di sindacati e solo limitata concertazione di I livello) a fronte della medesima retribuzione dell’ordinamento civile-speciale.

Per il personale dirigente, viceversa, il discorso è diametralmente opposto, gli ordinamenti civile-speciale ed, ancor di più, militare garantiscono carriere più sicure (tempo indeterminato ed avanzamenti per anzianità) con meno responsabilità (incarichi poco legati alle performance prodotte). 

La collocazione di una determinata amministrazione pubblica nell’ambito dei tre settori appena descritti è (o dovrebbe) essere decisa sulla base delle caratteristiche dei compiti ad essa assegnati. In quasi tutte le democrazie occidentali e così come anche in Italia:

- nel primo settore sono collocati i lavoratori dei servizi pubblici generali (Ministeri, Agenzie, Enti Locali, ecc.) dove non si necessita di particolare reattività o obbedienza da parte del personale mentre, viceversa, è richiesta efficienza ed economicità;

- nel secondo settore sono collocati i lavoratori del comparto sicurezza, dove efficienza ed economicità devono coesistere con efficacia e reattività;

- nel terzo settore sono collocati i lavoratori militari impegnati nel comparto difesa, dove reattività, obbedienza e certezza di esecuzioni degli ordini, rivestono un ruolo fondamentale e predominante rispetto alla pura e semplice efficienza.  

In questo frangente dove e come si collocano la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri? Amministrazioni che si occupano prevalentemente di sicurezza (soprattutto la GdiF) ma sono organizzate in forma militare?

Per risolvere tale anomalia si è ben (o mal) pensato di unire in un unico comparto sicurezza e difesa il secondo ed il terzo settore, considerando gli appartenenti alla Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri nel comparto sicurezza dal punto di vista retributivo (contratto di lavoro unico ed pressoché eguale per tutte le Forze di  Polizia) e nel comparto difesa dal punto di vista dei diritti (Rappresentanza militare, concertazione di I livello disciplina militare, ecc.).

Pertanto il finanziere è giuridicamente un soldato perché è assoggettato alla disciplina ed al rapporto di impiego militare, come chi si occupa di difesa, ma operativamente è un poliziotto perché si occupa prevalentemente di sicurezza e non di difesa.

E’ questa la grande anomalia del sistema italiano che rende gli appartenenti alla Guardia di Finanza operatori di sicurezza di serie “B” e che viene giustificata dal concorso ai compiti di difesa demandati alle amministrazioni in parola. Una giustificazione che appare del tutto strumentale e non motivata, come si può mantenere un ordinamento inadatto per i principali dei compiti espletati (polizia amministrativa, giudiziaria, ecc.) in virtù di residui e concorsuali compiti di difesa che viceversa esigono tale ordinamento?

Il problema non si presenta solo dal punto di vista del personale ma anche a livello di efficienza di amministrazione stessa, infatti, a seguito delle profonda riforma del settore tributario iniziata nel 1997 (da “manette agli evasori allo Statuto del contribuente), l’ordinamento militare della Guardia di Finanza risulta del tutto inidoneo ai compiti di Polizia Tributaria da sempre prerogativa del Corpo, tanto che l’Agenzia delle Entrate sta assumendo un ruolo sempre più importante e predominante nel settore, proprio a danno del Corpo.

L’Italia non è l’unico Paese dove il settore sicurezza è affidato congiuntamente ad amministrazioni militari e civili, anche in Francia ed in Spagna, si registra la medesima situazione ovvero il comparto sicurezza è formato da militari e civili, ma lo stesso comparto risulta ben distinto da quello difesa e presenta retribuzioni e diritti pressoché simili fra poliziotti civili e poliziotti militari (da ultimo si segnala il caso spagnolo con la riforma della forma di rappresentanza militare della Guardia Civil divenuta quasi un sindacato).

Tra l’altro in nessuno dei Paesi occidentali, compresi Francia e Spagna, il settore economico - tributario è affidato ad amministrazioni militari, anomalia questa tutta italiana, d’altronde i motivi che portarono alla militarizzazione della Guardia di Finanza (1907) risultano del tutto superati.

Partendo quindi dalla considerazione che, a nostro giudizio:

a. la Guardia di Finanza dovrebbe essere collocata nel comparto sicurezza;

b. lo stesso Corpo dovrebbe essere destinato esclusivamente a compiti di polizia economica-finanziaria;

c. il comparto sicurezza andrebbe distinto e separato dal comparto difesa e sempre più avvicinato al settore privatizzato (soprattutto per quanto riguarda carriere e responsabilità dirigenziale).

Tutto ciò, positivo o negativo che sia, che si avvicina a tale situazione, sincacalizzazione, smilitarizzazione, ecc., compreso il DL 112, va colto positivamente, l’importante è che si inizi a considerare il finanziere più poliziotto che soldato ed il poliziotto stesso più impiegato che soldato.

Se al contrario si insiste semplicemente sulla “peculiarità” di tutto il comparto (rendendolo più unito) si fa il gioco di chi a fronte di vantaggi economici pressoché  (lo stipendio del finanziere è identico a quello del poliziotto) strumentalizza tale “peculiarità” continuando a negare sacrosanti spazi di diritto (sindacato, contrattazione di I e II livello) in nome di interessi puramente corporativi e/o politici anche a discapito dell’efficienza stessa del Corpo, anche a discapito dell’interesse generale del Paese.

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Segretario Sezione Ficiesse Roma

gianlucataccalozzi@alice.it

 

 

 


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