PROROGA DEI COCER, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA EMANATO IL DECRETO LEGGE SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI PROROGANDO AL 30 LUGLIO 2011 GLI ORGANISMI DELLA R.M.

giovedì 05 novembre 2009

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009 , n. 152
Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
(GU n. 257 del 4-11-2009 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

(OMISSIS)

CAPO II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Art. 3.
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico,
relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre
situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di
riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato
elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso
dell'interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le
terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le
trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo' contenere
anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
3. All'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «,
ai genitori,».
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009
ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
5. L'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i
requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per
l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di
reversibilita' o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.

 


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