I PARLAMENTARI RADICALI CHIEDONO LA LIBERTÀ SINDACALE PER I MILITARI

mercoledì 25 novembre 2009

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05023
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 247 del 16/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/11/2009 Elenco dei co-firmatari dell'atto

BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2009
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2009
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2009
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2009
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2009

Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter: IN CORSO

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05023
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 16 novembre 2009, seduta n.247

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

la Legge 382 del 1978, istitutiva degli organismi della rappresentanza militare, nasce dalla necessità di dare attuazione all'articolo 52, terzo comma, della Costituzione, al fine di dare adeguata risposta ai numerosi appelli che fin dai primi anni settanta provenivano dall'interno mondo militare che denunciava una situazione completamente scollata dalla realtà del Paese e per ottenere l'affermazione delle libertà fondamentali sancite dai principi costituzionali;

dall'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978, con sono mancate numerose occasioni che hanno messo in luce diversi punti critici del sistema di rappresentanza. Infatti, il compromesso volto a ricercare il difficile punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte quali quella della irrinunciabile garanzia e tutela dei diritti del cittadino militare e la salvaguardia dell'efficienza dell'apparato militare hanno costituito il difetto dell'intera legge che ha cercato di disciplinare la materia limitando l'esercizio del diritto sindacare e separando nettamente la sfera di competenza dei Consigli da quella riservata all'autorità militari;

le incertezze interpretative ed applicative della legge hanno determinato, quindi, una minore cura e tutela degli interessi del personale che la rappresentanza militare aveva il compito di rappresentare a fronte di una affermazione degli specifici doveri delle medesime autorità militari;

a parere dell'interrogante ciò che è mancato in questi anni al personale militare non è stata tanto la possibilità di iscriversi ciascuno ad un proprio sindacato, quanto la possibilità di distinguere sul piano delle responsabilità quali scelte dovessero essere proprie della organizzazione gerarchica e quali invece proprie dell'organismo elettivo;

tali limiti non sempre hanno consentito alla rappresentanza militare di essere considerata, dal personale, come effettivo strumento di tutela ed hanno portato alla costituzione di associazioni che rivendicano la necessità di dare vita a strutture ad essa alternative, più tipicamente sindacali e maggiormente rappresentative degli interessi del personale;

l'inadeguata articolazione dei Consigli centrali che, prevedono la possibilità di deliberare per singole categorie di personale o per comparti (possibilità questa prevista solo dal decreto legislativo n. 195 del 1995 ed unicamente per le attività di concertazione interministeriale), consente alle categorie ed ai gruppi maggioritari di prevaricare quelli minoritari;

l'attuale situazione, da trent'anni comporta al militare un annullamento del diritto, atteso che le rappresentanze militari agiscono non in modo autonomo, ma dipendente e controllato dai vertici militari e, quindi, dai propri datori di lavoro;

le rappresentanze militari non costituiscono un sistema alternativo al principio della libertà sindacale in quanto vengono sacrificati i principi della libertà dell'organizzazione e del pluralismo sindacale, sistema ultimo che certamente può dare luogo al più incisivo strumento dell'accordo sindacale, in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile;

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 449 del 13 dicembre 1999, non ha di fatto vietato ai militari il diritto sindacale ma ha solo espresso un parere sulla costituzionalità o meno dell'esistenza del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978 (Legge di principio sulla disciplina Militare). Da un decennio tale sentenza ha creato un vuoto legislativo che non è ancora stato colmato;

l'incertezza dell'articolo 182 del codice penale militare di pace "determina, per il cittadino alle armi, chiuso in una morsa fra interessi costituzionali opposti (libera manifestazione del pensiero e la tutela della efficienza e coesione delle forze armate), la privazione del diritto alla libera espressione in nome, spesso, della difesa di un ordinamento chiuso alle corrette critiche, necessarie per l'evoluzione democratica -:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa intendano assumere iniziative affinché i diritti fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale siano assicurati anche per i cittadini in divisa ovvero, l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 382 in modo da assicurare un adeguato pluralismo che corrisponda alle aspettative per la tutela anche degli interessi individuali, in atto sottratti alla competenza delle rappresentanze militari;

se intendano impegnarsi affinché la consultazione delle rappresentanze del personale militare, nei termini e con gli effetti previsti dagli accordi vigenti per la consultazione delle parti, avvenga non solamente in occasione della predisposizione annuale dei documenti di bilancio, ma ogni volta che il Governo decida di consultare le parti sociali. (4-05023)


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