CORTE CONTI: FINANZIERI FECERO MULTA ILLEGITTIMA, CONDANNATI A PAGARE I DANNI

giovedì 26 novembre 2009

CORTE CONTI: FINANZIERI FECERO MULTA ILLEGITTIMA, CONDANNATI

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Quattro agenti delle Guardia di
finanza sono stati condannati dalla sezione giurisdizionale
della Corte dei conti a risarcire parte del danno causato
all'erario con il loro comportamento negligente. Dieci anni fa,
durante un servizio di controllo, fermarono e posero sotto
sequestro il furgone di un'impresa di Misilmeri perche' aveva le
gomme fuori norma. Ma i verbali, compresi di cospicue sanzioni,
vennero impugnati dall'imprenditore e poi annullati dalla
Prefettura di Palermo perche' illegittimi: le gomme erano a
norma e segnalate sul libretto di circolazione. Sulla scorta
dell'annullamento, l'azienda chiese e ottenne anche un
risarcimento di circa 25 mila euro per i danni subiti dal fermo
del veicolo e le spese legali sostenute. I giudici hanno
sostenuto che sarebbero stati sufficienti livelli minimi di
attenzione e diligenza per evitare il verbale illegittimo da cui
e' scaturito il maxirisarcimento all'impresa (sentenza 2553,
presidente Pagliaro). (ANSA).

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REPUBBLICA ITALIANA .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:
dott. LUCIANO PAGLIARO Presidente
dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore
dott. ROBERTO RIZZI Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 2553/2009
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.51667 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di:
***********************************
tutti rappresentati e difesi dall’avv. ***********e domiciliati presso il suo studio legale, in via *********************;
visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza dell’8.7.2009 il relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Anna Luisa Carra e l’avv. *******************per i convenuti in giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il 17.12.2008 la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa ********************, militari della Guardia di Finanza, già in servizio presso la 4^ Compagnia “Pronto Impiego” di Palermo, al fine d’ottenerne la condanna “pro quota” al risarcimento del danno, individuato dal P.M. in complessivi € 6.000,00 (da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali), da loro ingiustamente cagionato al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza.
Si narra nell’atto di citazione che in data 20.4.1999 una pattuglia della Guardia di Finanza, composta dal tenente **********************, dal maresciallo ****************e dai finanzieri scelti *****************, nel corso di ordinarie operazioni di controllo, contestò a tal ******************, conducente dell’autocarro “Fiat 90”, targato *************, di proprietà della ditta ***************con sede in *****************, le violazioni degli artt. 179, comma 2, e 78, commi 3 e 4, del codice della strada, in quanto risultava circolare con un veicolo le cui caratteristiche apparivano modificate per effetto del montaggio di pneumatici di misura diversa da quella prescritta nel riquadro n.2 della carta di circolazione (8 R22,5 anziché 7,50 R20), con correlativa alterazione del funzionamento del cronotachigrafo (v. i verbali n.1597 e n.1598 del 20.4.1999).
Di conseguenza, i finanzieri, oltre che irrogare cospicue sanzioni pecuniarie alla ditta ed all’autista, ritirarono la carta di circolazione dell’autocarro e la patente del ***************(inviate, rispettivamente, alla Motorizzazione Civile ed alla Prefettura di Palermo), inibendo così l’utilizzazione del veicolo sino a quando su di esso non fossero state eliminate le suddette anomalie.
La ditta ************** e l’autista *************inoltrarono in data 8.6.1999 tempestivi ricorsi al Prefetto di Palermo per ottenere l’annullamento di tali verbali, sostenendo che:
i finanzieri non avevano tenuto conto che sulla carta di circolazione era stato annotato, sin dal gennaio 1995, che sull’autocarro potevano essere montati anche pneumatici di misura 8 R22,5, in alternativa a quelli di misura 7,50 R20 (originariamente indicati nel documento);
non s’era verificata alcuna concreta alterazione del funzionamento del cronotachigrafo.
Con ordinanze nn. 6563/ESD e 6564/ESD del 17.12.1999 il Prefetto, ritenendo fondati tali ricorsi, dispose l’archiviazione dei verbali di contravvenzione nn. 1597 e 1598 del 20.4.1999.
Ottenuto l’annullamento degli illegittimi verbali, la ditta *************** citò in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, che essa aveva subito a causa della temporanea inutilizzabilità del veicolo, susseguente al ritiro della carta di circolazione da parte dei finanzieri.
Con sentenza n.1264/2007, pubblicata il 27.3.2007, il Tribunale accolse tale istanza, condannando l’Amministrazione a pagare alla ditta *************** la complessiva somma € 24.839,92, di cui:
€ 19.723,50, comprensivi di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno correlato al blocco della circolazione dell’autocarro per circa otto mesi (dal 20.4.1999 al 17.12.1999) e dell’ammontare delle spese legali occorse per proporre ricorso al Prefetto avverso i verbali di contravvenzione, con l’aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;
€ 4.070,24, a titolo di rimborso delle spese e degli onorari di difesa sostenuti nel processo civile;
€ 1.046,18, a titolo di rimborso delle spese per la consulenza tecnica disposta dal Giudice per la quantificazione del danno in questione.
In data 12.11.2007 il Comando del Reparto Tecnico-Logistico- Amministrativo della Guardia di Finanza di Palermo ha provveduto (in ottemperanza alle disposizioni appositamente impartitegli dal Comando Generale) a versare alla ditta ************* la somma di € 24.839,92.
In conformità alle conclusioni formulate dalla Commissione d’inchiesta, appositamente incaricata di verificare la sussistenza di profili di responsabilità nel comportamento tenuto dai finanzieri che avevano redatto i verbali di contravvenzione, il Comando della Guardia di Finanza di Palermo ha segnalato la fattispecie dannosa alla Procura Regionale della Corte dei Conti (v. la relazione n.30801 del 21.4.2008 e gli atti ad essa allegati).
Secondo il P.M., nella fattispecie in esame:
sussiste un oggettivo danno per l’Erario, corrispondente alla somma di € 24.839,92, che l’Amministrazione della Guardia di Finanza ha dovuto versare alla ditta *********** in ottemperanza alla sentenza n.1264/2007 del Tribunale di Palermo;
il danno erariale risulta causalmente connesso al comportamento dei finanzieri *************, i quali emisero illegittimamente i verbali di contravvenzione, contestando alla ditta violazioni del codice della strada, che erano in realtà insussistenti;
la condotta dei finanzieri appare, quindi, connotata da colpa grave, sotto i profili dell’inescusabile negligenza e della palese superficialità con cui espletarono le loro funzioni.
Infatti, essi:
ignorarono quanto era stato chiaramente annotato in data 10.1.1995 nel riquadro n.6 della carta di circolazione dell’autocarro “Fiat 90”, targato **********, secondo cui sul veicolo potevano essere montati anche pneumatici di misura 8 R22,5, in alternativa a quelli di misura 7,50 R20 (originariamente indicati nel riquadro n.2 del documento);
non diedero peso a quanto dichiarato nel verbale n.1598 dall’autista ***********, il quale aveva riferito che l’ultima revisione dell’autocarro era stata effettuata nel 1998, quando su di esso erano già montati pneumatici di misura 8 R22,5.
La Procura ha, tuttavia, sostenuto che il lievitare del danno subito dalla ditta ************a causa del blocco della circolazione dell’autocarro nonché il progressivo accumularsi delle spese processuali e degli onorari di difesa, che l’Amministrazione ha dovuto rifondere alla medesima in ottemperanza alla sentenza del Tribunale, avrebbero potuto essere evitati, ove i verbali fossero stati tempestivamente annullati in sede d’autotutela.
A tal proposito, il P.M. ha rimarcato che:
i verbali di contravvenzione furono redatti il 20.4.1999;
in data 24.6.1999 il Comando della 4^ Compagnia della Guardia di Finanza, inviando al Prefetto la relazione n.18792 (da questi richiesta nell’ambito del procedimento d’impugnazione instaurato dalla ditta ********), esplicitamente riconobbe che tali verbali erano stati erroneamente redatti dai finanzieri, ragion per cui i reclami proposti dalla parte attrice erano giuridicamente fondati.
Appare, quindi, privo di qualsiasi giuridica giustificazione il mancato immediato annullamento dei verbali di contravvenzione, ormai riscontrati come palesemente illegittimi.
Tenuto conto di tali circostanze, la Procura ha ritenuto imputabile ai finanzieri ***********************soltanto una parte, quantificata in € 6.000,00, dell’ingente danno oggettivamente subito dall’Amministrazione, non essendo ad essi ascrivibile la parte residua, chiaramente maturata per effetto di inefficienze altrui (mancato annullamento in autotutela dei verbali di contravvenzione) e di lungaggini burocratiche (verificatesi in sede di definizione dei reclami da parte della Prefettura).
* * * * *
I convenuti ******************si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avv. *************.
In primo luogo, i medesimi hanno evidenziato che, a suo tempo, essi non furono messi in grado d’interloquire nel procedimento contenzioso instaurato dalla ditta ********innanzi alla Prefettura di Palermo avverso i verbali di contravvenzione nn. 1597 e 1598, tant’è vero che le deduzioni inviate alla Prefettura in data 24.6.1999 furono sottoscritte soltanto dal comandante della 4^ Compagnia della Guardia di Finanza.
Ove, invece, fossero stati tempestivamente informati dei reclami proposti dalla ditta avverso i verbali da loro redatti il 20.4.1999, essi avrebbero potuto fornire utili elementi per chiarire la vicenda ed, attualmente, sarebbero stati probabilmente in grado di meglio articolare le proprie difese nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, promosso nei loro confronti dalla Procura contabile (a distanza, ormai, di quasi dieci anni dai fatti in questione).
Ciò premesso, i convenuti hanno sostenuto (piuttosto genericamente) che nel loro comportamento non sarebbero ravvisabili profili d’inescusabile negligenza o di notevole superficialità, tali da integrare il requisito della “colpa grave”.
Per quanto riguarda l’esatta quantificazione del danno erariale ad essi eventualmente ascrivibile, i convenuti hanno evidenziato che sarebbe necessario verificare il lasso di tempo intercorso fra il ritiro (avvenuto il 20.4.1999) della carta di circolazione dell’autocarro e la sua effettiva restituzione alla ditta **********, considerato che il nocumento patrimoniale lamentato dalla medesima era strettamente correlato alla mancata utilizzazione del veicolo per l’espletamento della propria attività di trasporto merci.
A tal proposito, i convenuti hanno rimarcato che, nel corso del processo civile instaurato dalla **********(al fine d’ottenere il risarcimento del danno subito a causa del ritiro della carta di circolazione), lo stesso autista ***********(che era alla guida dell’autocarro quando i finanzieri emisero i verbali di contravvenzione) aveva dichiarato che il blocco del veicolo era durato effettivamente per circa un mese (e non s’era, quindi, affatto protratto per otto mesi, come asserito dalla ditta e come erroneamente ritenuto dal Giudice nella sentenza n.1264/2007).
Inoltre, sarebbe opportuno verificare anche il lasso di tempo intercorso fra il momento in cui il Comando della Guardia di Finanza di Palermo ebbe conoscenza dei reclami inoltrati al Prefetto dalla ditta ********e la data del 24.6.1999, in cui il medesimo Comando trasmise alla Prefettura la relazione n.18792, in cui riconosceva esplicitamente che i verbali erano illegittimi (e, nonostante ciò, non procedette al loro tempestivo annullamento).
Conclusivamente, i convenuti:
hanno chiesto d’essere assolti dall’addebito loro contestato dalla Procura;
in subordine, hanno chiesto che il danno loro concretamente ascrivibile sia ulteriormente ridimensionato rispetto alla quota (di € 6.000,00) indicata nell’atto di citazione.
DIRITTO
Il Collegio Giudicante osserva preliminarmente che la fattispecie oggetto del presente giudizio deve qualificarsi come “responsabilità amministrativa per danno indiretto”, in cui il danno erariale imputato ai convenuti dalla Procura di questa Corte consiste in una parte del complessivo nocumento patrimoniale, oggettivamente patito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per effetto della soccombenza nel giudizio risarcitorio, a suo tempo instaurato dalla ditta “*************” innanzi al Tribunale Civile di Palermo in relazione ai fatti sopra ampiamente riferiti (ossia il danno subito per la mancata utilizzazione dell’autocarro targato ***********, derivante dal ritiro della carta di circolazione disposto dai finanzieri *********************** con i verbali di contravvenzione nn. 1597 e 1598 del 20.4.1999, successivamente dichiarati illegittimi ed annullati dal Prefetto di Palermo).
Orbene, vagliate le tesi esposte dalla Procura e dai convenuti ed esaminata la documentazione acquisita al fascicolo processuale, il Collegio Giudicante reputa che non vi sia alcun dubbio sulla sussistenza di profili di colpa grave nel comportamento tenuto dai suddetti finanzieri.
Infatti, sarebbero stati sufficienti livelli minimi d’attenzione e di diligenza professionale nell’esaminare la carta di circolazione dell’autocarro per rendersi conto che:
nel riquadro n.6 era chiaramente ed inequivocabilmente annotato che sul veicolo potevano essere montati anche pneumatici di misura 8 R22,5, in alternativa a quelli di misura 7,50 R20 (originariamente indicati nel riquadro n.2 del documento);
non si sarebbe potuto, quindi, procedere al ritiro della carta di circolazione ed inibire, con effetto immediato, l’utilizzazione del veicolo.
D’altronde, lo stesso autista *********** aveva dichiarato (nel verbale n.1598 del 20.4.1999) che l’ultima revisione dell’autocarro era stata effettuata nel 1998, quando su di esso erano già montati pneumatici di misura 8 R22,5.
Acclarato che la fattispecie dannosa ha sicuramente tratto origine dal comportamento gravemente negligente e superficiale dei finanzieri *****************************, è, però, altrettanto vero (come ammesso dalla stessa Procura) che una gran parte dell’ingente esborso (pari ad € 24.839,92) sostenuto dall’Amministrazione nel novembre 2007 (in ottemperanza alla sentenza n.1264/2007 del Tribunale di Palermo) è causalmente ricollegabile ad altri fattori, non imputabili agli attuali convenuti.
Infatti, il notevole lievitare del danno asseritamente subito dalla ditta ************ a causa del blocco della circolazione dell’autocarro nonché il progressivo accumularsi delle spese legali e degli onorari di difesa, che l’Amministrazione ha dovuto rifondere alla medesima ditta, avrebbero potuto essere evitati, ove i verbali di contravvenzione fossero stati tempestivamente e doverosamente annullati in sede di autotutela.
A tal proposito, risulta inequivocabilmente provato che:
già in data 10.6.1999 (v. i timbri di protocollo apposti sui documenti) il Comando della Legione della Guardia di Finanza di Palermo ricevette copia dei ricorsi avverso i verbali di contravvenzione, che la ditta *********** aveva notificato l’8.6.1999 alla Prefettura;
in data 24.6.1999 il Comando della 4^ Compagnia della Guardia di Finanza inviò al Prefetto la relazione n.18792, in cui riconosceva esplicitamente che i verbali erano illegittimi (in quanto non sussisteva alcuna difformità dei pneumatici montati sull’autocarro rispetto a quelli indicati nella carta di circolazione e non v’era stata concreta alterazione del cronotachigrafo), ragion per cui le rimostranze formulate dalla ditta erano giuridicamente fondate.
Appare, quindi, incomprensibile il comportamento del Comando della Guardia di Finanza, il quale, pur essendo conscio dell’illegittimità dei verbali (avendo riscontrato l’insussistenza delle violazioni al codice della strada ivi menzionate), omise di annullarli immediatamente, permettendo così alla ditta ********** di avanzare successivamente maggiori pretese risarcitorie (infatti, il Tribunale di Palermo ha liquidato il danno derivante dal blocco della circolazione dell’autocarro, computandolo con riferimento al periodo dal 20.4.1999 al 17.12.1999, data in cui i verbali furono archiviati dalla Prefettura).
A ciò deve aggiungersi che gli oneri per le pubbliche finanze si sono indubbiamente incrementati anche:
a causa delle eccessive lungaggini in cui è incorsa la Prefettura nel decidere sui ricorsi presentati dalla ditta avverso i verbali di contravvenzione (la procedura contenziosa è durata oltre sei mesi);
per effetto dell’inadeguata strategia difensiva assunta dall’Amministrazione nel processo civile (in cui, fra l’altro, la medesima non ha fatto doverosamente valere innanzi al Giudice la fondamentale dichiarazione testimoniale resa dall’autista *******, dipendente della ditta Landro, il quale aveva riferito che il blocco della circolazione dell’autocarro era durato per circa un mese, anziché per otto mesi, come pretestuosamente e capziosamente asserito dalla ditta nell’atto di citazione).
Tenuto conto di tali molteplici circostanze, il Collegio Giudicante reputa che l’onere risarcitorio da porsi concretamente a carico dei convenuti debba essere quantificato in complessivi € 2.000,00 (a fronte dei 6.000,00 €, indicati in citazione), da suddividersi in parti uguali tra i finanzieri ************************.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, CONDANNA i militari della Guardia di Finanza: ********************al pagamento di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno (somma da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria) in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al pagamento della somma a ciascuno addebitata, i convenuti sono obbligati alla corresponsione dei relativi interessi legali.
I medesimi sono infine condannati “pro quota” al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che, a tutt’oggi, vengono quantificate in € 362,25.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8.7.2009.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to dott. Valter Del Rosario F.to dott. Luciano Pagliaro
sentenza pubblicata a Palermo in data 27 ottobre 2009
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Dr.ssa Rita Casamichele
 


 


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