F.A.F. E FONDI PREVIDENZA GDF A RISCHIO ABOLIZIONE? LE NORME ISTITUTIVE VERREBBERO ABROGATE DAL DECRETO "TAGLIA-LEGGI"

martedì 15 dicembre 2009

Legislatura 16º - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 06/10/2009

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" (n. 118)
(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Esame e rinvio)

Il senatore MURA (LNP) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo di cui sottolinea l'importanza nell'ambito della progressiva attuazione del processo di semplificazione normativa avviato dal legislatore nel 2005. Fa presente che lo schema in esame contiene, nell'allegato 1, un elenco di atti normativi primari pubblicati prima del 1° gennaio 1970, per i quali si prevede la permanenza in vigore ravvisando a proposito l'esigenza di un'interlocuzione con il Governo affinché siano chiariti i criteri e le modalità attraverso i quali sono state individuate le norme da mantenere in vigore, con particolare riferimento a quelle apparentemente prive di effetti.
Osserva infatti che nell'elenco di cui all'allegato 1 sono compresi atti normativi già inclusi nell'elenco delle norme abrogate ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008. In tal senso segnala, in base a una sommaria ricognizione, il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge n. 874 del 1927 e il Regio decreto-legge n. 1728 del 23 agosto 1929. Ove risultasse la volontà di mantenere in vigore tali atti, riterrebbe necessario espungerli dall'allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008 per inserirli nel relativo allegato 2, recante l'elenco degli atti sottratti all'effetto abrogativo disposto dalla legge n. 9 del 2009.
Nell'allegato 1 dello schema di decreto legislativo, compare inoltre il Regio decreto-legge n. 596 del 1925, il quale modifica il Regolamento di contabilità generale dello Stato (Regio decreto n. 2440 del 1923): quest'ultimo tuttavia non viene richiamato negli atti sottratti all'abrogazione, eppure esso risulta attualmente in vigore per larga parte del suo contenuto, recando la vigente disciplina dei residui passivi e degli adempimenti da parte dei responsabili dei pagamenti di somme a valere sul bilancio statale.
Dopo aver fatto rinvio a una nota scritta, nella quale sono indicati i principali atti normativi di specifico interesse della Commissione finanze e tesoro, suddivisi per settori (finanze e credito, lotto, monopoli di Stato e Guardia di finanza) in ordine ai quali reputa necessario un approfondimento al fine di stabilirne l'effettiva permanenza in vigore o meno, conclude esprimendo l'auspicio che delle considerazioni da lui formulate possa tenere adeguatamente conto il Ministero della semplificazione d'intesa con i dicasteri competenti per materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

Legislatura 16º - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 108 del 07/10/2009

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in sede di discussione generale il senatore MUSI (PD), il quale considera necessario un effettivo confronto con il Governo ai fini dell'esame dell'atto in titolo, specie in ragione della sussistenza di taluni profili di ambiguità nel testo dello schema di decreto legislativo n. 118. Considera in particolare indispensabile un chiarimento rispetto alla scelta di non prevedere esplicitamente l'inclusione nell'allegato 1 al provvedimento in titolo di leggi di conversione di decreti-legge i quali pure sono menzionati nell'elenco degli atti normativi sottratti all'abrogazione, così da evitare situazioni di incertezza anche relativamente ad argomenti di notevole rilevanza quale la disciplina in materia di gestione previdenziale per il personale della Guardia di Finanza. Sottolinea quindi gli ulteriori elementi di incertezza derivanti dalla mancata inclusione tra gli atti di cui al citato allegato 1 del Regio decreto n. 2440 del 1923, recante Regolamento di contabilità generale dello Stato, essendovi oltretutto menzionato il Regio decreto-legge n. 596 del 1925, che ha introdotto modifiche allo stesso decreto n. 2440, il quale riveste una notevole rilevanza in quanto disciplina la contabilità dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato.

Il presidente BALDASSARRI rileva come sull'ultimo aspetto rilevato dal senatore Musi si sia già soffermato il senatore Mura in occasione dello svolgimento della relazione sul provvedimento in esame e condivide l'opportunità di evitare situazioni di ambiguità in ordine alla disciplina contabile dei residui passivi, in attesa dell'approvazione della legge di riforma della contabilità dello Stato.

Il relatore MURA (LNP) conviene circa la necessità di un costruttivo confronto con il Governo, restando tuttavia la Commissione di merito la sede idonea per un complessivo approfondimento delle criticità connesse allo schema di decreto in esame. Ritiene peraltro condivisibili i rilievi del senatore Musi, i quali possono senz'altro essere presi in considerazione ai fini della predisposizione delle osservazioni.

Il senatore MUSI (PD) interviene brevemente, rilevando la necessità di esprimere osservazioni condizionate all'accoglimento delle opportune indicazioni in relazione alle criticità riscontrate.

Il senatore CONTI (PdL) giudica indispensabile, ai fini della necessaria efficacia, che la Commissione formuli osservazioni condizionate, anziché limitarsi all'espressione di formule di auspicio.

Il relatore MURA (LNP) ribadisce la propria disponibilità rispetto alla predisposizione di una proposta di osservazioni rispondenti a quanto emerso nell'odierno dibattito.

Il presidente BALDASSARRI, nel rilevare l'opportunità di disporre di tempi adeguati alla predisposizione di una proposta di osservazioni largamente condivisa, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


Legislatura 16º - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 109 del 13/10/2009


Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 ottobre scorso.

Il senatore MURA (LNP) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, nel quale sono recepite le considerazioni svolte nel corso del dibattito e, in particolare, i rilievi formulati dal senatore Musi.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si passerà alla votazione dello schema di osservazioni testé illustrato dal relatore.

Il senatore MUSI (PD) preannuncia, a nome della propria parte politica, un voto favorevole, rilevando positivamente l'accoglimento nel parere di alcune osservazioni da lui avanzate.

Il senatore LANNUTTI (IdV) preannuncia il voto favorevole.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che è approvata all'unanimità.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118


La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

premesso che

appare opportuno che la Commissione di merito inviti il Governo ad esplicitare i criteri in applicazione dei quali si è ritenuta necessaria la conferma della permanenza in vigore ovvero è stata confermata l'abrogazione di norme, in assenza dei quali la valutazione delle singole disposizioni citate nel documento rischia di non essere del tutto efficace;
certamente l'interlocuzione con il Governo non mancherà nel corso dell'esame presso la Commissione per la semplificazione di chiarire tali criteri pur tenendo conto dell'assenza di una relazione governativa in grado fornire indicazioni per i settori normativi di competenza della Commissione finanze.

esprime un parere favorevole con i seguenti rilievi e osservazioni:

preliminarmente, si osserva che vi sono atti normativi inclusi nell’elenco in esame che risultano già inclusi nell’elenco 1 degli atti abrogati ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008.
Si ricordano, a titolo di esempio, le seguenti voci: il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge n. 874 del 2 giugno 1927; il Regio decreto-legge n. 1728 del 23 agosto 1929,
qualora dunque l’intenzione fosse quella di salvare tali atti - la cui vigenza in molti casi risulta difficile comprendere se non con l’ausilio di una relazione governativa in merito - sarebbe necessario espungerli dall’allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008 e inserirli nell’allegato 2 dello stesso decreto;
in relazione alla indicazione di decreti-legge da confermare in vigore, appare necessario confermare la vigenza anche delle relative leggi di conversione;
al n. 192 dell'elenco in esame è riportato il Regio decreto-legge n. 596 del 1925, il quale modifica il Regio decreto n. 2440 del 1923 (Regolamento di contabilità generale dello Stato). Quest’ultimo Regolamento, Regio decreto n. 2440 del 1923, non viene invece riportato negli atti salvati dalle abrogazioni, eppure tale atto normativo, allo stato, è abrogato solo per alcuni articoli (articoli 8, 12-bis, da 30-35-bis, da 37 a 43, 49, 50, 64, 67-bis, 77, 78, 79). Per la restante parte, il Regio decreto n. 2440 reca la attuale disciplina contabile dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato, nonché talune disposizioni relative agli adempimenti da parte dei responsabili dei pagamenti di somme a valere sul bilancio statale e da parte di coloro che hanno la responsabilità sulla gestione delle entrate del bilancio. Peraltro, il Regio decreto n. 596 del 1925, i cui articoli (tranne l’articolo 3) costituivano novelle al Regio decreto n. 2440 - tutte abrogate da interventi legislativi postumi - risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200 del 2008 (allegato 1). Pertanto, qualora l’intenzione fosse di sottrarlo all’abrogazione, andrebbe incluso nell’allegato 2, appunto dedicato agli atti sottratti all’effetto abrogativo del decreto-legge n. 200. In ogni caso, andrebbe indicata anche la legge di conversione del Regio decreto n. 596 (legge 18 marzo 1926, n. 562), che invece non viene indicata.


(.............................................)

Guardia di finanza

• non viene riportato nell’elenco il Regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560 (Istituzione della «medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della regia Guardia di finanza);
• non viene riportato nell’elenco la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 (Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri);
• non viene riportato nell’elenco la legge 30 novembre 1961, n. 1326 (Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza);
• viene riportato in elenco la legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza) che risulta già abrogata dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
• non viene riportato nell’elenco la legge 6 ottobre 1967, n . 942 (Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri)

 


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