NIENTE COMANDANTE GENERALE TARGATO GDF, DICHIARATO INAMMISSIBILE ALLA CAMERA UN EMENDAMENTO “AD HOC” DEL GOVERNO (CHE PERO' POTREBBE ESSERE RIPROPOSTO IN SENATO)

mercoledì 10 febbraio 2010

Ieri il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge 3097-A che converte il DL 1/2010 sulla proroga delle missioni militari internazionali; l’emendamento governativo 6.100, che qui pubblichiamo, voleva introdurre la possibilità di nominare quale Comandante Generale della Guardia di Finanza anche un Generale di Corpo d’Armata del Corpo.
La norma prevedeva anche che, in caso di operazioni militari e di missioni internazionali, la Guardia di Finanza dipendesse dal Ministro della Difesa.
La Presidenza della Camera ha però ritenuto inammissibile tale emendamento in quanto non strettamente attinente al contenuto del decreto-legge e pertanto non è stato posto in votazione; pare che il Governo tenterà comunque di riproporlo nel corso dell’esame del Senato.



Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
ART. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa».
3-ter. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanarsi secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equipararsi a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
3-quater. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:
«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale della Guardia di finanza è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo.».
3-quinquies. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante Generale»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o altra causa prevista dalla legge».
3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-ter, lettera b), ed al comma 3-quinquies, lettera b), entrano in vigore dalla data di assunzione della carica del Comandante generale della Guardia di finanza nominato secondo le procedure di cui al comma 3-bis, lettera a), del presente articolo. Con la medesima decorrenza, è abrogato l'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.
6. 100. Governo.
(Inammissibile)


Tua email:   Invia a: