LEGGE 626, DIFESA E CARABINIERI NON ISTITUISCONO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA. INTERROGAZIONE DS AL MINISTRO MARTINO

martedì 05 luglio 2005

Pubblichiamo l’interrogazione parlamentare presentata da 10 parlamentari dei Democratici di Sinistra sulla palese inosservanza della legge 626 da parte del Ministro della Difesa che non ha ancora provveduto, a differenza del Ministro dell’Economia, a regolamentare la figura del rappresentante per la sicurezza.

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4-15284


presentata venerdì 17 giugno 2005 nella seduta n.640 dagli onorevoli

PISA, GRANDI, MINNITI, RUZZANTE, PINOTTI, DE BRASI, LUONGO, LUMIA, ANGIONI e ROTUNDO.

 

- Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, sono stati introdotti nel nostro ordinamento, in attuazione di una serie di direttive dell'Unione Europea una serie di obblighi in capo al datore di lavoro;

tra gli altri obblighi vi sono quelli per il datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori nei momenti della sistemazione dei luoghi di lavoro e della scelta delle attrezzature e delle sostanze da impiegare; di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti al servizio medesimo, siano essi interni o esterni all'azienda; nominare, nei casi previsti, il medico competente;

sono previste inoltre specifiche forme di «consultazione e partecipazione dei lavoratori» sugli aspetti che riguardano la sicurezza e la protezione della salute negli ambienti di lavoro, tra le quali l'individuazione della importantissima figura del «rappresentante per la sicurezza», persona o persone da individuare con elezione diretta da parte dei lavoratori o nell'ambito delle rappresentanze;

al rappresentante per la sicurezza sono attribuiti: 1) il diritto all'informazione (ossia di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; di essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva; di essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione, di ricevere informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quella inerente le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza); 2) il diritto alla formazione (ossia di ricevere una formazione adeguata); 3) il diritto alla partecipazione (vale a dire di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; di partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto; di fare proposte in merito all'attività di prevenzione; il dovere di avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività); 4) il diritto di controllo (potendo fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro);

per le Forze armate e per le Forze di polizia è prevista, in considerazione della particolarità dei servizi espletati, una applicazione differenziata delle disposizioni del decreto n. 626 del 1994 da individuare con decreto interministeriale;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, che ha recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed il provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, ha stabilite all'articolo 51, che in materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, «si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994 e che le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti»;

il Ministro della Difesa con decreto del 1o febbraio 1997 ha regolamentato la figura del «datore di lavoro», individuando le autorità ai vari livelli che rivestono tale qualifica nell'Amministrazione con la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione e precisando che tali Autorità non hanno l'obbligo di nominare o designare i «rappresentanti per la sicurezza»;

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota n. 98/76-2-1994 datata 24 aprile 1997, ha a sua volta precisato che il «rappresentante dei lavoratori» ed il «medico competente» avrebbero trovato compiuta definizione in un successivo decreto ministeriale da emanare successivamente;

il Ministero della Difesa - Ufficio del Segretariato Generale e Direttore Generale degli Armamenti - ha stabilito, con circolare 4822 del 13 maggio 1997, che per il personale militare della Difesa il «rappresentante militare per la sicurezza» deve essere nominato da ciascun Comandante/Direttore di Ente su proposta non vincolante degli Organi di rappresentanza, nell'assunto che tali Organi non potrebbero essere assimilati alle organizzazioni sindacali;

la circolare 4822 del 13 maggio 1997 è stata diramata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ai reparti dipendenti con la nota n. 98/95-2-1994 del 14 settembre 1997, significando che in attesa di specifica regolamentazione (mai avvenuta), le vigenti disposizioni attribuiscono ai «dirigenti periferici» la facoltà di individuare la figura del «rappresentante militare per la sicurezza», anche tra i membri dei rispettivi Consigli di base della rappresentanza militare (Cobar);

l'allora Ministro delle Finanze si è comportato, sul punto, in modo completamente diverso dal Ministro della Difesa. Infatti, con il decreto n. 325 del 13 agosto 1998, ha regolamentato l'applicazione del decreto legislativo n. 626 al Corpo della Guardia di Finanza prevedendo, all'articolo 2, che i «rappresentanti per la sicurezza» sono individuati, di norma, tra i delegati degli Organi della rappresentanza militare che lavorano abitualmente nella infrastruttura, oppure, in loro mancanza, su designazione del personale in servizio presso l'infrastruttura nel corso di una apposita riunione che deve essere indetta dal datore di lavoro;

il Ministro della Difesa è tornato successivamente sul tema con il decreto n. 284 del 14 giugno 2000, che ha tra l'altro regolamentato la figura del medico competente ma non, ancora una volta, quella del rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza;

sulla scorta di tale orientamento risulta agli interroganti che nell'Arma dei Carabinieri, nonostante numerose e reiterate sensibilizzazioni su un argomento di tale importanza e delicatezza avanzate dai Consigli della rappresentanza militare (tra i quali, in particolare, il Cobar della Regione Emilia Romagna), le nomine dei «rappresentanti per la sicurezza» sono avvenute mediante designazione diretta da parte dei Comandanti Regionali, senza designazione dei delegati degli Organi della rappresentanza militare (ove presenti) o elezione da parte del personale presente nelle infrastrutture -:

quali siano le motivazioni per cui ad oltre dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e nonostante gli obblighi imposti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 che ha recepito il contratto delle Forze di polizia ad ordinamento militare (tra cui l'Arma dei Carabinieri), l'Amministrazione della Difesa, a differenza di quella dell'Economia e delle Finanze disattendendo un preciso obbligo di legge, abbia omesso di regolamentare la figura del rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza consentendo a una disposizione di rango inferiore (la circolare n. 4822 del 13 maggio 1997 dell'Ufficio del Segretariato Generale e Direttore Generale degli Armamenti) di derogare, in modo a parere degli interroganti opinabile e non condivisibile, a un diritto sancito dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

se non intenda sanare la mancata regolamentazione del rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza con un regolamento conforme a quanto previsto per la Guardia di Finanza dall'allora Ministro delle Finanze, in modo da conformare la situazione dell'Arma dei Carabinieri a quanto previsto dalla legge e sanare una evidente disparità di trattamento con il personale Corpo militare della Guardia di Finanza;

se non ritenga necessario e improcrastinabile, in attesa dell'auspicata emanazione del nuovo regolamento, disporre l'immediata abrogazione delle circolari del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri, secondo gli interroganti, in palese contrasto con le disposizioni del decreto legislativo n. 626, disponendo che si provveda immediatamente alle designazioni dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza da parte dei Consigli della rappresentanza militare oppure, ove necessario, alle elezioni da parte del personale presente nelle diverse infrastrutture. (4-15284)

 


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