IL COCER 8° MANDATO DICE NO AL DISEGNO DI LEGGE RAMPONI. “IL PERSONALE GDF VUOLE IL SINDACATO. E DICIAMO ANCHE COME DEVE ESSERE”

giovedì 20 dicembre 2001

Riportiamo integralmente il testo della delibera n. 04/52/8° del 6 dicembre 2001 con cui il COCER-GDF ha preso una posizione netta e incontrovertibile contro il progetto di legge n. 1718 presentato dall’On. Luigi Ramponi per la riforma della normativa sulla rappresentanza militare.

 

COCER – GUARDIA DI FINANZA

DELIBERA N. 04/52/8° DEL 6 DICEMBRE 2001

Oggetto: Proposta di legge d’iniziativa dell’On. RAMPONI, concernente: “Nuove norme sulla rappresentanza militare” (A.C. n. 1718).

Il COCER, vista la nota n. (omissis) del 29 novembre 2001 pervenuta dal Comando Generale – Ufficio rappresentanza militare, con la quale viene richiesto il parere sulla proposta di legge in oggetto,

DELIBERA

di:

·        ·        esprimere parere contrario in quanto questo Organismo è convinto che la via maestra per tutelare gli interessi collettivi e individuali del personale del Corpo è la costituzione di un sindacato, ribadendo quanto già espresso con le delibere nn. 08 (Allegato1) e 10/08/8° (Allegato 2);

·        ·        inviare, per il tramite del Comandante Generale, la presente delibera con gli annessi allegati all’On. Luigi RAMPONI.

La presente delibera, approvata all’unanimità (7 votanti) in data 06 dicembre 2001, viene inviata a stralcio del verbale.

 

IL PRESIDENTE VICARIO

Mar.A.m. Franco CIOCCA

 

 

ALLEGATO 1

Alla delibera 04/52/8°

 

COCER – GUARDIA DI FINANZA

Questo documento rappresenta la posizione unitaria dei delegati della sezione Cocer della Guardia di Finanza forti del mandato ricevuto nelle riunioni tenute in sessione congiunta l’8 e 9 giugno scorsi con i delegati Coir e Cobar.

Il nostro contributo vuole andare al di là della modifica della rappresentanza militare, istituzione ibrida che non ha eguali nel panorama mondiale, ma che è stato frutto di un compromesso tra tendenze progressiste ed esigenze conservatrici, maturate – ironia della sorte – nell’anno in cui fu ucciso l’On. Aldo Moro, che, alla Costituente, fu colui che volle inserire il terzo comma, all’art. 52 della Costituzione, che sancisce: “L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

La legge 382/78, pur restando nell’ambito costituzionale, ne ha violato alcuni principi fondamentali quali la libertà di associazione e il principio di uguaglianza tra i cittadini.

Estremamente importante è la risoluzione del 12 aprile 1984 del Parlamento europeo, che invitava gli Stati membri ad accordare ai propri militari, in periodo di pace, il diritto di fondare associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione quarta – con ordinanza della Camera di consiglio del 2 giugno 1998 ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, ultima parte, della legge 382/78 limitatamente alle proposizioni: “costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali” in riferimento agli artt. 39, 52 c. 3, e 3 della Costituzione, disponendo, altresì, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ricercando un modello empirico della rappresentanza del personale militare in Europa troviamo:

1.      1.      la rappresentanza è elettiva;

2.      2.      la rappresentanza del personale di carriera è distinta da quella del personale di leva. La prima si configura generalmente come rappresentanza di interessi di tipo sindacali, la seconda come tutela dei diritti civili e politici;

3.      3.      esiste di norma un pluralismo di associazioni di rappresentanza, ma spesso il personale, per categoria, si concentra in una sola associazione;

4.      4.      lo Stato prevede un riconoscimento giuridico per le associazioni rappresentative e richiede loro certe caratteristiche e adempimenti;

5.      5.      l’organizzazione della rappresentanza del personale si articola normalmente in due (a volte tre) livelli, uno regionale e uno nazionale;

6.      6.      l’organo rappresentativo a livello nazionale ha particolari poteri e modalità di negoziazione con lo Stato;

7.      7.      i delegati sono ovunque immediatamente rieleggibili;

8.      8.      normalmente, l’organo rappresentativo tratta materie come trattamento economico, status del personale, condizioni di lavoro, trattamento pensionistico;

9.      9.      il personale che svolge la funzione sindacale a livello centrale lavora a tempo pieno in tale funzione;

10.  10.  tra i mezzi di pressione sindacale è normalmente escluso il diritto di sciopero (con eccezione dei Paesi scandinavi);

11.  11.  gli organismi rappresentativi si collegano normalmente con l’opinione pubblica mediante comunicati stampa e propri organi d’informazione.

In conclusione, il Cocer della Guardia di Finanza chiede di formulare un nuovo e moderno sistema di rappresentanza sindacale per il personale al fine di permettere l’acquisizione di forme di autotutela collettiva per perseguire la partecipazione e la maturazione dei singoli in una prospettiva di vera difesa e tutela dei diritti e degli interessi paritetica con le altre Forze di polizia civili e con la considerazione che le qualità della democrazia non hanno mai provocato guasti ma sono state anzi sempre fattore di progresso e miglioramento di rapporti sia delle istituzioni che della società.

 

 

 

 


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