L'ULTIMA EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SUGLI STRAORDINARI NON RETRIBUITI E NON COMPENSATI, RISCHI E POSSIBILI SOLUZIONI (di Gianluca Taccalozzi)

giovedì 15 marzo 2007

A seguito degli ulteriori pronunciamenti del Consiglio di Stato, depositati in data 26.01.2007 e 12.02.2007 ed inerenti contenziosi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario eccedenti il monte ore, non retribuite e non compensate, la sezione territoriale Ficiesse di Roma ha deciso di produrre un seguito al documento dedicato all’argomento, già pubblicato nei giorni scorsi.

 

Gli ultimi pronunciamenti dell’Alto Consiglio, sanciti dalle sentenze nr.279, 280, 281, 282, 283, 294 e  602 del 2007, hanno in parte confermato quanto già previsto nella sentenza nr.5378/2006 riportata in stralcio al documento cui si fa seguito, nella quale in sintesi il Consiglio di Stato riteneva:

 

§        implicita l’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario ai sensi dell’art.63 della Legge n. 121/1981;

 

§        retribuibili le ore prestate in eccedenza al monte ore assegnato, qualora non si dimostri che il dipendente abbia fruito o quanto meno effettivamente potuto optare per il relativo riposo compensativo; 

 

§        non soggetto a decadenza il diritto;

 

§        che sia l’Amministrazione (e non il militare) ad avere l’onere di far fruire, anche d’ufficio, il riposo compensativo;

 

§        possa sussistere una responsabilità del dirigente che abbia autorizzato ore di lavoro straordinario oltre il monte-ore assegnato. 

   

Le ultime sentenze si discostano in parte dalla sentenza nr.5378/2006 (facendo viceversa riferimento alla sentenza nr.996/2006, anch’essa già richiamata nel precedente documento) ritenendo non retribuibili ma solo recuperabili le ore di lavoro straordinario in argomento.

 

Nei provvedimenti si fa comunque riferimento alla responsabilità amministrativo/contabile del dirigente che ha disposto lo straordinario ed alla necessità di revisione delle norme organizzative di gestione dello straordinario interne al Corpo.    

 

Alla luce dell’ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato che ha considerato tutte le ore prestate oltre il monte in eccedenza al monte ore (di reparto ed individuale) assegnato, non retribuibili ma recuperabili, appare sempre più necessaria una sostanziale riforma delle norme di gestione delle prestazioni straordinarie.

Rimane tuttavia il notevole danno economico che una malaccorta gestione del lavoro straordinario provoca alle casse dello Stato, in quanto è sì vero che non ci sarà un esborso suppletivo, ma comunque tutto il personale che vanta ore in eccedenza, anche chi non ha avanzato ricorso, dovrà essere messo a riposo compensativo ovvero assente remunerato dal lavoro.

 

Quindi, oltre alla revisione dell’art.44 del regolamento di servizio, nella parte che sancisce la decadenza del diritto la riposo compensativo, bisognerebbe rivedere anche le norme che regolano l’assegnazione del monte ore per reparto ed individuale, riportando l’assegnazione dello straordinario alla sua natura.

 

In relazione a ciò apparirebbe opportuno prevedere un monte ore individuale retribuibile di 50 ore per i Reparti operativi e di 8 ore per i reparti a spiccato carattere amministrativo/burocratico e, contestualmente,  una più incisiva ed ampia azione di responsabilizzazione ed istruzione dei Comandanti di Reparto di tipo privatistico (ovvero risultati/risorse impiegate).    

 

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Comitato di coordinamento precongressuale

della Sezione Ficiesse di Roma

gianlucataccalozzi@ficiesse.it

 


Tua email:   Invia a: