I PARERI INVOLUTIVI DEGLI STATI MAGGIORI SUL TESTO UNIFICATO SULLA RAPPRESENTANZA MILITARE. SI DISTINGUE NEGATIVAMENTE L’ANALITICA PROPOSTA EMENDATIVA DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Pubblichiamo i pareri alla Commissione Difesa del Senato dagli Stati Maggiori; come anticipato si tratta di posizioni tutte regressive rispetto il già deludente testo licenziato dal Relatore Sen. Marini.
Si distingue tra tutte la proposta formulata dalla Guardia di Finanza, a firma del Sottocapo di Stato Maggiore: a differenza degli altri Corpi, trattasi di un elaborato meticoloso e accurato di numerosi emendamenti, tutti peggiorativi e limitanti del nuovo modello di rappresentanza.
A seguito di tali osservazioni, su proposta del Sen. Ramponi è stato prorogato ad oggi 30 novembre il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, peraltro già scaduto il 18 ottobre u.s.
Posizioni degli Stati maggiori in merito al testo unificato
sulla rappresentanza militare
Forza armata |
Parere/ Proposte di modifica |
Capo di Stato maggiore della Difesa [in attesa dell’invio di ulteriori osservazioni] |
Osservazioni:
|
Capo di Stato maggiore dell’Esercito |
Parere negativo:
|
COCER Aeronautica militare [le osservazioni verranno inviate a fine novembre] |
|
Comando generale dell’Arma dei carabinieri [in attesa dell’invio di ulteriori osservazioni] |
Osservazioni:
|
Marina militare [non sono pervenute osservazioni] |
|
Sottocapo di Stato maggiore della Guardia di finanza |
Proposte di modifica Art. 1
Art. 2
a) categoria «A»: ufficiali in servizio permanente; b) categoria «B»: marescialli e ispettori; c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti; d) categoria «D»: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza; e) categoria «E»: ufficiali ausiliari; f) categoria «F»: allievi degli istituti di formazione; g) categoria «G»: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle forze di polizia ad ordinamento militare.” Art. 3
Art. 4
Art. 5
2. Al fine di esercitare al meglio il proprio ruolo di diretto interlocutore dei ministri interessati alla concertazione, il COCER può avvalersi, per gli aspetti tecnici relativi alla predisposizione dei documenti di cui al comma precedente e nel corso delle conseguenti attività negoziali, del supporto di personale tecnico messo a disposizione dalle amministrazioni interessate. 3. Il comma 1, lettera b), dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i ministri indicati alla lettera a) o i sottosegretari di Stato delegati. Alla concertazione partecipa l’articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono compresi i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati. 4. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione fra i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e della difesa o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati. Alla concertazione partecipano le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati. 5. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, il COCER (Consiglio centrale della rappresentanza) opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate. 6. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell’ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER (Consiglio centrale della rappresentanza), nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2. 7. Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di concertazione. 8. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere il seguente: «5-bis. Nel caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di concertazione. 9. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 10. Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all’articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di concertazione. 11. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere il seguente: «7-bis. Nel caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la funzione pubblica e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di concertazione. 12. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 7-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa.»
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Articoli aggiuntivi
1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in modo tale da garantire la continuità del mandato ed in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria e comunque in numero non inferiore a due e non superiore a tre unità per ogni categoria. 2. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all’articolo ___.
1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare e nell’ambito della propria categoria di appartenenza, elettore attivo e passivo e può concorrere tra gli eleggibili al COBAR dell’ente presso cui è in forza, fatto salvo quanto indicato all’articolo ___ . 2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consentito influenzare l’espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione costituisce grave mancanza disciplinare. 3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi. 4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a: a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D; b) un anno per gli eletti in rappresentanza della categoria E; c) un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore ad un anno per gli eletti nella categoria F; d) sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria G. 5. L’elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR, limitatamente all’ambito territoriale od organizzativo di riferimento per quanto riguarda quella dei rappresentanti presso i COIR. 6. Gli eletti al COCER possono ricoprire una sola carica elettiva e decadono dall’appartenenza ai COIR ed ai COBAR. 7. A ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza, sono avviate le procedure per l’elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario. 8. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano al comandante corrispondente la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni. 9. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all’articolo___. 10. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.
1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che: a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale; b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive; c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR; d) a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B, C e D ovvero almeno un anno di servizio se appartenenti alle categorie E ed F, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l’istituto o reparto di formazione almeno sessanta giorni, ovvero sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria G; e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833, e successive modificazioni; f) si trovino in aspettativa superiore ai novanta giorni; g) ricoprano cariche amministrative a qualunque livello di amministrazione locale. 2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell’autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio; b) trasferimento in altro Alto Comando, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR; c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g); d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all’articolo 2; e) dimissioni; f) aspettativa superiore a centoventi giorni. |
COCER Guardia di finanza |
Osservazioni:
|