I PARERI INVOLUTIVI DEGLI STATI MAGGIORI SUL TESTO UNIFICATO SULLA RAPPRESENTANZA MILITARE. SI DISTINGUE NEGATIVAMENTE L’ANALITICA PROPOSTA EMENDATIVA DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

sabato 01 dicembre 2007

Pubblichiamo i pareri alla Commissione Difesa del Senato dagli Stati Maggiori; come anticipato si tratta di posizioni tutte regressive rispetto il già deludente testo licenziato dal Relatore Sen. Marini.

 

Si distingue tra tutte la proposta formulata dalla Guardia di Finanza, a firma del Sottocapo di Stato Maggiore: a differenza degli altri Corpi, trattasi di un elaborato meticoloso e accurato  di numerosi emendamenti, tutti peggiorativi e limitanti del nuovo modello di rappresentanza.

 

A seguito di tali osservazioni, su proposta del Sen. Ramponi è stato prorogato ad oggi 30 novembre il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, peraltro già scaduto il 18 ottobre u.s.

 

Posizioni degli Stati maggiori in merito al testo unificato

sulla rappresentanza militare

 

 

 

Forza armata

Parere/ Proposte di modifica

Capo di Stato maggiore della Difesa

 

[in attesa dell’invio di ulteriori osservazioni]

 

Osservazioni:

  • La configurazione dei Consigli della rappresentanza come organismi autonomi, dotati di capacità negoziale e di contrattazione a livello COCER e di capacità negoziale a livello COIR e COBAR, non è in linea con le dichiarazioni del ministro, il quale prospetta una riforma che riconosca la soggettività della rappresentanza, tenendo conto del suo ruolo consultivo e propositivo, escludendo ogni forma di sindacalizzazione.

 

Capo di Stato maggiore dell’Esercito

Parere negativo:

  • il conferimento alla rappresentanza di propria ed esclusiva capacità negoziale;
  • l’ampliamento delle competenze affidate alla stessa, in particolare sul suo riconoscimento della tutela di interessi individuali.

 

COCER Aeronautica militare

 

[le osservazioni verranno inviate a fine novembre]

 

 

Comando generale dell’Arma dei carabinieri

 

[in attesa dell’invio di ulteriori osservazioni]

Osservazioni:

  • La nuova normativa deve escludere ogni forma di sindacalizzazione.

Marina militare

 

[non sono pervenute osservazioni]

 

 

Sottocapo di Stato maggiore della Guardia di finanza

Proposte di modifica

Art. 1

  • Al comma 1 sopprimere “individuali e”; sopprimere il secondo periodo.
  • Al comma 2 sopprimere “ed autonomo” e “, anche relative ai singoli,”.
  • Al comma  3 sopprimere “ed autonomo”; sopprimere alla lettera a) “e di contrattazione” e “nonché la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale”; sostituire alla lettera c) le parole “particolare attenzione alla applicazione della legislazione concernente la” con “ai consigli competono attività propositive concernenti la”;
  • Al comma 5 sopprimere “e, fatti salvi i riflessi di carattere generale individuale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare,”.

 

Art. 2

  • sostituire l’art. 2 con il seguente: “Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

            a) categoria «A»: ufficiali in servizio permanente;

            b) categoria «B»: marescialli e ispettori;

            c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;

            d) categoria «D»: volontari in servizio permanente e in ferma

            pluriennale; appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;

            appuntati e finanzieri della Guardia di finanza;

            e) categoria «E»: ufficiali ausiliari;

            f) categoria «F»: allievi degli istituti di formazione;

            g) categoria «G»: volontari in ferma prefissata annuale e militari

           di truppa in servizio di leva e assimilati delle forze di polizia ad

          ordinamento militare.”

 

Art. 3

  • Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole “di sezione o di comparto,”.
  • Al comma 2 sostituire il terzo periodo “Nell’ambito dei COIR…materie:” con il seguente: “L’Amministrazione militare competente per territorio si avvale del concorso dei COIR per curare i rapporti con le Regioni, che deliberano in ordine alle seguenti materie:”; alla lettera b) aggiungere le parole:             “, inserimento nella vita lavorativa alla cessazione dal servizio”; alla lettera e), aggiungere le parole: “, attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari.”; sopprimere il quarto periodo da; “Il presidente della giunta” fino a “ avvenuta elezione”; nel quinto periodo, sopprimere le parole “e di contrattazione”.
  • Al comma 3 al secondo periodo, sopprimere le parole “e di contrattazione”; al terzo periodo, sostituire le parole: “d’intesa” e “curano i”, rispettivamente con le seguenti: “concorrono” e “alla cura dei”; al quarto periodo, sostituire le parole “formulare pareri e proposte riguardo” con le seguenti: “deliberare sulle seguenti materie”.
  • Aggiungere in fine il seguente comma: “4. I comandi presso i quali istituire i singoli COBAR e le relative autorità militari corrispondenti sono individuati dal Capo di stato maggiore della difesa, dal segretario generale della difesa, dai capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze e, relativamente ai COBAR del Corpo delle capitanerie di porto, con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina su proposta del Comandante generale del corpo. Presso gli istituti e i reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo può essere istituito un COBAR speciale per frequentatori, definito nella presente legge, COBAR allievi. I COBAR allievi s’intendono in aggiunta ai COBAR a cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati ed operano con validità limitata a livello di base. Il Capo di stato maggiore della Difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all’estero, possono essere istituiti, con determinazione del Capo di Stato maggiore della Difesa, COBAR speciali interforze con validità limitata al livello di base. Il personale dei COBAR speciali all’estero è eleggibile purché debba rimanere in servizio all’estero almeno sei mesi dalla data delle elezioni. Il mandato dei delegati eletti in detto COBAR ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di tre anni.”

 

Art. 4

  • Al comma 1 alinea, sopprimere le parole: “e di contrattazione”; alla lettera b), sopprimere le parole “e criteri per l'articolazione dell' orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio”; sopprimere le lettere c) e k); alla lettera i), sostituire le parole “e partecipazione del COCER negli” con “ degli”.
  • Al comma 2 lettera b), sostituire le parole: “tramite la relativa sezione”, con “per sezioni autonome”; alla lettera c), sostituire le parole “di contrattazione, secondo quanto previsto” con la seguente: “prevista”.
  • Al comma 3 lettera b), sostituire le parole “che informano il Capo di Stato Maggiore della difesa delle determinazioni assunte,” con le seguenti: “ove dalle tematiche trattate scaturiscono valutazioni di carattere interforze, le conseguenti determinazioni assunte sono comunicate al Capo di Stato Maggiore della Difesa.”.

 

Art. 5

  • Sostituire l’art. 5 con il seguente: “1 All’apertura delle attività negoziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le competenti articolazioni di comparto del COCER presentano al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed agli altri rappresentanti della delegazione di parte pubblica un documento riassuntivo, per ciascun comparto, delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie oggetto di concertazione.

            2. Al fine di esercitare al meglio il proprio ruolo di diretto

            interlocutore dei ministri interessati alla concertazione, il

            COCER può avvalersi, per gli aspetti tecnici relativi alla

            predisposizione dei documenti di cui al comma precedente e nel

            corso delle conseguenti attività negoziali, del supporto di

            personale tecnico messo a disposizione dalle amministrazioni

            interessate.

            3. Il comma 1, lettera b), dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i ministri indicati alla lettera a) o i sottosegretari di Stato delegati. Alla concertazione partecipa l’articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono compresi i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati.

4. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione fra i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e della difesa o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati. Alla concertazione partecipano le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati.

5. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, il COCER (Consiglio centrale della rappresentanza) opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate.

6. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell’ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER (Consiglio centrale della rappresentanza), nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2.

7. Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di concertazione.

8. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere il seguente: «5-bis. Nel caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di concertazione.

9. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

10. Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all’articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di concertazione.

11. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere il seguente: «7-bis. Nel caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la funzione pubblica e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di concertazione.

12. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente: «8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 7-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa.»

  • Al comma 1, sopprimere le parole “e di contrattazione” nonché “in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione”.
  • Sopprimere il comma 9.

 

Art. 6

  • Sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Il COCER e le sue articolazioni possono organizzare riunioni informative con i COIR e COBAR per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprimono il parere, previa autorizzazione dell’autorità militare corrispondente.”
  • Al comma 5, alla fine, sostituire la parola “affiancate” con le seguenti: “cui è affiancato.”
  • Al comma 6, sostituire le parole “previe intese con le” con le seguenti: “previa autorizzazione delle”.
  • Al comma 7 sostituire le parole: “all’articolo 21, comma 1” con le seguenti: “all’art. 9”; alla fine, sostituire le parole: “anche a titolo personale” con le seguenti: “al di fuori dell’orario di servizio, a titolo personale e senza indossare l’uniforme”.
  • Sopprimere il comma 9.
  • Sostituire il comma 10, con il seguente: “10. Per quanto attiene agli interessi collettivi del personale militare delle formazioni impiegate in operazioni fuori dal territorio nazionale, le competenze generali di cui all’articolo 1 sono devolute in via esclusiva al COCER ovvero alle sezioni, in relazione alla composizione delle formazioni.”

 

Art. 7

  • Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
  • Al comma 6, dopo la parola “convocano” aggiungere le seguenti: “, previa autorizzazione dell’Autorità militare corrispondente, ”.

 

Art. 8

  • Sostituire il comma 1 con il seguente: “1. L’autorità politica di riferimento del COCER è il Ministro della Difesa. Per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza, l’autorità politica di riferimento della relativa Sezione COCER è il Ministro dell’Economia e delle Finanze.”
  • Al comma 2, dopo la parola “competente” aggiungere le seguenti: “e sentita l’Autorità militare corrispondente”.

 

Art. 9

  • Al comma 1, sopprimere il periodo “il numero di consigli di base in funzione della unità minima compatibile e la corrispondente autorità gerarchica, nonché”.
  • Al comma 4, sopprimere il 3° punto.
  • Al comma 5, dopo la parola “rieletti” aggiungere le seguenti: “per più mandati, di cui non più di due consecutivi”.

 

Art. 10

  • Sopprimere le parole “, da parte del candidato delle categorie previste,” e sostituire le parole “previa intesa e conoscenza ai” con le seguenti: “ed autorizzate dai”.

 

Art. 11

  • Al comma 2, dopo la parola “assicurata” aggiungere le seguenti: “compatibilmente con le altre esigenze di servizio e tenuto conto delle consistenze dei singoli organismi,”.
  • Al comma 3, sopprimere il periodo da: “La documentazione caratteristica” fino a “dell’avanzamento”.
  • Al comma 5, sopprimere le parole “effettiva organica”.
  • Sopprimere il comma 8.
  • Al comma 9 sostituire le parole “i delegati del COCER e dei COIR, d’intesa” con le seguenti: “il COCER, le relative sezioni ed i COIR, concordemente”; sopprimere inoltre  il periodo “possono effettuare visite conoscitive presso le strutture del proprio ambito. Inoltre i predetti delegati”.

 

Art. 12

  • Al comma 2 sostituire le parole “l’esercizio del mandato” con le seguenti:”le riunioni dei consigli stessi”; dopo la parola “reato” aggiungere le seguenti: “o inosservanza di doveri disciplinari”.
  • Al comma 3 dopo la parola “trasferiti” aggiungere la parola: “d’autorità”; dopo la parola “interessato” aggiungere le seguenti: “e del consiglio di rappresentanza del quale fa parte”; alla fine, aggiungere il seguente periodo: “In casi di provata necessità l’Amministrazione può disporre comunque il trasferimento”.
  • Al comma 6, sostituire le parole “il delegato non contrattualizzato” con le seguenti: “i militari non di carriera”.
  • Sopprimere il comma 7.

 

Art. 13

  • Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola “dell’ufficio” con la parola: “del Comitato”.
  • Al comma 4 alinea, sopprimere le parole “nonché funzioni di relazioni esterne all'Assemblea dei delegati”; alla lettera a), sostituire la parola “l’ufficio” con la parola: “il Comitato”; alla lettera b), sopprimere le parole  “, avvalendosi della collaborazione del  personale di cui all' art. 14, comma 2,”; sopprimere la lettera d).
  • Al comma 7, sostituire le parole “secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo” con le seguenti: “sulla base delle decisioni assunte dal consiglio”.

 

Art. 14

  • Alla fine del comma 2, aggiungere il periodo: “Le modalità di riunione sono disciplinate dal Regolamento di cui all’articolo 9.”
  • Al comma 4, dopo la parola “Amministrazione” aggiungere le seguenti: “purché senza oneri a carico della medesima”.

 

Art. 15

  • Sostituire il secondo periodo, con il seguente: “Le deliberazioni di ciascun consiglio sono portate a conoscenza del personale dipendente mediante affissione agli albi e con ogni altro idoneo mezzo tecnico ed informatico.”
  • Al terzo periodo dopo le parole “approvati dal COCER”, aggiungere le seguenti: “o dalle relative sezioni.”; sostituire le parole ”dallo stesso consiglio”, con le seguenti: “dagli stessi consigli”; dopo la parola “delegati”, aggiungere le parole: “su delega”.

 

Articoli aggiuntivi

 

  • Art. __ (Composizione dei consigli della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in modo tale da garantire la continuità del mandato ed in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria e comunque in numero non inferiore a due e non superiore a tre unità per ogni categoria.

2. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all’articolo ___.

 

  • Art. __. (Modalità di elezione)

1.   Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare e nell’ambito della propria categoria di appartenenza, elettore attivo e passivo e può concorrere tra gli eleggibili al COBAR dell’ente presso cui è in forza, fatto salvo quanto indicato all’articolo ___ .

2.   Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consentito influenzare l’espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione costituisce grave mancanza disciplinare.

3.   I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.

4.   La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:

a)   quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D;

b)   un anno per gli eletti in rappresentanza della categoria E;

c)   un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore ad un anno per gli eletti nella categoria F;

d)  sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria G.

5.   L’elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR, limitatamente all’ambito territoriale od organizzativo di riferimento per quanto riguarda quella dei rappresentanti presso i COIR.

6. Gli eletti al COCER possono ricoprire una sola carica elettiva e decadono dall’appartenenza ai COIR ed ai COBAR.

7.   A ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza, sono avviate le procedure per l’elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.

8.   I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano al comandante corrispondente la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni.

9.   Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all’articolo___.

10. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

 

  • Art. __(Cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato)

1.   Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

a)   abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b)   si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c)   siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

d)  a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B, C e D ovvero almeno un anno di servizio se appartenenti alle categorie E ed F, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l’istituto o reparto di formazione almeno sessanta giorni, ovvero sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria G;

e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833, e successive modificazioni;

f) si trovino in aspettativa superiore ai novanta giorni;

g) ricoprano cariche amministrative a qualunque livello di amministrazione locale.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell’autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento in altro Alto Comando, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all’articolo 2;

e) dimissioni;

f) aspettativa superiore a centoventi giorni.

 

COCER Guardia di finanza

 

 

 

Osservazioni: