IL POTERE DISCREZIONALE DI UN’AMMINISTRAZIONE KAFKIANA: BREVE STORIA DI COME SI CREINO CONDIZIONI ASSOLUTAMENTE DUBBIE PER IL PERSONALE A.T.P.I. DELLA GDF.

giovedì 31 marzo 2022

Si tratta del caso di alcuni colleghi i quali, pur avendo formalmente richiesto la revoca su istanza di parte della specializzazione hanno ricevuto un rigetto da parte dell’amministrazione. Fin qui sarebbe anche legittimo, per ovvi motivi che come spesso accade sono le “esigenze di servizio” o la “carenza di personale”. Ci sono dei casi però, e quello dei nostri è uno, in cui la discrezionalità della amministrazione appare contrastante con quelli che sono i principi di buon andamento, economicità ed efficienza della pubblica amministrazione.

Per ben comprendere la particolare situazione, bisogna partire da una norma interna, la circolare 123000 “Norme generali e particolari sull’addestramento nella Guardia di Finanza” la quale, in merito all’esonero dalla specializzazione A.T.P.I. prevede che:

“””””””Al compimento del periodo minimo di effettivo impiego nello specifico comparto, è concessa facoltà al personale "A.T.P.I." di produrre istanza di esonero dalla specializzazione nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per coloro i quali abbiano prodotto, precedentemente, istanza di partecipazione al "Piano degli impieghi" riservato ai militari del particolare settore.”””””””

Si noti quindi che, secondo quanto riportato, una volta che il personale ha raggiunto un periodo minimo di impiego nella specializzazione, è la stessa amministrazione a dare la possibilità di richiedere l’esonero, con un vincolo di valutazione della stessa. Giustamente per chi concorre al piano degli impieghi questo esonero non è richiedibile in quanto questi dovrà garantire un altro periodo minimo con la specializzazione al reparto di destinazione ambìto.

La stessa circolare 123000, prevede poi che:

“””””c. sono svolti corsi di aggiornamento per il mantenimento sia della specializzazione "A.T.P.I.", con cadenza quadriennale, sia dell'abilitazione "Addetto ai servizi di protezione con/senza abilitazione alla guida di sicurezza", con cadenza triennale.

Il mancato superamento di una delle prove effettuate nell'ambito delle attività di aggiornamento comporta la convocazione del militare interessato da parte della Scuola Addestramento di Specializzazione - che ne dà comunicazione alle articolazioni del Comando Generale indicate al paragrafo 1 - a un'unica sessione di recupero entro i 6 mesi successivi per la specializzazione "A.T.P.I." ed entro 1 anno per l'abilitazione "Addetto ai servizi di protezione con/senza abilitazione alla guida di sicurezza". In caso di omessa partecipazione alla sessione o mancato superamento della prova, il Comandante Provinciale o equiparato ne dispone l'esonero "d'autorità" dalla specializzazione/abilitazione posseduta.””””””””””

Ed ecco che l’aggiornamento ciclico, obbligatorio, può diventare, come è evidente dai fatti ed innegabile per gli addetti ai lavori, lo strumento giuridico o meglio, il chiavistello per ottenere l’esonero d’autorità dalla specializzazione.

Va premesso però che il militare, l’A.T.P.I., formato dall’amministrazione con i suoi peculiari profili d’impiego, ha generalmente un particolare attaccamento al proprio basco verde. Sarebbe impensabile che l’esonero venga chiesto per un capriccio, nonostante dovrebbe bastare il semplice requisito del periodo minimo, bensì lo stesso viene richiesto per motivi che spesso vanno ben oltre la sfera lavorativa, motivi reali che possono comprendere, per fare un mero esempio, anche la famiglia, quindi valori ben riconosciuti dal Corpo e che condizionano inevitabilmente la vita del militare.

Al di là dell’importanza discrezionale che si può o meno attribuire ai motivi per cui viene richiesto l’esonero, il paradosso che viene ad esistenza riguarda il fatto che non è di certo trascurabile il dispendio di mezzi e di strumenti dell’amministrazione nel rigettare l’istanza di parte di esonero, e comandare lo stesso militare al primo corso di aggiornamento utile per il mantenimento della specializzazione ove questi deve permanere per circa 14 giorni, con relativo trattamento di missione ed il cui esito è inevitabilmente risaputo.

Altro punto particolare in questa vicenda è quella figura di “Portatori di Basco Verde” che si crea dal mancato superamento del corso di aggiornamento, in attesa della seconda convocazione, in quanto sempre la circolare 123000 prevede che:

“””””Nelle more di essere sottoposto alla suddetta verifica di recupero, il militare interessato deve essere immediatamente impiegato in mansioni diverse da quelle connesse alla specializzazione "A.T.P.I." e all'abilitazione "Addetto ai servizi di protezione con/senza abilitazione alla guida di sicurezza".””””””””

Sarebbero sei mesi limbo che i nostri affrontano senza sapere se e quando saranno mai convocati viste le tempistiche di convocazione in corso da parte della Scuola Addestramento di Specializzazione in netto ritardo di due anni che non lasciano neanche ben sperare. Ma sempre tralasciando per un momento la condizione soggettiva dei militari interessati, una domanda sorge spontanea: qual è il vantaggio per l’amministrazione in un militare che non può svolgere mansioni connesse alla specializzazione "A.T.P.I., in un reparto con servizi dedicati quasi esclusivamente all’ordine pubblico?

Vi è poi un ultimo concetto, ove ci si scontra con l’illogicità delle norme interne, in quanto se ci si dovesse attenere alle relative disposizioni sulla mobilità:

“”””””Particolari disposizioni per il personale:

(1) in possesso di specializzazioni dei comparti AT-PI, Aereo, Cinofili e S.A.G.F.

Il personale interessato. concorrerà nell'ambito di specifiche procedure riservate al singolo comparto, finalizzate al ripianamento delle vacanze organiche dei settori di specializzazione, rilevate presso le singole province/reparti per i Comandi Regionali, o presso le sedi per i Comandi di corpo equiparati.

Ferme restando le disposizioni ante sub a., b., c., d. ed f., affinché le singole posizioni siano valutate nel contesto delle peculiari procedure concorsuali, i militari in parola dovranno permanere nella specializzazione fino al perfezionamento delle eventuali fasi successive alla conclusione del procedimento amministrativo.”””””””

Il combinato disposto delle due norme interne, porta alla conseguenza che a questi militari “ibridi” è data così la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità riservate a chi è effettivamente in possesso della specializzazione, col rischio (per l’amministrazione) di ritrovarsi in posizione utile ad essere trasferito per poi ottenere l’esonero addirittura d’autorità. Non contribuendo nella situazione di fatto, a ripianare le vacanze organiche dei reparti specializzati, a tutto discapito della stessa amministrazione che ha sprecato tempo e risorse, senza ottenere il risultato prefissato.

Suggerirei quindi che venga proposto “a tutto vantaggio dell’amministrazione” di garantire uno spazio fra le procedure concorsuali ordinarie ai militari “despecializzandi”.

Lettera Firmata

 

 

 

 

 


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