INTERROGAZIONE DELL’ON. ALFANO (UDC) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO AI PILOTI DELLE FORZE DI POLIZIA

sabato 01 febbraio 2003

L’onorevole Ciro ALFANO, dell’Unione democristiana e di centro (UDC), ha presentato l’interrogazione che appresso integralmente riportiamo in merito al problema del mancato riconoscimento ai piloti delle forze di polizia dell’indennità di impiego operativo corrisposta ai colleghi delle altre Forze armate.

In altra parte del sito, pubblichiamo un documento con la posizione di Ficiesse in merito.

Ringraziamo l’onorevole Alfano, a nome di tutti gli interessati, per la sensibilità che dimostra ai problemi delle Forze armate e di polizia.

 

 

ATTO CAMERA

Interrogazione a risposta orale 3-01806

presentata da CIRO ALFANO giovedì 16 gennaio 2003 nella seduta n.248



CIRO ALFANO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

i piloti e gli specialisti dei reparti di volo di: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Aeronautica, Esercito e Marina, percepiscono le specifiche indennità legate all'esercizio dell'attività di volo, secondo quanto stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 78; inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge prevede espressamente che le citate disposizioni di legge vengano estese anche al personale della Polizia di Stato «...impiegato nelle medesime condizioni operative»; tale principio è peraltro ribadito e supportato da ulteriori disposizioni normative (articolo 55 della legge n. 668 del 1986; articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996);

con successiva legislazione e, in particolare, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 394 sono state introdotte alcune modifiche; nello specifico:

a) con il 1o comma sono stati aggiornati, a decorrere dal 1o dicembre 1995, i parametri della tabella 1 allegata alla citata legge n. 78 del 1983, relativi all'indennità mensile di impiego operativo di base, sia negli importi di base che nel numero di fasce originariamente previste;

b) con il 3o comma sono stati abrogati gli aumenti percentuali delle suddette indennità originariamente previsti (+ 20 per cento ogni sei anni per un periodo massimo di quattro periodi di pari durata);

c) con il 2o comma, per effetto della avvenuta abrogazione, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo dei suddetti aumenti percentuali definito «trascinamento» che però non è mai stato applicato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza; ciò in quanto quest'ultima ritiene che tale sistema sia destinato solo ai militari e comunque ignorando che il corpo normativo è unico e non frazionabile. Ne discende, quindi, che mentre l'abrogazione degli aumenti che comporta un sostanziale congelamento degli stipendi è stata prontamente applicata, non è stato, invece, ancora implementato il nuovo sistema di calcolo sostitutivo di quello abrogato, con la conseguenza che da 7 anni il personale della Polizia di Stato che ha svolto attività di aeronavigazione è stato privato di una componente significativa dello stipendio;

il contenzioso scaturito per effetto delle determinazioni adottate dall'amministrazione della P.S., nello specifico dal T.E.P. (servizio trattamento economico del personale e spese varie) in coerenza con il citato convincimento, ha indotto la stessa ad attivarsi per far approvare disposizioni normative integrative consistenti nell'introduzione del comma 3 all'articolo 13 nel decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999; in realtà esse sanciscono solo formalmente il diritto per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato a godere degli stessi diritti riservati ai colleghi delle FF.AA. nel percepire «le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari» in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni; di fatto tale diritto all'equiparazione del trattamento economico è risultato a tutt'oggi puramente dichiarativo in quanto non ancora applicato;

il personale della Guardia di Finanza ha già presentato ricorso avverso i provvedimenti sopraccitati ed il Presidente della Repubblica, con decreto del Presidente della Repubblica datato 22 aprile 2002, visti i pareri nn. 1825 e 1826 del 5 dicembre 2000 espressi dalla 3a sezione del Consiglio di Stato, ha accolto tale ricorso; analogo ricorso, tuttora pendente presso il T.A.R. del Lazio, è stato presentato anche dal personale della Polizia di Stato;

la normativa in questione (comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995) che regolamenta il così detto «trascinamento» è riconosciuta limitatamente al personale transitato ad altri ruoli non aeronaviganti, mentre dovrebbe essere estesa anche al personale in servizio ed in quiescenza; in sostanza, nell'applicazione di tale beneficio viene ignorato il disposto di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, nonostante le circolari del T.E.P. ad esso facciano esplicito riferimento;

al riguardo, con nota n. 559/A.3/7.30/2112 del 10 maggio 2000 la divisione 3a del servizio affari generali, reparti ed unità speciali del dipartimento della P.S. ha evidenziato gli esatti termini della problematica qui di seguito sintetizzata. Il personale transitato ad altri ruoli «non aeronaviganti» percepisce il cosiddetto «trascinamento» limitatamente al 50 per cento dell'importo totale; ciò sulla base dell'assunto che l'amministrazione della P.S. ritiene tale emolumento soggetto al divieto di cumulo di cui al 2o comma dell'articolo 1 della legge n. 505 del 1978; in realtà quest'ultimo vieta il cumulo al 100 per cento dell'indennità di volo e di aeronavigazione con l'indennità pensionabile di Polizia, mentre non lo vieta anche per il «trascinamento». La suddetta interpretazione, infatti, potrebbe trovare una giustificazione giuridica solo nell'ipotesi in cui i succitati emolumenti avessero identica connotazione, cioè fossero assimilabili all'indennità di volo o di navigazione, ma così non è secondo la vigente legislazione;

il personale transitato ad altri ruoli «non aeronaviganti» percepisce il «trascinamento» calcolato sulla base delle tabelle di cui alla circolare ministeriale del febbraio 2000 e delle successive modificazioni, in accordo con quanto disposto dal 3o comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996. Anche qui il T.E.P., pur dichiarando espressamente nella citata circolare di attenersi alla normativa vigente, di fatto applica parametri di calcolo difformi da quelli previsti espressamente al comma 3; così facendo gli emolumenti di cui al punto precedente rientrano nel divieto di cumulo;

in conseguenza di quanto precede e sulla scorta dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dai decreti del Presidente della Repubblica che accolgono le tesi dei ricorrenti, il personale dei Reparti Volo della Polizia di Stato ha inoltrato formale istanza al T.E.P. volta ad ottenere gli emolumenti arretrati nonché l'aggiornamento degli stipendi;

il T.E.P., ha nuovamente ribadito che tali richieste non potranno essere accolte, sulla base di quanto disposto dall'articolo 23, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che, per il triennio 2002-2004, ha vietato a tutte le amministrazioni pubbliche in materia di personale, di adottare provvedimenti concernenti l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive. Tale tesi potrebbe essere considerata giuridicamente corretta se si trattasse di «interessi legittimi»; nella fattispecie, invece, tale norma non è applicabile agli istanti in quanto l'oggetto della richiesta attiene al diritto patrimoniale necessariamente dovuto, inteso come diritto a percepire integralmente la retribuzione mensile, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato; l'interpretazione del T.E.P., in sostanza, non tiene conto del fatto che, in tema di rapporto di pubblico impiego, le indennità o i supplementi, ivi compresi i relativi adeguamenti percentuali, fanno parte integrante dello stipendio;

occorre tenere conto che la mancata corresponsione delle suddette indennità, oltre a causare una ingiustificata penalizzazione in termini economici e contributivi su di un così consistente e qualificato nucleo di forze dell'ordine, chiamato a collaborare quotidianamente in stretta collaborazione e sintonia con colleghi appartenenti ad altri Corpi dello Stato, con specifiche competenze nell'ambito di compiti molto delicati e rischiosi, potrebbe creare, a lungo andare, un clima psicologico e motivazionale sfavorevole; provocando un danno in termini di immagine ed eventuale proliferarsi di un notevole contenzioso che contribuirebbe, tra l'altro, ad aggravare ulteriormente il già gravoso carico di lavoro del nostro sistema giudiziario -:

quali saranno gli interventi che intenda adottare affinché vengano riconsiderate le ragioni addotte dal T.E.P. dell'amministrazione di pubblica sicurezza che hanno fino ad ora, negato il cosiddetto «trascinamento» alle seguenti categorie:

a) al personale aeronavigante della Polizia di Stato, sia in servizio che in quiescenza;

b) al personale aeronavigante transitato ad altri ruoli in ragione del 100 per cento anziché del 50 per cento;

quali siano le ragioni in base alle quali le predette unità, dipendenti dal Dicastero dell'interno non abbiano attuato, fino ad oggi, il disposto di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e non si sia provveduto, da subito, all'aggiornamento degli stipendi con la corresponsione delle spettanze dovute per legge;

se non ritenga opportuno adottare idonei provvedimenti disciplinari qualora venissero ravvisate eventuali responsabilità personali in quanto, a causa di oggettive interpretazioni e determinazioni, si sono già create e si stanno sempre più creando situazioni di profonda disparità, di squilibrio e disagio all'interno di un settore che svolge importanti e delicati compiti istituzionali con ripercussioni che potrebbero essere devastanti sulla sicurezza del volo. (3-01806)

 

 


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