RIORDINO, DOCUMENTO DELLA SEZIONE FICIESSE DI BOLOGNA: "L'IMPAR CONDICIO"

giovedì 15 febbraio 2001

Nel tentativo di adeguare la struttura militare alle esigenze della società italiana, la Guardia di Finanza è stata oggetto, e lo è tuttora, di continui aggiornamenti.

 

Le aspettative dei cittadini sono alimentate dalla prospettiva di avere a che fare con un’amministrazione sempre più efficiente.

 

Particolare importanza riveste, in quest’ottica, il recente decreto legislativo dei ruoli direttivi in corso di approvazione.  Infatti, un fondamentale tassello per la riforma dell’amministrazione riguarda il modo in cui viene reclutato il personale direttivo.

 

In particolare  il decreto citato istituisce quattro ruoli dirigenziali: normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo. Gli ultimi due ruoli sono istituiti principalmente per il personale interno che riveste già uno specifico grado gerarchico e/o abbia determinate esperienze  e/o abbia conseguito un titolo di studio.

 

Il decreto prevede il possesso di requisiti di età anagrafica (almeno 34 anni per l’accesso al ruolo speciale, almeno 33 anni per quello tecnico-logistico-amministrativo) per il personale già appartenente al Corpo che, in questo modo, si trova penalizzato rispetto a coloro i quali, pur accedendo alla carriera direttiva, vengono reclutati tra i civili.

 

Inoltre, la norma prevede che i futuri dirigenti tratti dal personale interno vengano posti, per ciò che attiene alla priorità di comando, sempre dopo quelli reclutati dall’esterno e mai sullo stesso piano.

 

Qual’è il fine della norma? Perché favorire il reclutamento di esterni al corpo e di fatto lasciare solo a questi l’opportunità di una carriera che arrivi sino ai gradi apicali? Perché non offrire anche agli appartenenti al corpo le medesime possibilità di carriera?

 

In particolare, i limiti d’età inseriti nel decreto sembrano ostacolare quei militari appartenenti al Corpo che conseguono rapidamente la laurea.

 

In altre parole, perché un’appartenente al Corpo che si laurea prima dei fatidici 33 – 34 anni d’età non può concorrere alla carriera direttiva nei due ruoli suddetti fino al raggiungimento dell’età prevista?

 

L’augurio e la speranza è che, in sintonia con lo spirito del processo di riforma che in questi ultimi anni sta modernizzando la pubblica amministrazione,  si voglia “rimettere mano” al decreto legislativo sulle carriere direttive.   

 

 


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