IL CORRIERE DELLA SERA : ASSENTEISMO, CASSAZIONE: È TRUFFA ANCHE SENZA L’OBBLIGO DI TIMBRARE

martedì 02 agosto 2016

IL CORRIERE DELLA SERA : ASSENTEISMO, CASSAZIONE: È TRUFFA ANCHE SENZA L’OBBLIGO DI TIMBRARE

LA SENTENZA: ANCHE SE LE DIRETTIVE AZIENDALI NON IMPONGONO IL BAGDE, CHI SI ALLONTANA IN MODO «FRAUDOLENTO» DAL LUOGO DI LAVORO PUÒ COMMETTERE REATO. I GIUDICI DEL «PALAZZACCIO» RIGETTANO IL RICORSO DI DUE USCIERI DEL COMUNE DE LA MADDALENA

01/08/2016

Con o senza bagde, i dipendenti che si allontano dal lavoro in modo «fraudolento» rischiano comunque una condanna per truffa. E questo anche se le direttive aziendali non prevedono un vero e proprio obbligo di timbrare il cartellino. Lo mette nero su bianco la Cassazione, con rigettando il ricorso di due uscieri del Comune di La Maddalena indagati per truffa aggravata e continuata. Per i giudici, insomma, prevale il principio di diritto: «In tema di allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro, l’eventuale insussistenza per i lavoratori di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere, non esclude che, qualora tale vidimazione sia comunque effettivamente compiuta, ma con modalità fraudolente tali da indurre in inganno il datore di lavoro, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri che integrano il delitto di truffa» si legge nella sentenza della seconda sezione penale depositata lunedì.

L’inganno del datore di lavoro

I giudici del «Palazzaccio», infatti, chiariscono che «non è la doverosità della vidimazione a rendere quest’ultima, se falsificata, idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; al contrario anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio può ingenerare l’inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell’ingresso e dell’uscita sia meramente facoltativa - aggiungono i supremi giudici - il lavoratore può non ottemperare all’adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell’orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggiro».

Cinquecento euro

Il caso in esame era quello di due uscieri dipendenti del Comune di La Maddalena indagati per truffa aggravata e continuata: il gip di Tempio Pausania aveva disposto nei loro confronti il sequestro preventivo di somme di circa 500 euro finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato. Il Riesame aveva confermato tale misura e i due si erano rivolti alla Cassazione, ma il loro ricorso è stato rigettato.

Le verifiche e lo Statuto dei lavoratori

Nella sentenza, si affronta anche nuovamente il tema delle apparecchiature di controllo da cui «derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori»: la Corte puntualizza che «le garanzie procedurali» contenute nello Statuto dei lavoratori «non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie - conclude la Cassazione - riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro». (Il Corriere della Sera)


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