LALEGGEPERTUTTI.IT: IL SERVIZIO MILITARE RESTA OBBLIGATORIO
LALEGGEPERTUTTI.IT: IL SERVIZIO MILITARE RESTA OBBLIGATORIO
I commenti sui social ed il disegno legge della Lega sulla leva obbligatoria, diffondono confusione. Intanto i siti di bufale raggiungono picchi di contatti elevatissimi. Approfondiamo l’argomento.
di Mauro Finiguerra
9 Gen 2017
Che cosa è la leva obbligatoria
Per legge [1] tutti i Comuni italiani devono svolgere l’attività di formazione ed aggiornamento delle liste di leva. Il primo di gennaio di ogni anno il Sindaco deve pubblicare nell’albo pretorio comunale un apposito manifesto, con il quale rende noto l’obbligo di iscrizione nella lista di leva militare per i giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età, laddove per – leva – si intende classe ovvero anno di nascita del complesso di giovani, nati in quell’anno, che viene chiamato alle armi (cosidetta naja).
Occorre stare molto attenti perché l’iscrizione nelle liste di leva obbligatoria avviene anagraficamente in modo automatico per tutti i giovani della classe chiamata alle armi , ma i giovani nati in quell’anno ed i loro genitori e/o tutori, hanno l’obbligo di controllare se il nome del giovane è presente nella lista, poiché, in caso contrario – anche se per errore di genere o per mero errore materiale, per trasferimento all’estero, ecc. – coloro che non fossero iscritti pur avendone l’obbligo commetterebbero un reato, quello di renitenza alla leva.
La leva militare obbligatoria esiste ancora?
La risposta alla domanda è, si, la leva militare obbligatoria non è stata abolita.
La leva obbligatoria, esistente già da prima dell’unità d’Italia, ad esempio nel Regno delle due Sicilie, è stata regolamentata con legge sin dal 1865 [2], poi diverse leggi sono state emanate nel periodo del ventennio fascista ed, infine, dopo la seconda guerra mondiale, è stata definitivamente disciplinata da un decreto presidenziale[3].
Allora perché oggi si dice che non esiste più questo obbligo?
In realtà, come sopra precisato, l’obbligo dell’inserimento dei giovani che compiono la maggior età nelle liste di leva permane, tanto che tutti i Comuni, compreso il Comune di San Remo, provvedono, all’inizio di ogni anno, ad affiggere all’albo pretorio il manifesto per l’inserimento dei giovani nati diciassette anni prima (ad es. i nati nell’anno 2000, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000, si devono iscrivere nella lista entro il 31 gennaio 2017).
Infatti una legge, in vigore dal 1.1.2005 [4], ha solo sospeso, attenzione, sospeso e non eliminato, l’obbligo del servizio militare. Più precisamente la legge suddetta ha sospeso, con decorrenza dal 1.1.2005, la chiamata al servizio militare e non la leva obbligatoria. La chiamata veniva effettuata dai distretti militari, dopo aver ricevuto le liste dei giovani dai Comuni siti nel territorio distrettuale. L’ultimo anno chiamato al servizio militare obbligatorio è stato il 1985.
Cosa rischia il giovane che non è iscritto nella lista di leva pur avendone l’obbligo
La Corte di Cassazione – sezione prima penale – con una recente sentenza [5], ha confermato una condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di renitenza alla leva militare obbligatoria. In realtà i giudici di Cassazione hanno chiarito che il servizio di leva militare non è stato abolito, anche perché la soppressione di tale obbligo sarebbe stata in contrasto con la Costituzione [6], secondo la quale: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge».
Quindi, pur se è vero che la legge ha sospeso la chiamata alle armi, in realtà non ha abolito l’istituto del servizio di leva obbligatorio, pertanto, seppure si possa ritenere ridotto il perimetro di definizione del reato, l’illecito penale non è stato abolito. Occorre precisare che la sentenza di Cassazione penale è stata emessa in un caso nel quale la commissione del reato di renitenza alla leva era avvenuta prima della modifica legislativa che sospendeva la chiamata alle armi, tuttavia, pur se con interpretazione rigorosa, deve essere ritenuto renitente anche colui che, pur avendone l’obbligo, non risulta iscritto nella lista di leva militare della propria classe. Laleggepertutti.it
[1] D. Lgs. n. 66/2010 – artt. 1931 e 1932
[2] L. n. 2248 del 1865
[3] DPR n. 237 del 1964.
[4] Legge n. 226 del 23 agosto 2004
[5] Corte di Cassazione – Sentenza n. 517/2016
[6] Costituzione Italiana – art. 52 co. 2