TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO: CIRCOLARE INPS
Aseguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 50/2017, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’art. 3 l. n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
Con questa disposizione, il criterio per l’adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici erogati
in favore delle vittime del terrorismo viene modificato, con la decorrenza del 1° gennaio 2018: l’INPS, con la circolare n. 155 del 25 ottobre 2017, fornisce i chiarimenti in materia.
>>LINK : https://www.ficiesse.it/public/2426_Circolare_INPS_n_155_del_25_10_2017.pdf