VISITE FISCALI PUBBLICI DIPENDENTI: NUOVE REGOLE. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

sabato 30 dicembre 2017

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, in materia di visite fiscali nel settore del pubblico impiego. La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS.
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Fasce orarie di reperibilità
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti assenti per:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio che abbia comportato la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Verbale di visita fiscale
Il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
Variazione dell'indirizzo di reperibilità
Il dipendente è tenuto a comunicareeventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Mancata effettuazione della visita fiscale
In caso di assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. (fonte: http://www.ipsoa.it)

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