IL FATTO QUOTIDIANO: “INTERCETTAZIONI, LA LEGGE TUTELA SOLO LE MENZOGNE”
03/01/2018 - GIANNI BARBACETTO
“Non sarà il pm a valutarne la rilevanza, ma ora toccherà alla polizia giudiziaria: un passo indietro e si sacrificano le parti del processo e i media per reprimere comportamenti che erano già vietati”
L’obiettivo della nuova legge sulle intercettazioni telefoniche? “Limitare il pericolo di abusi nella loro diffusione. Ma questi potevano essere evitati anche con la legge precedente”. Così la pensa Sebastiano Ardita, per anni direttore dell’Ufficio detenuti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e ora procuratore aggiunto a Catania.
Una legge poco utile, dunque?
Il nuovo decreto legislativo, secondo la nota di Palazzo Chigi che lo accompagna, ha come finalità ‘ l’equilibrata salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale’. Mi sforzo di comprendere quale sia l’equilibrio tra interessi contrastanti, visto che tutti gli interessi – delle parti, dell’informazione e dei cittadini – vengono sacrificati per limitare il pericolo di possibili abusi nella diffusione delle intercettazioni che potevano essere evitati anche con normativa precedente.
La polizia giudiziaria assume un ruolo determinante, avendo il compito di scegliere quali sono le conversazioni intercettate rilevanti e scartando le altre.
Sì, sorprende non poco che la funzione di garanzia, rispetto alla possibilità di tutela di un generico interesse alla privacy, retroceda dal magistrato alla polizia giudiziaria. In teoria il vaglio di rilevanza dovrebbe farlo la polizia giudiziaria insieme al pubblico ministero. Sia ben chiaro che nelle Procure ci fidiamo di coloro che eseguono per nostro conto le intercettazioni, ma rimane da comprendere se sia coerente con il sistema processuale la sostituzione del pm con la polizia nella valutazione della ‘rilevanza giuridica’ di un atto processuale. Che conseguenze potrebbe avere questa “retrocessione” dal pm alla polizia giudiziaria?
Conseguenze pratiche ad ampio spettro: da una deresponsabilizzazione del pm a uno strapotere della polizia: quale ‘salvaguardia di interesse’ si è voluta con questa disposizione? Sarebbe la prima volta che l’autorità giudiziaria, in nome e per conto della quale vengono svolte le attività tecniche, non dispone materialmente dei dati investigativi e non è in grado di operare scelte che potrebbero essere determinati nel divenire delle indagini.
La riforma limita l’utilizzo dei “trojan”, i virus informatici che inviati a un telefonino o a un computer ne risucchiano i contenuti.
Sì, la nuova legge riduce la possibilità di utilizzare i ‘trojan’. Li rinchiude in limiti più ristretti rispetto a quelli permessi finora dalla giurisprudenza.
Arriva anche un nuovo reato, che punisce chi registra conversazioni senza il consenso di chi viene registrato.
Sì, viene introdotto un nuovo reato, punito fino a 4 anni di carcere, per chi diffonde registrazioni di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. Vero è che la legge limita il reato all’atto della diffusione – e non a quello della registrazione – e al fine specifico di recare danno all’altrui reputazione o immagine: ma si tratta comunque di novità rilevante.
Non è una norma a garanzia della privacy di chi partecipa alla conversazione?
Le registrazioni effettuate all’insaputa dei conversanti rappresentano un grave reato contro la privacy, ma sono attualmente già punite. Quelle invece effettuate da uno dei conversanti sono state sempre considerate legittime dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Per più ragioni. La prima è che consentono di provare il contenuto di una conversazione tra due persone avvenuta senza testimoni, la seconda è che chi riferisce qualcosa a qualcuno deve assumersi la responsabilità di ciò che riferisce.
Ora invece cosa cambia? Una parte non potrà provare ciò che le è stato detto a quattr’occhi e dunque l’unico interesse difeso da questa disposizione è il diritto di mentire o di negare ciò che si è in precedenza detto o fatto: un interesse non proprio commendevole, direi non degno di una tutela estrema come quella penale. Per assurdo, se qualcuno – per fare un esempio – attribuisce falsamente una dichiarazione razzista a chi non l’ha mai fatta, è punito (per diffamazione) con una multa; ma se uno tira fuori la registrazione di una frase razzista pronunciata davvero in sua presenza, può prendere fino a 4 anni di reclusione! Nella stessa legge che riforma le intercettazioni si modifica anche l’ordinamento penitenziario.
Già. Nella parte sulle intercettazioni, per queste ipotesi di reato senza allarme sociale, gli anni di reclusione (teorici) fioccano. Mentre il nuovo ordinamento penitenziario, riformato nello stesso tempo e dentro la stessa legge, fa cadere alcuni automatismi a chi è in regime di 416 bis (il carcere duro), con il risultato di consentire ai mafiosi condannati di tornare in libertà. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.