ARRETRATI CONTRATTO. PRECISAZIONI DEL C.I.A.N. GUARDIA DI FINANZA
ARRETRATI CONTRATTO. PRECISAZIONI DEL C.I.A.N. GUARDIA DI FINANZA
Nota di precisazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza:
1. Con d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2018 – Supplemento Ordinario n. 21, sono stati emanati i provvedimenti di accordo sindacale e di concertazione riguardanti il rinnovo del contratto del personale delle Forze di polizia per il triennio 2016 - 2018.
2. Al riguardo, si evidenziano le principali novità concernenti la nuova disciplina in materia di trattamento economico del personale c.d. "contrattualizzato" che, sulla scorta dei costanti contatti con il MEF – NoiPA, produrranno i loro effetti secondo la tempistica di seguito indicata:
CEDOLINO AD EMISSIONE SPECIALE MAGGIO 2018
corresponsione degli arretrati spettanti, in particolare:
a. per il periodo gennaio 2016 – maggio 2018, con riguardo all’aumento del punto parametrale. Gli importi stipendiali spettanti per ciascun grado sono riepilogati nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4;
b. per il periodo gennaio – maggio 2018, con riguardo all’incremento dell’indennità mensile pensionabile (in all. 5 la tabella riepilogante gli importi spettanti per ciascun grado).
CEDOLINO PAGA GIUGNO 2018
a. aumento del punto parametrale - valore attuale 172,70) - al valore previsto per il 2018 - 178,05 - (vgs. cit. all. 4) cui rapportare la voce "stipendio", con l’inglobamento della vacanza contrattuale.
Le rideterminazioni avranno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza (normale e privilegiato), sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il personale sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e sui contributi di riscatto;
b. incremento della misura dell’indennità mensile pensionabile (vgs. cit. all. 5).
3. Al momento, residua la corresponsione dei seguenti emolumenti:
a. assegni "UNA TANTUM" pensionabili, pari ad € 60,29 per il 2016 e ad € 199,95 per il 2017, erogati in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, con esclusione, pertanto, dei periodi di interruzione dal servizio per aspettativa o congedo non retribuito, ovvero di sospensione della prestazione lavorativa;
b. incremento del compenso per lavoro straordinario (in all. 6 la tabella recante le nuove misure orarie), con conguaglio delle prestazioni già rese a partire dal mese di gennaio 2018,
per i quali si fa riserva di comunicare, non appena nota, la relativa tempistica di pagamento.
4. Tutti gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti integralmente - alle scadenze e negli importi previsti - anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio 2016 - 2018.
Ovviamente al personale cessato dal servizio, senza diritto a pensione, negli anni 2016, 2017 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo sub 1., gli incrementi economici spettano solo per la quota parte del periodo di servizio svolto.