ALTRI PUNTI DI VISTA SUL “CONCORSONE”: IL MERITO NON PUÒ ESSERE UN REGALO AI SOLI LUOGOTENENTI ANZIANI – dall’utente The Insider

martedì 30 aprile 2019

Pubblichiamo di seguito il messaggio postato dall’utente “The Insider” in risposta alle libere manifestazioni di pensiero di Pasquale Striano e dell’utente Feldmaresciallo.

Il titolo è della redazione del sito.

 

DAL FORUM DEL SITO WWW.FICIESSE.IT - SOTTOFORUM: DISCUSSIONI GENERALI - TOPIC "CONCORSONE ... SILF E FICIESSE, QUAL E' LA POSIZIONE UFFICIALE?" - MESSAGGIO DEL 29 APRILE 2019, ORE 11:05

Giova premettere che lo schema di decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia) veniva adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge di riforma della Pubblica Amministrazione). 

Suddetta Legge di riforma, come meglio si vedrà in seguito, individuava ben definiti principi e criteri direttivi, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti, nell’ottica di una razionalizzazione e di un potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia. 

Lo scaturente decreto legislativo 95/2017 portava alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia proponendosi, tra l’altro, l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera, scimmiottando i criteri indicati dalla Legge delega quali la valorizzazione del merito e della professionalità, e barattandoli con una formula matematica: +8.

I concetti di “merito e professionalità” risultavano di contro i “pilastri” su cui fondare qualsivoglia successiva costruzione di tipo normativo. Concetti, di fatto, disattesi, riducendo ad un mero parametro temporale (+8 anni di anzianità nel grado) l’ossatura del riordino ai fini dell’avanzamento: SE HAI OTTO ANNI AVANZI, INDIPENDENTEMENTE DAL TUO MERITO E DALLA TUA PROFESSIONALITA’.

Tale messaggio risultava compreso sin dall’inizio dai destinatari della norma di riforma e inascoltate risultavano le giuste osservazioni in merito. SE NON CONTA QUELLO CHE FACCIO MA SOLO DA QUANTO TEMPO LO FACCIO PERCHE’ FARE DI PIU’ E MEGLIO? Questa in sintesi la postuma riflessione del delegato COCER Gianluca Taccalozzi che, anche se in ritardo, quantomeno evidenziava la criticità emersa (nella circostanza con specifico riferimento ai cc.dd. Aiutanti con meno di otto anni di anzianità nel grado).

Sul piano teorico, il decreto legislativo 95/2017 prevedeva, con riferimento alla categoria Ispettori:

una carriera a sviluppo direttivo; cinque gradi gerarchici, trasformando la vecchia qualifica di “Luogotenente” in un vero e proprio grado;

la fissazione di un organico di 23.602 unità ulteriormente incrementabile a 28.602 unità;

ulteriori e maggiori funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente per tutti gli appartenenti al ruolo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita;

incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo per i Luogotenenti;

l’attribuzione della qualifica di “Cariche Speciali” ai Luogotenenti con 4 anni di anzianità nel grado (ex qualifica), con l’affidamento, principalmente, di incarichi di più qualificato rango e con funzioni “vicarie” dell’ufficiale da cui dipendono direttamente;

la trasformazione dell’avanzamento da Maresciallo Capo a Maresciallo Aiutante da “a scelta” ad “a scelta per terzi” dopo 8 anni di permanenza nel grado, così facendo venire meno il noto “imbuto” che bloccava buona parte dei Marescialli Capo nel loro grado;

la riduzione degli anni di permanenza nel grado di Maresciallo Aiutante per la valutazione a Luogotenente (da 15 a 8 anni);

l’introduzione del prerequisito della laurea per l’avanzamento a Maresciallo Aiutante ed a Luogotenente (a partire dal 2028);

la fissazione, nella fase transitoria, di una serie di procedure semplificative ed accelerative della progressione di carriera nel ruolo, tra le quali la temporanea permanenza dell’avanzamento “a scelta per esami” per un quinquennio per i Marescialli Capo con 4 anni di permanenza nel grado;

una deroga al requisito minimo della laurea specialistica o magistrale per l’accesso al ruolo Ufficiali (ruolo normale – comparti speciale e aeronavale) tramite concorso interno, la quale prevede che vi possano comunque partecipare i Marescialli Capo, i Marescialli Aiutanti ed i Luogotenenti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (sino al 31 dicembre 2021), ovvero in possesso della laurea triennale in determinate materie (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026);

un concorso straordinario per l’accesso al ruolo degli “Ufficiali” nel quinquennio 2018/2022 riservato ai Luogotenenti con 6 anni di permanenza nel grado (70 posti annuali).

Sul piano pratico, distraeva gran parte delle risorse stanziate per finanziare LA DIRIGENZA DEGLI UFFICIALI; paradossale circostanza quest’ultima, atteso che si trattava, nelle intenzioni iniziali, di un riordino per il personale NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE. 

Con riferimento al citato concorso straordinario, se da un lato, il citato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indicava, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, dall’altro, lasciava, tuttavia, discrezionalità in termini procedurali, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale delle Forze di polizia.

Da tale discrezionalità scaturiva la DIVERSA SCELTA DELLA GUARDIA DI FINANZA che così commentava Taccalozzi Gianluca, già delegato COCER: “““La legge delega Madia consentiva di rivedere le carriere con la premiazione di “merito e professionalità” nel sostanziale rispetto del principio di equi-ordinazione ma avuto riguardo delle peculiarità di ogni singola Forza di Polizia. Così, per quanto riguarda in concorsi interni per Ispettore e per Ufficiale[1], la Guardia di Finanza anche su spinta del Co.Ce.R. ha seguito una strada “diversa” rispetto a quella seguita dai precedenti riordini ed ancora oggi seguita dalle altre Forze di Polizia ed in particolare dall’Arma dei Carabinieri che, come la Guardia di Finanza, non aveva l’esigenza di costruire un regime transitorio idoneo a risarcire il personale per anni di concorsi interni non banditi. Si è pensato di premiare di più la cultura professionale di carattere “operativo” (esami, programma d’esame dei concorsi, quiz di sbarramento di cultura professionale, premiazione di corsi post-formazione, ecc.) ed il titolo di studio (sino a ieri quasi del tutto ignorato) a scapito dell’età anagrafica, della mera anzianità di servizio e delle benemerenze/ricompense morali. Una scelta coerente con l’elevazione del titolo di studio collegati ai ruoli ed ampiamente giustificata dalla funzione di polizia economico finanziaria demandata alla Guardia di Finanza che, per complessità e dinamismo, richiede un bagaglio di preparazione professionale non acquisibile con la sola esperienza. Un scelta che ha inevitabilmente creato disappunto tra il personale della Guardia di Finanza con maggiore anzianità di servizio ma titolo di studio meno elevato e/o minore esperienza/cultura professionale di carattere operativo. Un giudizio compiuto su questi concorsi si potrà eventualmente produrre solo all’esito degli stessi. Solo in quel momento sapremo se l’obiettivo di premiare il personale in possesso di un certo bagaglio di cultura professionale sarà stato più o meno raggiunto o se al contrario troveranno conferma i dubbi e le perplessità (alcuni comprensibili e fondati[2]) espressi in questi giorni. Sono comunque già emerse alcune osservazioni che potrebbero essere già oggetto di riflessione in vista dei prossimi bandi. Per quanto attiene il concorso interno per Ispettore per soli titoli riservato ai Brigadieri Capo sono, ad esempio, condivisibili le osservazioni che spingono a considerare nella valutazione dei titoli il solo servizio prestato nel ruolo Sovrintendenti; mentre per il concorso straordinario per Lgt.+6 sono condivisibili le osservazioni che spingono a dare ancor più rilievo ai periodi di comando di Reparti isolati e articolazioni operative, posizioni che di fatto già denotano attitudine al ruolo Ufficiali. Resta il fatto che qualsiasi scelta si adotti sui concorsi interni, ci saranno sempre contenti (si solito in silenzio) e scontenti (di solito chiassosi), perché ognuno è naturalmente portato a giudicare secondo la propria esperienza e secondo la propria convenienza”””.

Tale scelta, a mio avviso, non contrasta assolutamente con la necessità collettiva di adottare procedure quanto più selettive in termini di scelta del miglior “candidato” e di ottenimento di personale il più possibile adeguato alla nuova carriera da Ufficiale. 

MA DA COSA NASCE TALE “CONCORSONE”?  A tale ultimo riguardo, il ruolo direttivo speciale, istituito dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) “con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli Ispettori”, non veniva mai costituito in ambito P.S., LA CUI AMMINISTRAZIONE non provvedeva all’obbligo di alimentarlo mediante le procedure concorsuali statuite dalla norma. 

Di contro, altre Forze di Polizia hanno regolarmente dato luogo all’alimentazione e valorizzazione degli omologhi ruoli direttivi speciali.

La legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 261) ha poi previsto la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia. ECCO QUINDI SVELATO L’ARCANO. Un ruolo mai istituito nella Polizia che viene creato attraverso il decreto legislativo 95/2017: UNA SORTA DI GRATUITO OMAGGIO PER LA GDF E PER GLI ATTUALI LGT+6 I QUALI SI SONO TROVATI A POSSEDERE L’ANZIANITA’ GIUSTA NEL MOMENTO GIUSTO. NULLA DI PIU’.

La suddetta procedura concorsuale nasce quindi dalla necessità di “ripagare” il personale della P.S. in relazione ad un ruolo MAI ISTITUITO. L’estensione ad altre Forze di Polizia non trova legittimazione storica. 

Ecco quindi che gli attuali LGT+6 si trovano ad avere una possibilità che altri, quando si troveranno nelle medesime condizioni (ovvero quando l’attuale LGT avrà anch’egli 6 anni di permanenza nel grado) NON AVRANNO. 

Orbene, alcuni degli attuali LGT+6 vincitori di concorso hanno, per motivazioni anagrafiche, la possibilità di trascorrere 13 anni nella categoria Ufficiali e di diventare quindi DIRIGENTI.

In che modo quindi detti futuri DIRIGENTI sono stati attinti dalla copiosa mole del RUOLO ISPETTORI?  Perché maggiormente meritevoli? NO, perché in un dato momento storico in possesso di una certa anzianità nel grado.  Perché più professionali? NO, perché in un dato momento storico in possesso di una certa anzianità nel grado. 

La domanda sorge quindi spontanea: per la collettività tutta e per il paese è meglio avere dirigenti scelti tra i più meritevoli e professionalmente preparati o tra una nicchia di fortunati aventi determinate caratteristiche temporali (Lgt +6)?

E, paradosso italico, tra di loro qualcuno si lamenta perché vorrebbe avere un trattamento ancora più favorevole rispetto al regalo ricevuto, dimenticando la discrezionalità di ciascuna Amministrazione nel disciplinare siffatto transito.

Il bene del Paese in tutto questo sembra dimenticato.

 

 


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