IL PUNTO SUGLI STRAORDINARI GDF: IL RIPOSO COMPENSATIVO PER LE ORE PRESTATE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI E NON RETRIBUITE SPETTA A TUTTI I MILITARI GDF E NON SOLO A CHI HA PRESENTATO RICORSO (di Gianluca Taccalozzi)
In tre precedenti articoli (datati 30.01.2006 e 15.03.2007 e 26.11.2007) avevamo decritto e commentato il contenzioso amministrativo relativo alla al lavoro straordinario in essere tra
1) non retribuibili, ma solo recuperabili, le ore prestate in eccedenza al monte ore assegnato/finanziato, qualora non si dimostri che il dipendente abbia fruito o quanto meno effettivamente potuto optare per il relativo riposo compensativo;
2) non soggetto a decadenza il diritto alla compensazione del disagio subito, con la retribuzione o con il recupero delle ore di straordinario prestate;
3) ipotizzabile una responsabilità amministrativo/contabile in capo ai dirigenti che hanno autorizzato, senza provate ed urgenti necessità operative, ore di lavoro straordinario oltre il monte-ore assegnato.
A seguito dei citati principi stabiliti dall’Alto Consiglio,
a) che le ore di straordinario prestate e non retribuite possono essere recuperate entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono svolte e non più entro il trimestre successivo al mese in cui vengono svolte
(Peraltro, il termine massimo consentito per il recupero delle ore non retribuite era già stato modificato, in maniera analoga a quanto disposto dal sopra citato decreto dirigenziale, dall’art. 28, ultimo comma, del nuovo contratto di lavoro D.P.R. 170 dell’11.09.2007 pubblicato nella G.U. n. 243 del 18.10.2007).
b) l’abrogazione del limite massimo di 72 ore di assenza, in precedenza previsto per il cumulo del recupero compensativo con il riposo settimanale;
c) il recupero di tutte le somme già devolute a coloro che avevano vinto i ricorsi in sede di primo grado amministrativo (vedasi caso Piemonte).
Alla luce di quanto appena riportato, appare del tutto evidente come l’amministrazione abbia recepito solo il primo dei tre principi sanciti dal Consiglio di Stato (consentendo all’Amministrazione di risparmiare i fondi eventualmente dovuti ai ricorrenti e di recuperare quelli in precedenza devoluti) e abbia glissato sugli altri due, soprattutto sul secondo.
Infatti, il Comando Generale del Corpo ha ancora una volta inteso disporre la decadenza del diritto al riposo compensativo, fissata nel 31 dicembre dell’anno successivo all’effettuazione delle ore di straordinario “tagliate” (cfr. punto 4.a della circolare 330811 del 10.10.2007).
Ma perché e per ottenere cosa?
Se il termine di decadenza del diritto al riposo compensativo fosse stato eliminato, così come sancito dal Consiglio,
Con la soluzione adottata dallo Stato Maggiore gli effetti negativi della gestione dello straordinario vengono ribaltati sul personale, continuando a mandare esenti da qualunque responsabilità i livelli che hanno determinato o tollerato tale situazione.
Ci sia consentito, infine, di chiudere queste brevi note con qualche interrogativo:
Cosa potrà succedere ai reparti del Corpo che non dovessero trovarsi nelle condizioni operative per accogliere le istanze di riposo compensativo entro il nuovo termine previsto dall’art. 44 del nuovo Regolamento interno (circostanza che peraltro si è già verificata con le ore del 2006)? Si tornerà di nuovo di fronte alla giustizia amministrativa?
E come si comporteranno i TAR di fronte ad eventuali nuovi ricorsi promossi da militari per recuperare le ore prestate e non retribuite (attenzione: degli ultimi 10 anni!), alla luce della giurisprudenza consolidata?
E, ancora, come risarcire il personale che nel medesimo (ampio) lasso di tempo ha lasciato il Corpo per dimissioni volontarie o per quiescenza e non è quindi nelle condizioni di poter recuperare le ore già prestate?
GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse di Roma
e.mail: gianlucataccalozzi@alice.it