AVANZAMENTO TENENTI COLONNELLI E CAPITANI DI FREGATA DI ESERCITO-MARINA-AERONAUTICA, ARRIVATO A 18 ANNI IL REGIME TRANSITORIO IN DANNO DEGLI UFFICIALI PIÙ ANZIANI: NEI PROSSIMI GIORNI NOTIZIE SUL RICORSO DE “LA RETE LEGALE”
Il D.lgs 490/97 (recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) ha – o meglio avrebbe – introdotto, fra l’altro, una rilevante novità relativamente all’avanzamento al grado superiore dei Tenenti Colonnello (Capitani di Fregata), dei Ruoli Normali.
Più in particolare, ai fini dell’avanzamento a scelta al grado superiore dei Tenenti Colonnello (Capitani di Fregata) dei Ruoli Normali, è stata prevista (Art.21, comma 2) una diversa (importantissima e più giusta) metodologia di avanzamento, basata su tre distinte aliquote, ciascuna delle quali è costituita in base ad una certa anzianità di grado e comprende gli Ufficiali da valutare in possesso di quella specifica anzianità di grado (requisito vincolante).
La predetta nuova metodologia, a tutt’oggi, non ha però ancora trovato attuazione per effetto:
Ø dell’art.60, comma 2, lettera e), del D.Lgs 490/97, che imponeva la non applicabilità dell’art.21, comma 2, durante un prestabilito periodo transitorio (8 anni), fino al 1 Gennaio 2006;
Ø dell’art.7 della Legge 299/2004, che ha prorogato (4 anni) l’inapplicabilità (già stabilita dal predetto art.60) fino al 2009;
Ø dell’art.2 della Legge 31/2008 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 Dicembre 2007 n° 248), che ha ulteriormente prorogato (6 anni) fino al 2015 (il Decreto Legge prevedeva il 2012) l’inapplicabilità di cui sopra.
Il periodo transitorio iniziale (fino al 2006) era stato concepito, soprattutto, per assicurare una graduale transizione al nuovo “volume organico”. Il titolo dell’art.60 evidenzia tale scopo: “Disciplina degli organici nel regime transitorio”. Il comma 1 dell’art.60 precisa: “ ….. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici………in modo da ricondurle entro il 1 gennaio 2006…”. Il comma 2 dello stesso art.60 aggiunge: “….In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1……sono annualmente fissati con Decreto Ministeriale, secondo i seguenti criteri…. ”. I commi 2a) e 2b) dell’art.60, poi, concedevano il potere (criteri da rispettare) di regolare il numero di promozioni annuali con una certa discrezionalità fra il valore della pregressa normativa e quello della nuova normativa, riportato nelle tabelle annesse al D.Lgs, fermo restando l’obiettivo, ben espresso dai precedenti commi 1 e 2, di garantire il raggiungimento del volume organico, stabilito nelle tabelle annesse, ad una ben precisa data.
Le amministrazioni (gli SS.MM. 1° Rep. Personale) di ciascuna F.A. in aderenza ai commi 2a) e 2 b) hanno individuato, pertanto, il numero di promozioni da inserire nel Decreto Ministeriale annuale, tenendo conto di quella particolare “facoltà/potere” concesso, di poter variare il numero di promozioni annuali.
In particolare la Marina, che negli anni fino al 1997 attuava, ad esempio, per il Corpo di Stato Maggiore un numero di promozioni annuali corrispondente a 20 Capitani di Fregata, ha incrementato tale numero fino a portarlo, già a partire dal 2003, a 28 unità, ovvero al numero di promozioni riportato nella tabella annessa, risultante dalla somma delle promozioni da attribuire alle tre aliquote distinte per anzianità di grado.
Peraltro, l’obiettivo di raggiungere il volume organico al 1° gennaio 2006 è stato disatteso (grave inadempienza), giacchè a quella data si erano già determinate circa 25 posizioni organiche in esubero, che hanno provocato (già a partire dal 31 dicembre 2005) il collocamento in ARQ di un certo numero di Capitani di Vascello.
La sopra descritta modalità di avanzamento, ovvero l’adozione del numero di promozioni risultanti dalla somma delle promozioni delle tre aliquote, durante il “primo” transitorio (ovvero fino al 2006) era ed è da considerare legittima ed appropriata.
Non è da considerare altrettanto legittimo, invece, che, a partire dal 2007 (ovvero dall’inizio della 1a proroga di cui alla Legge 299/2004), abbia continuato ad essere posta, quale numero di promozioni annuali, la somma derivante dalle promozioni attribuite alle tre aliquote, riportate in modo inequivocabilmente certo a ciascuna di esse, nelle tabelle annesse.
Più in generale, non è da considerare legittimo il succedersi di proroghe della data di inizio dell’applicazione del nuovo sistema di avanzamento previsto per i Tenenti Colonnello dal D.Lgs. 490/1997, che, da un periodo transitorio previsto inizialmente in 8 anni – e, quindi, in un lasso di tempo già tutt’altro che breve -, ha portato ad un differimento complessivo, ad oggi, di ben 18 anni!
Altrimenti detto, la nuova metodologia d’avanzamento non era stata introdotta con applicazione immediata, perché il legislatore aveva correttamente previsto una fase transitoria, resa necessaria dalle modifiche quantitative da attuare agli organici. Una volta, tuttavia, conseguito l’obiettivo prefissato, di raggiungimento dei volumi organici prestabiliti, le successive proroghe di “non applicazione” sono state e sono del tutto immotivate e gravemente pregiudizievoli per i Tenenti Colonnelli con maggiore anzianità di grado, che si sono visti, si vedono e, purtroppo, continueranno a vedersi precluso fino al 2015 (salve ulteriori proroghe) – e quindi in non pochi casi in via definitiva – l’obiettivo dell’avanzamento al grado superiore.
Al fine di ovviare alla sopra descritta situazione, è stata studiata la possibilità di promuovere un’azione legale, in ordine alla quale saranno dati nei prossimi giorni maggiori chiarimenti e dettagli.
Per contatti e informazioni, inviare una mail a info@laretelegale.it