SPECIALE DECRETO 112, SCHEDA TECNICA DELL’ARTICOLO 71: VEDIAMO QUANTO PERDE IN CONCRETO UN APPARTENENTE ALLA GDF IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA - di Gianluca Taccalozzi

mercoledì 17 settembre 2008

Le disposizioni dell’art. 71 del cosiddetto “Decreto Brunetta”, riguardante le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle del comparto sicurezza e difesa, nel definire l’ambito di applicazione, infatti, si fa riferimento all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165 2001 (T.U. pubblico impiego) che appunto comprende tutte le amministrazioni pubbliche. Sul punto non sembra incidere minimamente l’art.3 comma 1 del medesimo T.U. che esclude il comparto sicurezza e difesa dall’ambito di applicazione delle norme relative al rapporto di impiego contenute in quel Testo Unico e non già in altri provvedimenti come appunto il DL 112.

Il DL 112 è in vigore dal 25 giugno 2008, pertanto quando gli sarà data applicazione con norme attuative (circolari), produrrà effetti da quella data e non dalla data di attuazione (emanazione di circolari attuative), con il recupero delle decurtazioni economiche relative alle assenze per malattia già maturate.

In particolare, l’articolo 71 prevede:

Ø                per primi dieci giorni di ogni periodo di malattia la corresponsione della solo “trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”; fatti salvi eventuali trattamenti economici più favorevoli per le sole assenze derivate da malattie o infortuni sul lavoro;

Ø                l’esclusione della decurtazione in caso di assenza dovuta da ricovero ospedaliero o day ospital o a terapie salvavita;

Ø                l’esclusione dall’ambito di applicazione del comparto sicurezza e difesa per le sole malattie e lesioni derivate da causa di servizio;

Ø                un nuovo e più ampio orario per i controlli delle eventuali visite fiscali, infatti il dipendente pubblico deve assicurare la propria reperibilità (che non vuole dire rimanere in casa) dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

Ø                l’obbligatorietà della visita fiscale, anche per assenze di un solo giorno, seppur compatibilmente con le esigenze funzionali e organizzative;

Ø                la certificazione medica di una struttura sanitaria pubblica, compreso il medico di base convenzionato come chiarito dalla circolare 7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo il decimo giorno di malattia o comunque al secondo evento di malattia nell’anno solare;

Ø                l’esclusione di tutte le assenze dal servizio dal computo delle presenze per l’assegnazione di ogni eventuale trattamento economico incentivante, fatte salve le assenze per maternità, interdizione, paternità, lutto, citazione teste, per espletamento della funzione di giudice popolare e quelle previste per le persone portatrici di handicap dalla Legge 53/2000.

 

Le difficoltà di applicazione di questa norma risiedono principalmente nella difficoltà di individuare, tra le numerose e diverse voci che compongono il trattamento economico dei vari comparti pubblici, quelle da considerare trattamento economico fondamentale (quindi regolarmente riconosciute in caso di assenza per malattia) e quelle da considerare trattamento economico accessorio o comunque “indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo” (quindi decurtate in caso di assenza per malattia). Tali difficoltà risultano ancora più importanti se si considera che non esiste una definizione o una previsione legislativa che distingua il trattamento economico fondamentale da quello accessorio.

Sull’argomento si è già espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare nr.7 del 17.07.2008) stabilendo che, in linea generale, sono da considerarsi trattamento economico fondamentale: lo stipendio, la tredicesima, l’indennità integrativa speciale, la RIA, gli assegni c.d. ad personam e la quota fissa dell’indennità di posizione, rimandando comunque, per una definizione più dettagliata, ai vari contratti di comparto in base all’art.45 del D.Lgs. 165 2001 (che comunque non si applica alle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa).

Dunque, per quanto riguarda il personale del comparto sicurezza e difesa, rimarrebbero essere escluse dal trattamento economico fondamentale, oltre ovviamente a tutte le indennità accessorie che già non si percepivano in caso di assenza dal lavoro, le seguenti voci retributive:

Ø                indennità mensile pensionabile c.d. di polizia prevista dalla art.43 comma 3 legge 121/1981 per le Forze di polizia ordinamento civile ed esteso alle Forze di polizia ordinamento militare dall’art.1 Legge 34/1984 (es. Maresciallo Ordinario 714,40 euro lordi mensili; Gen. D. 1,164,25 euro mensili lordi);

Ø                assegno funzionale pensionabile previsto dal DPR 150/1987 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed esteso al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare dal D.L. 387/1987 (es. Ispettore con 17 anni di servizio 152,45 euro lordi mensili o ispettore con 29 anni di servizio 255,88 euro lordi mensili);

Ø                indennità perequativa pensionabile per il personale dirigente delle Forze di Polizia Legge 266/1999 (Colonnello euro 933,70 mensili lordi e Gen B. euro 1.530,28 lordi mensili)

Ø                indennità di posizione prevista dalla Legge 334/1997 per personale dirigente “con incarico” del comparto sicurezza e difesa (es. Gen. D. 3.060,19 euro lordi mensili);

Ø                l’importo aggiuntivo pensionabile previsto per il personale delle Forze Armate dall’art.4 comma 8 DPR 360/1996 (es. Mar. O. 240,99 euro lordi mensili lorde);

Ø                assegno funzionale pensionabile previsto dal D.L. 379/1987 al personale non dirigente delle Forze Armate (es. Mar. O. con 17 anni di servizio 1.829,40 euro lordi annui o con 29 anni di servizio 3.070,50 euro lordi annui);

 

Le perplessità maggiori riguardano il taglio dell’indennità mensile pensionabile (o dell’importo aggiuntivo pensionabile per il comparto difesa) e dell’assegno funzionale pensionabile (sia per il comparto sicurezza che per quello difesa), questi due emolumenti, infatti, sono diffusamente considerati come trattamento economico fondamentale per una serie di ragioni come la loro pensionabilità, il fatto che non sono legati a particolari prestazioni lavorative o particolari situazioni ambientali o che, comunque, sono tuttora corrisposti anche in caso di assenza giustificata dal lavoro.

Proprio sulla base di questo ragionamento molti osservatori, tra cui anche noi, non ritenevano possibile la decurtazione di dette indennità in caso di malattia, ritenendo sia l’indennità mensile pensionabile che l’assegno funzionale pensionabile trattamento economico fondamentale. Peraltro l’indennità mensile pensionabile è così ritenuta anche dalla giustizia amministrativa Consiglio di Stato, 19.03.1999, nr.314 (“L'indennità mensile pensionabile, di cui alla l. 20 marzo 1984 n. 34 e al d.P.R. 27 marzo 1984 n. 69, costituisce elemento del trattamento economico fondamentale stipendiale e non accessorio, laddove, invece, l'indennità di amministrazione identifica un emolumento meramente accessorio ed integrativo.”)

Tuttavia, un recente parere espresso dall’ARAN, un’interpretazione più letterale del comma 1 dell’art.71 ed una serie di considerazioni sull’azione dell’Esecutivo, ci fanno al contrario ritenere, in attesa di precise disposizioni attuative, che la decurtazione dell’indennità mensile pensionabile e dell’assegno funzionale in caso di assenza per malattia, sia possibile ed anzi del tutto probabile, infatti:

Ø                l’ARAN, chiamata ad distinguere il trattamento economico fondamentale dal trattamento economico accessorio del comparto “regioni ed autonomie locali”, ha escluso dal trattamento economico fondamentale l’indennità di comparto prevista dall’art.33 del CCNL del settore. Un emolumento molto simile per caratteristiche (anch’esso pensionabile, specifico di quel solo comparto e percepito anche in caso si assenza giustificata dal lavoro) all’indennità mensile pensionabile o all’importo aggiuntivo pensionabile del comparto sicurezza e difesa;

Ø                anche se l’indennità mensile pensionabile (o l’importo aggiuntivo pensionabile) e l’assegno funzionale pensionabile venissero considerati trattamento economico fondamentale, ciò non escluderebbe affatto i due emolumenti dalla scure dell’art.71. Infatti, si potrebbe, applicando una rigida interpretazione letterale della norma, far rientrare queste voci retributive nella dizione ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo”  prevista dal comma 1 dello stesso articolo e decurtandole comunque dal trattamento economico previsto nei primi 10 giorni di assenza per malattia. Tuttavia, una simile rigida interpretazione comporterebbe il rischio dover includere tra le voci retributive da tagliare anche l’indennità integrativa speciale, al contrario già fatta salva dalla circolare 7/2008;

Ø                l’indennità mensile pensionabile c.d. di polizia (o l’importo aggiuntivo pensionabile), rappresenta l’elemento economico che distingue l’operatore del comparto sicurezza e difesa dal resto del pubblico impiego e che compensa il maggiore rischio che il servizio di polizia/difesa presenta rispetto al resto dei lavoro pubblico. Pertanto, si potrebbe dire che allo stesso operatore non spetta tale indennità se non quando è in servizio ovvero quando correrebbe tale rischio, secondo una tesi tuttavia discutibile e contraddittoria, se non altro perché:

1. la qualifica di PG o PS e sempre rivestita dall’operatore di polizia che è sempre obbligato ad intervenire in caso di necessità;

2. la stessa indennità compensa anche i minori diritti (diritto di sciopero per i civili e quasi tutti per militari) riconosciuti al personale del comparto sicurezza e difesa rispetto al resto del pubblico impiego;

3. la stessa indennità è tuttora percepita anche in caso di assenza giustificata dal servizio;

Ø                se l’Esecutivo non intendeva inserire le indennità in argomento tra quelle da decurtare in caso di assenza per malattia, non avrebbe avuto senso opporsi alla richiesta di esclusione del comparto sicurezza e difesa dall’ambito di applicazione dell’art.71 avanzata da sindacati e Cocer, non essendo previste per lo stesso comparto altre indennità o emolumenti eventualmente decurtabili (come ad esempio l’indennità di “turno” o “di sede disagiata”), se non l’indennità di posizione dei dirigenti.

Rimane tuttavia la sensazione che il Dipartimento Funzione Pubblica nella circolare 7/2008 si sia espresso non tenendo affatto conto del comparto sicurezza e difesa, la definizione di trattamento economico fondamentale fornita, infatti, sembra calcare perfettamente quella riportata nel contratto del comparto “ministeri”.

Ancora da verificare l’applicabilità dell’articolo in argomento in caso di assenza per “convalescenza” una tipologia di assenza prevista solo per il comparto sicurezza e difesa. A nostro avviso questo tipo di assenza dovrebbe rimanere esclusa dall’ambito di applicazione dell’’art.71 in quanto, seppur derivata da malattia o altro impedimento fisico, non è da considerarsi assenza per malattia bensì “licenza” per non idoneità psico-fisica al servizio (per il servizio miliare o di polizia sono richiesti requisiti fisici più elevati e rigidi rispetto al resto del servizio pubblico). Inutile aggiungere che se anche tale assenza dovesse essere ricompressa tra quelle per cui è prevista la decurtazione della retribuzione, il comparto sicurezza e difesa sarebbe ancor più penalizzato rispetto al pubblico impiego di quanto già non lo sia adesso.

Tuttavia, in attesa di specifiche disposizioni attuative e sulla base delle considerazioni appena formulate in ordine all’indennità mensile pensionabile ed all’assegno funzionale, proviamo a calcolare a quanto ammonterebbe la decurtazione del trattamento economico per dieci giorni di assenza di malattia non derivata da causa di servizio, in un caso specifico medio:

 

Maresciallo GdiF. con 18 anni di servizio, aliquota massima IRPEF 27% senza detrazioni per carichi di famiglia:

indennità mensile pensionabile: 692,00 euro lorde, 628,68 (al netto delle ritenute previdenziali), euro 527,65 euro nette

per cui la decurtazione giornaliera ammonterebbe a 527,65 euro/30 giorni = 17,58 euro  

mentre la decurtazione per 10 giorni malattia ammonterebbe a 175,80 euro.

assegno funzionale ispettore con 17 anni di servizio: 152,45 euro lorde, euro 135,53 (al netto delle ritenute previdenziali), 113,84 euro nette:

per cui la decurtazione giornaliera ammonterebbe a 113,84 euro/30 giorni = 3,80 euro  

mentre la decurtazione per 10 giorni malattia ammonterebbe a 38,00 euro.

 

Totale decurtazione per 1 giorno di malattia 21,38 euro nette;

Totale decurtazione per 10 giorni di malattia: 213.80 euro nette.

 

Altra novità interessante introdotta dall’art.71 e quella contenuta nel comma 5 che impone a alle amministrazioni pubbliche privatizzate (con esclusione del comparto sicurezza e difesa, l’articolo fa infatti riferimento alla contrattazione integrativa non prevista per le amministrazioni del comparto) l’esclusione di tutte le assenze dal servizio dal computo delle presenze per l’assegnazione di eventuali premi produzione, con esclusione delle assenze per maternità, interdizione, paternità, lutto, citazione teste, per espletamento della funzione di giudice popolare e quelle previste per le persone portatrici di handicap dalla Legge 53/2000.

Alla luce di questa previsione, il meccanismo di calcolo delle presenze utilizzato nella procedura di definizione del “premio incentivante” distribuito al personale del comparto sicurezza e difesa, o almeno della Guardia di Finanza, apparirebbe discriminatorio rispetto a quanto previsto il resto del pubblico impiego (seppur si ribadisce il comma 5 non è direttamente applicabile al comparto in argomento), in quanto le tipologie di assenza che il comma in esame equipara a presenza sono, al contrario, tuttora considerate assenze.

 

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Segretario Sezione Ficiesse Roma

gianlucataccalozzi@alice.it

 


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