ORARIO FLESSIBILE IN GDF, UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE? – di Simone Sansoni
La possibilità di orario flessibile per le Forze di Polizia venne astrattamente introdotta dall’art. 45, c. 7 del DPR 395/1995 (primo contratto); tuttavia sino all’emanazione della circolare 308900 del 28/09/05 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’applicazione di tale modalità non era stata compiutamente disciplinata per i Finanzieri.
La circolare in questione, tuttora in vigore, è stata emanato allo scopo di contenere le spese di vettovagliamento del personale e se da un lato, al punto 1), pone dei vincoli peggiorativi nell’orario (l’estensione di ½ della pausa pranzo) dall’altro, al punto 2), apre anche al personale del Corpo la possibilità di chiedere l’applicazione dell’orario flessibile che in precedenza, come riconosciuto dalla circolare, veniva considerata come evento eccezionale.
La disposizione quindi ha innanzitutto il merito di aver “sdoganato” il concetto di orario flessibile che anche per i finanzieri dal 2005 non è più da considerarsi come un eccezione rispetto l’ordinario orario previsto per il reparto; a tale scopo la medesima circolare prescrive ai Comandanti di favorire l’adozione di orari flessibili rispetto all’ordinario turno.
Concretamente la persona interessata può avanzare l’istanza per adottare l’orario flessibile motivandola con le proprie esigenze; la circolare esemplifica queste esigenze con motivazioni alquanto comuni (personale, familiari, pendolarismo) per la maggior parte degli appartenenti i quali, spesso, svolgono servizio lontano dalle proprie terre d’origine e quindi possono non avere il supporto delle famiglie di provenienza per le quotidiane incombenze: si pensi al classico problema di conciliare gli orari scolastici della prole con quelli lavorativi.
La circolare tenta appunto di conciliare le esigenze del personale con quelle del servizio; tuttavia con la presentazione dell’istanza non consegue una automatica acquisizione di un diritto all’orario flessibile. L’autorità preposta alla concessione (il Comandante di reparto) dovrà vagliare se l’orario prospettato sia compatibile con le esigenze del servizio che presta l’interessato.
D’altra parte l’eventuale concessione può anche essere revocata o sospesa se vengono a cessare le necessità sottese alla richiesta (es. termine dell’anno scolastico), oppure per esigenze operative del reparto.
L’utilizzo del termine operative fa supporre che per il personale impiegato in attività di funzionamento sia molto più arduo ipotizzare esigenze tali da rendersi necessaria la revoca, sospensione o il diniego dell’orario flessibile.
La presentazione dell’istanza scritta e la sua conclusione con un accoglimento o meno, come previsto dalla circolare, è da considerarsi un vero e proprio procedimento amministrativo disciplinato dalla Legge 241/1990; in base a tale norma:
· dovranno essere personalmente e formalmente comunicate all’interessato le informazioni previste al comma 2 dell’art. 8, tra le quali alcune peraltro già di sua conoscenza (l'amministrazione competente, oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti), mentre altre di estrema importanza: la data di presentazione dell’istanza (ossia di presa in carico a protocollo), la data entro la quale deve concludersi il procedimento (90 gg) e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
· la pubblica amministrazione (rectius il Comandante del reparto) ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2, c.1);
· il provvedimento di diniego, o anche di concessione, deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (art. 3) e la autorità alle quali eventualmente ricorrere (T.A.R. o SS.GG.); a tal proposito è utile ricordare che le motivazioni che riconducono ad anapodittiche esigenze di servizio non sono più considerate valide dalla giurisprudenza nemmeno per i trasferimenti.
Successivamente il Comando Generale ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emanando la circolare nr. 345000 del 28/10/2005 la quale, tra l’altro, spiega che l’orario flessibile è da intendersi per singole unità di personale (da cui logicamente ne deriva che la concessione dell’orario flessibile non può essere subordinato ad una astratta omogeneità dell’orario del reparto, di contro non si tratterebbe di orario flessibile) e che l’istanza non necessita l’allegazione di documentazione comprovante la necessità manifestata (da cui si evince la necessaria forma scritta dell’istanza).
SIMONE SANSONI
Comitato di coordinamento precongressuale
Sezione Ficiesse di Torino
simone.sansoni@hotmail.it