APPROVATO ALLA CAMERA L’EMENDAMENTO CHE MODIFICA L’ART.71 DEL DL 112: GLI STIPENDI DEI FINANZIERI IN MALATTIA NON VERRANNO DECURTATI, MA SOLO DAL PRIMO GENNAIO DEL PROSSIMO ANNO - di Simone Sansoni e Gianluca Taccalozzi

sabato 25 ottobre 2008

Il 25 giugno 2008 entra in vigore il d.l. 112. Tra gli 85 articoli che lo compongono l’attenzione di molti dipendenti pubblici si focalizza sull’art. 71 “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” che introduce un serie di misure per contrastare l’alto tasso di assenteismo nella pubblica amministrazione. Tra queste, l’ampliamento della fascia oraria di reperibilità e la decurtazione della retribuzione accessoria o comunque non fondamentale nei primi 10 giorni di assenza per malattia. Rimangono escluse le assenze dovute a ricoveri ospedalieri, terapie salvavita e quelle derivate da causa di servizio.

Si apre poi un acceso dibattito tra gli appartenenti ai comparti sicurezza e difesa circa l’applicazione o meno dell’art. 71 ai lavoratori in divisa, con qualche fiduciosa ed immotivata interpretazione, non supportate da alcuna previsione normativa, che invoca l’esclusione del comparto dall’ambito di applicazione del decreto.

Molti osservatori, tra cui chi scrive (vgs. articoli pubblicati sul sito internet di Ficiesse in data 6 luglio e 17 settembre 2008), si rendono ben presto conto che il decreto è a tutti gli effetti applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa. Iniziano perciò le prime rumorose proteste da parte delle Organizzazioni sindacali di polizia e delle rappresentanze militari.

La novità più indigesta è la decurtazione delle indennità per i primi 10 giorni di malattia; tale previsione, infatti, comporta tagli molto più importanti per lavoratori in divisa rispetto al resto dei dipendenti pubblici. Una decurtazione di circa il 30 - 40% del trattamento economico dovuta alla notevole incidenza delle indennità che caratterizzano lo stesso trattamento (indennità pensionabile di polizia e/o militare e assegno funzionale).

In tale clima si giunge alla conversione del d.l. 112, che avviene con la legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale sede, viene apportata una modifica all’art. 71 con l’introduzione del comma 1-bis: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.”

Desideroso di dare un gradito riconoscimento al comparto, il Governo sgombra invece solo il campo da ogni equivoco circa l’applicazione della norma al personale del comparto sicurezza e difesa, inserendo un comma che nei fatti:

- lascia invariata la decurtazione economica relativa alle assenze per malattia;

- sancisce una generica esclusione delle malattie derivate da causa di servizio che in realtà era già prevista per tutti i dipendenti pubblici dal primo comma dell’art.71.

Aumenta lo sconcerto e la protesta tra i lavoratori in divisa (molti dei quali elettori dell’attuale maggioranza), tanto che da molti ambienti governativi e parlamentari si moltiplicano gli appelli, affinché il comparto venga escluso dall’art. 71 e da tutto il decreto 112: si invoca in particolare la cosiddetta “specificità del comparto”.

L’incertezza sulla portata e sulle prospettive della legge è tale che anche il Comando Generale della Guardia di Finanza dirama un messaggio nel quale afferma che al momento non si procede ad alcuna decurtazione salvo futuri conguagli!

Come annunciato dai ministri Brunetta, Maroni e La Russa, il governo presenta due emendamenti al disegno di legge 1441-quater:

- il 39 septies, finalizzato a modificare l’art. 71 del d.l. 112/2008 con “esclusione” del comparto sicurezza e difesa dall’ambito relativo ambito di applicazione;

- il 39 bis, finalizzato al riconoscimento della specificità del comparto sicurezza e difesa risotto al resto del pubblico impiego che significherebbe l’esclusione dall’intero decreto 112.

Gli emendamenti vengono approvati in Commissione Lavoro ed approdano alla Camera con il parere contrario del ministero dell’Economia.

L’art. 39-septies viene approvato, ma a leggerlo bene si comprende come esso non salva le assenze registrate dal 25.06.2008 al 31.12.2008 e, soprattutto, non si tratta di un’esclusione del comparto sicurezza e difesa dall’applicazione dell’art.71 ma di una norma che offre un interpretazione autentica sulla qualità di retribuzione fondamentale dell’indennità di polizia e/o militare e dell’assegno funzionale (come tra l’altro da noi in qualche modo anticipato nella scheda tecnica pubblicata il 16 settembre 2008):

Art.39-septies.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. … omissis …

Alla Camera non passa invece un emendamento presentato dall’on. Paladini (IDV), approvato invece in Commissione, che avrebbe retrodatato l’efficacia dell’art.39-septies al 25 giugno 2008, salvando le assenze per malattia registrate dal 25 giugno al 31 dicembre 2008 che rimangono così escluse dalla norma di salvaguardia prevista dal nuovo comma 1 bis, aldilà delle rassicurazioni di sorta dell’on. Ascierto, non suffragate però da alcun dato normativo, offerte alla Camera nella discussione relativa all’emendamento 39-septies: “Praticamente ad oggi e al 31 dicembre di quest'anno non ci sarà alcun carabiniere, poliziotto, finanziere o comunque appartenente alle forze dell'Ordine o alle Forze armate cui verrà decurtata la retribuzione giornaliera a causa di assenza per le malattie sostenute.”.

SIMONE SANSONI
Presidente del Direttivo Sezione Ficiesse di Torino
simone.sansoni@hotmail.it

GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse di Roma
gianlucataccalozzi@alice.it


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