PENSIONE PRIVILEGIATA, LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DECORRE DALLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA E NON DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - di Camillo Bruno

domenica 26 ottobre 2008

Con la nota operativa nr. 35 del 15 ottobre 2008 l’Inpdap ha emanato una direttiva conforme alla recente sentenza della Corte Costituzionale nr.323 del 30 luglio/1° agosto, concernente i termini di presentazione della domanda di pensione privilegiata ex art.169 del DPR 1092/73.

La Corte nel dichiarare la questione fondata riguardo la legittimità dell’art.169 del DPR 1092/73 sollevata dal giudice rimettente (Corte dei Conti Sez. Giur. Liguria) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 169 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i 5 anni dalla cessazione del servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di
trattamento privilegiato, decorre dalla manifestazione della malattia stessa”.

In sostanza, il termine quinquennale dalla cessazione del servizio già indicato dall’art. 169 per proporre l’istanza di riconoscimento di patologie eventualmente riconducibili a fatti di servizio, secondo il dispositivo potrà superare anche i 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte, infatti, ha stabilito che il termine quinquennale per l’inoltro della domanda di accertamento ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente istanza di pensione privilegiata, decorrerà dalla manifestazione della malattia.

La casistica riguarda patologie a decorso lento e successivamente conclamatesi. Inoltre nella stessa sentenza la Corte ha comunque precisato che “per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l’infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo”.

Infine nella citata circolare l’INPDAP, oltre che prevedere il riesame delle istanze di trattamento privilegiato respinte, perchè prodotte oltre il termine dei 5 anni dalla cessazione dal servizio, ribadisce che per il personale del comparto sicurezza e difesa ai fini del trattamento privilegiato occorre che la patologia sia ascritta ad una delle categorie indicate nella Tabella A della Legge 313/68 e s.m.i..


Camillo BRUNO
Esperto previdenziale del Silp per la Cgil


 


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