SPECIALISTI ANTINCENDIO DI AERONAUTICA, VIGILI DEL FUOCO E FORZE DI POLIZIA: LE TANTE DIFFERENZE (ECONOMICHE E DI SICUREZZA) PER IL MEDESIMO DELICATISSIMO SERVIZIO - di Patrizio D’Alessio e Francesco Zavattolo

mercoledì 26 novembre 2008

Il personale antincendio di reparti aerei, per svolgere tale delicatissimo compito, frequenta uno specifico corso di specializzazione e deve obbligatoriamente utilizzare apposite attrezzature adibite sia alla protezione della propria persona, sia al raggiungimento dell'obiettivo a cui è richiamato, ovvero: salvare delle vite umane in caso di incendio a bordo di aeromobili.

Se nell'ambito civile, laddove viene impiegato il Corpo dei Vigili del Fuoco, c'è una certa omogeneità nelle strutture, negli equipaggiamenti, nelle attrezzature, ma prima ancora nelle disposizioni inerenti il servizio e, non in ultimo, nei riconoscimenti economici connessi alla particolarità e pericolosità del servizio stesso, non si può dire che nel Comparto sicurezza e difesa accada esattamente le stessa cosa.

Da un lato, infatti, ci sono l'Aeronautica e la Marina Militare, che hanno consolidato al loro interno un sistema di circolari e disposizioni che, di fatto, si concretizzano in equipaggiamenti, in attrezzature, in azioni e provate metodologie d'intervento in caso d'incendio a bordo di aeromobili collocandosi sullo stesso livello di sicurezza ed efficacia d'intervento dei Vigili del Fuoco; dall'altro abbiamo le Forze di Polizia che, sia dal punto di vista della normativa interna, sia dal punto di vista degli equipaggiamenti, non sono paragonabili né alle Forze Armate né, tanto meno, ai Vigili del Fuoco.

Si obietterà che lo scenario operativo tra Forze Armate e Forze di Polizia è sostanzialmente diverso e che mentre l'Aeronautica è titolata a garantire il servizio su tutto il sedime aeroportuale di propria competenza, gli altri Corpi dello Stato sono responsabili soltanto entro i limiti delle aree loro assegnate e, comunque, in tutti i casi in cui non è richiesto l'intervento delle autorità preposte.

Il "limitato" ventaglio operativo di questi ultimi, però, non può e non deve giustificare il gap esistente tra le diverse articolazioni dello Stato; non è concepibile ad esempio che la circolare esplicativa dell'Aeronautica costituita da ben 524 pagine, disciplini compiutamente tutti gli aspetti concernenti il servizio mentre, dal canto loro, le altre Forze di Polizia si limitino a dare delle linee guida in caso d'incendio. Allo stesso tempo non è concepibile che i militari appartenenti all'Arma Azzurra, abbiano a disposizione idonee tute ignifughe e maschere con respiratore mentre le Forze di Polizia, nella maggior parte dei casi si adoperino con il “fai da te”.

Nonostante le divergenze, l'unico aspetto della vicenda che mette d'accordo tutti gli attori del Comparto sicurezza e difesa differenziandoli dal Corpo dei Vigili del Fuoco è il riconoscimento economico per il servizio reso: mentre a quest'ultimi viene riconosciuta l'indennità di cui al gruppo I del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, agli altri non viene corrisposta alcuna indennità.

Eppure, due sentenze dei TAR della Sardegna e della Puglia (Cagliari-Bari) ribadiscono che l'indennità di rischio per i servizi antincendio di cui al D.P.R. sopraccitato competono anche ai dipendenti dello Stato che non appartengono al Corpo del Vigili del Fuoco.

Sempre per restare in tema di giurisprudenza, il Consiglio di Stato con il parere n. 722/80 del 3 aprile 1981, ha stabilito che al personale militare, compreso il personale della Guardia di Finanza, spetta l'indennità di rischio al pari di quanto previsto per il personale civile ma, nonostante ciò, il Comando Generale del Corpo, pur riconoscendo con una propria circolare (la n. 171815/6213 del 13.08.1986) un'indennità ai militari del Corpo esposti a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, ad oggi, non ha ancora previsto alcuna indennità specifica per il personale antincendio.


PATRIZIO D'ALESSIO

FRANCESCO ZAVATTOLO
francesco.zavattolo@gmail.com
ficiesse.praticadimare@ficiesse.it


 


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