SICUREZZA: IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO(Legge 186/2008 - GU n. 281 del 1.12.2008)

giovedì 04 dicembre 2008

Sono state convertite in legge, la n.186/2008, le norme del pacchetto
sicurezza contenute nel decreto-legge n.151 del 2 ottobre 2008. In
vigore dallo scorso 2 dicembre e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
del giorno prima, le regole, che già rappresentavano una prima
correzione a quelle varate la passata primavera, sono state
ulteriormente ritoccate con sostanziali aggiunte. C'è stato un
ulteriore slittamento della data entro cui occorrerà conservare i
dati di traffico telematico, trattati temporaneamente da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, oppure di una rete pubblica di comunicazione; infatti
dovranno essere conservati per un mese dal 31 marzo 2009. Questa
stessa data è stata presa a riferimento come termine ultimo di
conservazione dei dati di traffico internet (anche se non soggetti a
fatturazione, ma esclusi i contenuti delle comunicazioni, e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli
accessi), compresi quelli con ancora cancellati, da parte dei
fornitori di servizi. Rappresentano delle novità assolute rispetto al
decreto-legge di ottobre, invece, gli articoli dal 2-bis al
2-quinques, incentrati sul contrasto alla criminalità organizzata. Il
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, istituito da una legge del 1999, sarà incrementato di 30
milioni di Euro, di cui beneficeranno anche le vittime di estorsioni
ed usura, secondo le misure attuative che dovranno essere stabilite da
un decreto del Ministro dell’Interno entro il 1° gennaio 2009.
Inoltre, la legge dispone che le vittime e chi si è costituito parte
civile siano risarciti tramite il Fondo, anche quando la sentenza di
condanna o la misura di prevenzione od i relativi procedimenti in
corso facciano riferimento ad un imputato morto mentre consumava i
reati collegati alle organizzazioni mafiose, purché quest’ultimo
non fosse un pentito che collaborava con la giustizia e rientrasse
ancora nei programmi di protezione al momento del decesso.

Sarà sempre il Comitato a deliberare la corresponsione delle somme
richieste entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma con il
decreto, alle verifiche già previste, se ne aggiungono altre. Non si
avrà risarcimento per una vittima, anche se morta per mano della
mafia, che si sia macchiata dei seguenti reati: saccheggio,
devastazione, strage, procurata guerra civile. appartenenza ad
un’associazione mafiosa, omicidio, violenza o minaccia in quanto
appartenente alla mafia, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina od estorsione e non dovrà essere stato oggetto di misure
cautelari.

Entro aprile dovranno essere modificate da un apposito decreto del
Ministro dell’Interno anche le regole del Fondo che riguardano la
sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione
delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di
condanna al pagamento della provvisionale, e la ripetizione delle
somme già elargite a titolo di provvisionale, in caso di estinzione
del reato. Per quanto, poi, riguarda i benefici concessi ai superstiti
delle vittime della criminalità organizzata, la nuova legge
stabilisce delle condizioni precise. Prima di tutto il beneficiario
non dovrà essere sposato, convivente o parente di un mafioso; poi,
dovrà essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, oppure, già dissociato dalla malavita, al momento del
fatto. Se queste condizioni dovessero mutare, lo Stato cesserà ogni
erogazione e dovranno essere restituite le somme già avute. Sul
versante dell’immigrazione clandestina, rispetto a quanto deciso nel
decreto-legge di ottobre, la legge dispone che vengano stanziati anche
20 milioni e 75 mila Euro per il 2011. Infine, il provvedimento porta
a 98 Euro al giorno le indennità spettanti ai giudici onorari di
tribunale ed ai vice procuratori onorari. Questa cifra è relativa a
diverse attività svolte. I giudici onorari, ad esempio, ne avranno
diritto se le udienze di un giorno supereranno le cinque ore
complessive, mentre i vice procuratori onorari se la vedranno
riconosciuta se parteciperanno ad una o più udienze in relazione alle
quali sarà conferita loro la delega. (04 dicembre 2008)
 


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