IL CASO DEL MARESCIALLO "COLPEVOLE DI IDEE", DOPO LE LETTERE A LUCIA ANNUNZIATA, INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL'ON. BELTRANDI (PD)
Pubblichiamo di seguito l'interrogazione a risposta scritta presentata dall'on. BELTRANDI (Partito Democratico) al Ministro della Difesa sul caso del maresciallo "colpevole di idee" che è già stato oggetto di due lettere pubblicate il 27 novembre e il 5 dicembre scorsi sul quotidiano La Stampa con risposte di Lucia Annunziata (in https://www.ficiesse.it/news.php?id=2675).
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01824
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 99 del 05/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/12/2008
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 05/12/2008
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-01824
presentata da
MARCO BELTRANDI
venerdì 5 dicembre 2008, seduta n.099
BELTRANDI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione dello Stato Italiano - che deve garantire a tutti i cittadini - il primo comma dell'articolo 3 recita «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio di parità è fortemente sostenuto dall'articolo 21 della medesima Carta Costituzionale che recita al primo comma «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» e dunque si presuppone che, il disposto del successivo articolo 50 che recita «Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità», sia un diritto inviolabile da tutelare in ogni sede e di cui deve essere garantito il pieno e libero esercizio;
i principi Costituzionali di cui sopra sono dunque diritti che lo Stato deve garantire a tutti senza preclusioni o discriminazioni, anche rispetto a quelle particolari categorie di cittadini italiani impegnati in settori dello Stato come le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato, per i quali non sussiste alcun divieto normativo né di iscriversi ad un partito politico, salvo la partecipazione a competizioni elettorali in qualità di appartenenti ai Corpi Militari né, tanto meno, sussiste per tali categorie di Cittadini il divieto espresso di esercitare quanto previsto agli articoli 21 e 50 della Costituzione;
i diritti Costituzionali sopra enunciati sono tra quelli unanimemente riconosciuti come diritti inviolabili della nostra Repubblica ma da notizie stampa (La Stampa del 27 novembre 2008 pag. 36), si apprende che nella realtà dei fatti questi non sarebbero effettivamente garanti in modo uguale a tutti i cittadini italiani ed in particolare ai cittadini italiani militari;
da quanto si apprende un cittadino italiano militare - ma risulta all'interrogante che ve ne siano molti altri nelle medesime condizioni - per aver esercitato dei diritti costituzionalmente garantiti sono stati, o sono tutt'ora, oggetto delle inchieste disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di Stato (legge n. 599 del 1954), nonostante lo Stato Maggiore della Difesa con nota n. 117/1/290/252-V del 6 febbraio 2008 abbia affermato «la sottoscrizione di una petizione al Parlamento (... omissis ...) finalizzata a sostenere l'approvazione di una norma che introduca l'associazionismo sindacale tra i militari costituisce sostanzialmente una pubblica manifestazione di pensiero su un argomento non di carattere riservato di interesse militare o di servizio che, pertanto, può essere effettuata liberamente»;
con tale affermazione lo Stato Maggiore della Difesa sembrerebbe escludere tutti gli argomenti afferenti alla vita militare - intesa come attività lavorativa - e dunque di interesse sindacale, da quelli su cui lo stesso ha il diritto di esercitare i propri poteri di controllo nei limiti del dettato Costituzionale;
inoltre risulta all'interrogante che altri militari, cittadini italiani, che hanno esercitato una delle loro facoltà-diritto Costituzionalmente garantite, ed in particolare quanto previsto all'articolo 50 della Costituzione, nel pieno rispetto degli articoli 3, 9 e 23 della legge 11 luglio 1978 n. 382 in materia di disciplina militare, siano oggi oggetto di indagini disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di Stato (legge n. 599 del 1954) per aver violato gli articoli 12 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986 n. 545 recante «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382» -:
se il Ministro interrogato, in considerazione dei fatti esposti, nell'ambito delle proprie competenze non ritenga di dover intervenire - ed in caso contrario perché - con idonei provvedimenti d'urgenza volti ad accertare se per gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato sussistano le medesime condizioni per l'esercizio dei diritti Costituzionali, se pur in conformità con le disposizioni della legge 11 luglio 1978 n. 382, che sono invece garantiti agli altri Cittadini italiani e, disporre gli opportuni accertamenti volti ad appurare il rispetto delle procedure in materia disciplinare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 d parte dell'Autorità Militare che ha disposto nei confronti dei militari accusati di violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986 n. 545, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 21 e 50 della Costituzione, indagini disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di Stato (legge n. 599 del 1954), al fine di evitare alle Autorità delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato eventuali violazioni procedurali, anche involontarie, dei diritti Costituzionali e delle persone a causa di una interpretazione restrittiva e arcaica della Carta Costituzionale che produrrebbero - come effetto immediato - una sperequazione di trattamento tra cittadini italiani e cittadini italiani in servizio nelle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, e dunque una palese violazione dei principi Costituzionali, in particolare quelli di cui agli articolo 3, comma 1 e articolo 52 e articolo 97 della Carta Fondamentale dello Stato Italiano, repubblicano e democratico. (4-01824)