ORARIO DI LAVORO E MEDIA ORARIA GIORNALIERA (II PARTE), LA MEDIA ORARIA TUTELA IL LAVORATORE DIPENDENTE – di Gianluca Taccalozzi
In un nostro articolo pubblicato sul sito www.ficiesse.it in data 26.11.2008 e sull’ultimo numero della rivista Finanzieri e Cittadini avevamo erroneamente affermato che la quantificazione della media oraria giornaliera in 7 ore e 12 minuti in caso di pianificazione dell’orario d’obbligo su 5 giorni lavorativi (considerando il sabato non lavorativo), fosse solo frutto di prassi amministrativa e che la stessa media oraria giornaliera andava sempre calcolata in 6 ore considerando viceversa il sabato come giornata lavorativa.
In realtà il DPR 395/1995 all’articolo 47 comma 5 dispone che in caso di orario settimanale articolato su 5 giorni il sabato (o ovviamente la giornata feriale programmata come settimana corta) vada considerato come “giornata non lavorativa” e di conseguenza impone la quantificazione della media oraria giornaliera in 7 ore e 12 minuti (36ore/5giorni lavorativi). Conseguentemente lo stesso comma 5 dispone la riduzione di giorni di licenza ordinaria per il personale in servizio presso reparto in cui è adottata la pianificazione dell’orario settimanale d’obbligo su 5 giorni.
Rimane viceversa irrisolta la problematica relativa alla confusione / contradditorietà della normativa attuativa interna della Guardia di Finanza che non disciplina adeguatamente l’utilizzo del meccanismo della media oraria giornaliera in caso di pianificazione dell’orario di servizio su 5 giorni lavorativi (la circolare nr.162381 del 30.07.1982 è infatti relativa solo a pianificazioni su 6 giorni mentre in altre occasioni si richiama generalmente al concetto di media oraria senza entrare nel dettaglio o addirittura circolare nr.142203 del 18.04.1998 e nr.120000 del 10.07.2006 pag.36 si dispone che il calcolo della media oraria vada sempre effettuato sulla base di 6 giorni lavorativi).
Sull’argomento andrebbe fatta un po’ di chiarezza, innanzi tutto in relazione alla ratio del meccanismo della media oraria giornaliera ed alla suo effettivo significato giuridico per poi arrivare ad una norma chiara che ne disciplini correttamente ed adeguatamente l’attuazione. La media oraria giornaliera è un meccanismo matematico/giuridico che serve a rendere effettivi i periodi di assenza dal lavoro riconosciuti al personale dipendente, tutelando il lavoratore (ed indirettamente il datore di lavoro) da possibili abusi nella quantificazione (in ore) della giornata di assenza da utilizzare per il calcolo dell’orario settimanale d’obbligo dei restanti giorni della settimana. I periodi di assenza riconosciuti al lavoratore sono infatti espressi in giorni (rappresentando il diritto di essere assente dal lavoro per l’intera giornata) mentre per calcolare quanto ogni giorno di assenza debba “pesare” nel computo dell’orario settimanale d’obbligo bisogna necessariamente ricorrere ad un’equa, oggettiva ed immodificabile quantificazione (in ore) della giornata di assenza rappresentata appunto dalla media oraria giornaliera. Ognuna delle parti in causa (datore di lavoro e lavoratore) avrebbe infatti interesse a quantificare la giornata di assenza in maniera diversa, più ore il lavoratore (che così lavorerebbe meno ore durante il resto della settimana), meno ore il datore di lavoro (che così avrebbe il lavoratore a disposizione per più ore durante il resto della settimana). In definitiva la media oraria tutela le due parti in causa ed in particolare quella contrattualmente più debole (il lavoratore).
Ciò premesso il meccanismo della media oraria giornaliera risulta di relativamente facile attuazione in caso di pianificazioni dell’orario settimanale su 6 giorni lavorativi, mentre la sua applicazione risulta meno agevole in caso di pianificazione articolate su 5 giorni lavorativi laddove le soluzioni possono essere sostanzialmente due:
Ø continuare a considerare il sabato come giornata lavorativa a zero ore (dunque oggetto di licenza), lasciare immutato il calcolo della media oraria giornaliera come orario d’obbligo settimanale/6 giorni lavorativi e non produrre differenziazioni di licenza tra personale che espleta servizio su 5 giorni lavorativi e personale che espleta servizio su 6 giorni lavorativi (soluzione adottata nella maggioranza dei contratti di lavoro privato);
Ø considerare il sabato (o ovviamente la giornata lavorativa pianificata come riposo programmato o settimana corta che dir si voglia) come giorno non lavorativo, calcolare la media oraria come rapporto tra l’orario d’obbligo settimanale e 5 giorni lavorativi e differenziare la licenza tra personale che espleta servizio su 5 giorni lavorativi e personale che espleta servizio su 6 giorni lavorativi (soluzione adottata dalla maggior parte dei contratti pubblici compreso il comparto sicurezza e difesa art.47 comma 5 del DPR 395/1995).
A nostro avviso la soluzione migliore è la prima ed è quella che andrebbe utilizzata anche nell’ambito del pubblico impiego e soprattutto del comparto sicurezza e difesa anche aldilà della soluzione che avevamo prospettato nell’articolo pubblicato sul sito ficiesse.it in data 26.11.2008 e sull’ultimo numero della rivista ovvero la quantificazione della licenza in ore che non assicurerebbe al lavoratore il diritto all’assenza dal lavoro per un periodo minimo legalmente garantito (in genere 4 settimane). La prima soluzione infatti è inoltre adatta a tutte le tipologie di pianificazione settimanale anche a quelle che presentano più di un riposo programmato ovvero articolate su meno di 5 giorni lavorativi (anch’esse presenti ne vario panorama di pianificazioni in uso nel comparto sicurezza e difesa).
Tuttavia il DPR 395/1995 impone l’utilizzo della seconda soluzione, ciò detto al fino di evitare ogni sperequazione appare necessario che le norme attuative vengano armonizzate al contenuto del DPR in argomento, specificando in maniera chiara ed inequivocabile che:
1. il meccanismo della media oraria giornaliera va utilizzato per ogni legittima assenza dal lavoro (così come solo lasciato intendere dalla circolare 120000 del 10.07.2006 pag.34);
2. il meccanismo della media oraria non va utilizzato per le assenze non pianificabili/prevedibili (riposo medico, malattia del bambino, g.m.f., ecc., esclusi licenze e permessi vari) se esse intervenute durante la settimana già pianificata. In tali casi andrebbe applicata la decurtazione dell’orario settimanale d’obbligo di tante ore quante quelle pianificate nel giorno/i di assenza, in quanto non sussiste la necessità di garantire il lavoratore/l’amministrazione da opportunistiche pianificazioni dell’orario giornaliero, essendo lo stesso orario giornaliero già impostato a monte prima dell’evento non prevedibile;
3. in caso di orario settimanale articolato su 5 giorni, il calcolo della media oraria giornaliera va effettuato considerando il sabato come giornata “non lavorativa” quindi come rapporto tra l’orario d’obbligo e 5 giorni lavorativi 36/5 = 7 ore e 12 minuti per ogni tipologia di assenza, così come imposto dal DPR 395/1995 all’articolo 47 comma 5 e diversamente da quanto al contrario previsto dalla circolare nr.142203 del 18.04.1998 in caso di festività infrasettimanali e dalla circolare 120000 del 10.07.2006 pag.36 in caso di permesso studio);
4. in caso di festività infrasettimanali (ricorrenti di sabato) nelle pianificazioni articolate su 5 giorni lavorativi non bisognerebbe apportare decurtazioni all’orario settimanale d’obbligo, in quanto il sabato è da considerare “non lavorativo” come disposto dal DPR 395/1995.
5. il meccanismo della media oraria giornaliera va utilizzato anche in caso di recupero ore e/o recupero compensativo nel caso comporti l’assenza dal lavoro, come tra l’altro già previsto dall’art. 44 comma 1 del regolamento interno di servizio, pertanto per essere assenti dal servizio bisogna usufruire di 6 ore o 7 ore e 12 min. (a seconda della pianificazione) di RO o RC e decurtare l’orario settimanale d’obbligo in maniera analoga (6 o 7 ore e 12 min.);
GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse Roma-Centro
gianlucataccalozzi@alice.it