LE PROPOSTE DEL COCER DELL'AERONAUTICA PER LA CONCERTAZIONE INTEGRATIVA 2006 – 2009

venerdì 20 febbraio 2009

Allegato alla delibera n. 1
del verbale 109/2009/X


Aeronautica Militare
Consiglio Centrale di Rappresentanza
- Sezione Aeronautica –
-
CONCERTAZIONE INTEGRATIVA 2006 – 2009
PIATTAFORMA DEL CONSIGLIO

ORARIO DI LAVORO

1. Al personale inviato in servizio fuori sede impiegato, a prescindere dal regime autorizzato, oltre la durata del turno giornaliero comprensivo del tempo occorrente ai viaggi le ore eccedenti il turno giornaliero non retribuito ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.P.R. 163/2002 si conteggiano come utili al completamento dell’orario settimanale di servizio;
2. Nell’ipotesi in cui il militare sia colpito da infermità o da infortunio durante la giornata lavorativa, a prescindere dalla dipendenza o meno della causa di servizio, le ore di lavoro prestate nella medesima giornata costituiscono eccedenza lavorativa;
3. I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell’ipotesi di non partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la durata dello stesso, fatto salvo l’espletamento del turno ordinario giornaliero;
4. Turnazioni:
- le prestazioni lavorative rese in servizio di turnazione non autocompensanti, articolate in turni di 12 ore, laddove le stesse turnazioni siano espletate in giornate festive si deve considerare una maggiorazione del 30% da corrispondere in ore da remunerare o a recupero compensativo;
- al personale che per esigenze di servizio sia chiamato a svolgere il proprio turno di lavoro oltre tre ore dall’inizio dell’orario di base, deve essere corrisposta l’indennità di cui all’art. 5 comma 6 del D.P.R. n. 163/2002.

LICENZE

1. Al personale destinatario del presente provvedimento la licenza ordinaria spettante nel limite massimo di due giorni può, a richiesta dell’interessato, essere frazionata in ragione oraria;
2. Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale è riconosciuto anche al personale destinatario del presente contratto, la possibilità di usufruire di cinque (5) giorni di licenza straordinaria annua nell’ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all’art. 13 comma 1 del D.P.R. 394/95.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

1. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari e civili convenzionate con vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione è corrisposta la diaria di missione nella misura intera, in aggiunta alla maggiorazione della quota di diaria giornaliera di cui all’art. 7 comma 6. del DPR 171/2008.
2. Al comma 6 dell’art. 7 del D.P.R. 163/2002 vengono aggiunte le seguenti parole: “altresì al personale che pur avendo diritto al trattamento alimentare a carico dell’Amministrazione che non produce la relativa documentazione fiscale è dovuta una somma pari all’ 85% del limite vigente fermo restando la misura percentuale della diaria di missione;
3. Nelle missioni di durata inferiore alle 4 ore. Per le missioni effettuate negli intervalli di tempo destinati alla consumazione dei pasti, a prescindere dalla durata della stessa, è corrisposto il trattamento alimentare a carico dell’Amministrazione anche con buono pasto;
4. Il comma 3 dell’art. 7 del DPR 171/2008 che al terzo periodo recita: “In caso di prosecuzione della missione per i periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di € 50,00”,
viene sostituito dal seguente:
“In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori a un’ora è corrisposta, a titolo di rimborso per ciascuna ora di missione effettuata, una ulteriore somma forfettaria rapportata ad 1/24 del valore della forfettaria”

TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’

E’ vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24.00 alle ore 06.00 dall’accertamento di stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (12 mesi a decorrere dalla fine della maternità).
Non obbligati a prestare lavoro notturno:
a. lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b. la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

DIRITTO ALLO STUDIO

1. Il personale che frequenta corsi universitari, post universitari all’art. 22 comma 1, 2 del D.P.R. 163/2002, può autocertificare la frequenza ed il sostenimento degli esami. 2. L’art. 22 del D.P.R. 163/2002 è cosi modificato: dopo le parole: “per la preparazione ad esami universitari nell’ambito delle ”sostituire le parole “150 ore” con le seguenti parole “180 ore”.

PROPROGA CONCESSIONE ALLOGGI

Al personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all’incarico (ASI) o di temporanea sistemazione (AST), in possesso di titolo valido, trasferito d’autorità anche a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2009, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l’alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio nelle Forze Armate.

INDENNITA’ D’IMPIEGO OPERATIVO

A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’indennità d’impiego operativa per il grado di maggiore e gradi corrispondenti, prevista dal D.P.R. 163/2002 è rideterminata nella misura spettante al Ten. Colonnello e gradi corrispondenti. Quella relativa al Ruolo Sergenti così come di seguito:
Sergente + 18 / Sergente Maggiore + 15 anni €258,23;
Sergente + 15 / Sergente Maggiore + 13 anni €237,57;
Sergente + 11 / Sergente Maggiore €180,76.


IL CO.CE.R. A.M.

 


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