VERIFICHE LUMACA, ACCERTAMENTI KO. AVVISI NULLI SE LA GDF SI TRATTIENE OLTRE I LIMITI DELLO STATUTO (ItaliaOggi)
Mar 28/04/2009 ItaliaOggi
Estratto da pag. 32
Secondo il garante del contribuente della Calabria anche i verbali non sono utilizzabili
VERIFICHE LUMACA, ACCERTAMENTI KO
Avvisi nulli se la gdf si trattiene oltre i limiti dello Statuto
di Valerio Stroppa e Gianni Macheda
Se le verifiche presso la sede del contribuente durano più del limite fissato dalla legge, gli avvisi di accertamento emessi sulla base degli elementi probatori acquisiti fuori tempo massimo sono nulli. E i verbali sono ugualmente inutilizzabili anche laddove sia intervenuta la proroga dei tempi di verifica prevista dalla normativa in vigore, se quest'ultima è stata disposta dopo la scadenza del termine originario.
Sono questi i principi fissati dal garante del contribuente della Calabria nella lettera n. 71/09, che ha dichiarato la non utilizzabilità dei verbali emessi oltre il limite fissato dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il caso riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate di Catanzaro rettificava il reddito ai fini Irap di un centro commerciale (Euroshopping s.a.s). La contestazione si basava su un processo verbale di constatazione del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Catanzaro, con cui venivano recuperati a tassazione alcuni costi ritenuti indeducibili. L'amministratore della società, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 212/2000, si rivolgeva al garante del contribuente della regione Calabria segnalando che le verifiche erano state svolte con modalità non conformi alle previsioni normative.
In particolare, tra le violazioni dello Statuto del contribuente eccepite dall'amministratore della società c'erano: la mancanza di motivazione degli atti (articolo 7), la richiesta di documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria (articolo 6, comma 4), la redazione di atti privi di requisiti essenziali (luogo, data e nome dell'impresa verbalizzata) e soprattutto il superamento dei limiti di permanenza nella sede dell'azienda.
L'articolo 12, comma 5, della legge n. 212/2000, infatti, stabilisce che gli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria possono soffermarsi per le verifiche presso la sede del contribuente non più di 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Non solo. Nel caso in questione, il contribuente segnalava anche la tardività della proroga.
E sono stati proprio questi ultimi due punti a concentrare le attenzione del garante della Calabria. Il quale, infatti, nella nota n. 71/09 ha affermato che «un termine è prorogabile se e in quanto non sia ancora scaduto. Nel caso in questione, la proroga della verifica, come del resto ammesso dal Nucleo di polizia tributaria, è intervenuta oltre il trentesimo giorno dall'inizio della verifica medesima». Nel merito, gli uomini della gdf hanno addotto giustificazioni (errore materiale di conteggio, situazione di disagio determinata dal comportamento del contribuente) che secondo il garante «pur se comprensibili, non sono tali da esimere dal rilevare la violazione delle disposizioni tassative di cui ^ all'articolo 12, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente».
Motivi per i quali il garante calabrese ha dichiarato l'inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova raccolti oltre il trentesimo giorno lavorativo dall'inizio della verifica e ha invitato l'ufficio delle Entrate di Catanzaro a non utilizzare tali prove, ovvero ad annullare in via di autotutela gli avvisi di accertamento eventualmente già emessi sulla base dei predetti verbali.