NIENTE PREMIO ANTIEVASIONE SENZA CONTRATTAZIONE, CONGELATI I 20 MILIONI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FAF

martedì 16 giugno 2009

Pubblichiamo uno stralcio del rendiconto del Fondo di Assistenza per i Finanzieri relativo al 2008, nella parte in cui si occupa specificatamente dei 20 milioni destinati quale premio antievasione.
Dalla relazione emergono alcuni spunti interessanti:
- il premio potrà essere integralmente destinata a finalità assistenziali (sarebbero quindi escluse finalità previdenziali);
- i 20milioni di euro sono stati assegnati al Fondo il 30 dicembre 2008 e sono stati investiti in pronti conto termini in attesa di definirne l’utilizzo.
E’ interessante osservare come nel rendiconto venga sottolineato che l’assegnazione della somma è stata fatta direttamente al Fondo e quindi sarebbe da escludersi la natura incentivante al personale; infatti per tale scopo sarebbe invece necessario procedere ad una contrattazione di secondo livello (non prevista per i militari della Guardia di Finanza).

 


FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008


“”””””””Sempre in tema di entrate si segnala che, con carattere di straordinarietà, la legge n. 133/2008 (approvazione del D.L. n. 112/2008) ha destinato al Fondo di Assistenza per i Finanzieri una provvista una-tantum di 20 milioni, stornandola dalle somme complessivamente destinate ai fini incentivanti della produttività (art. 12 del decreto-legge n.79/1997).

In merito, come meglio esposto nel commento al capitolo 7 delle entrate che segue, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente dopo articolate riflessioni circa la genesi e le motivazioni che hanno originato le risorse in commento, in deroga al principio generale di ripartizione dettato dallo Statuto, su conforme parere del Collegio dei revisori, ha sostanzialmente condiviso la possibilità di una integrale destinazione di tali risorse (euro 20.000.000,00) di natura straordinaria per finalità esclusivamente assistenziali, nel rispetto delle specifiche tipologie di intervento previste dalla Legge istitutiva e dallo Statuto.
Pertanto, in attesa di definire l’utilizzo a fini assistenziali e perfezionare le relative procedure applicative, tale somma non impiegata nell’anno sarà contabilmente rinviata al futuro esercizio.
Detta risorsa (accreditata il 30/12/2008), nel frattempo, è stata allocata in pronti conto termine a breve scadenza al fine di trarne i maggiori profitti possibili.
La gestione del portafoglio titoli dell’Ente (più che per il passato) procede secondo indirizzi finalizzati a garantire sempre il capitale. Per tale imprescindibile motivo, gli investimenti – generalmente- sono concentrati su alcune tipologie di strumenti finanziari (pronti contro termine, polizze assicurative ed obbligazioni strutturate) emessi e/o gestiti da primari istituti mondiali caratterizzati da ottime valutazioni di “rating” che presentano caratteristiche tecniche rispondenti a specifici requisiti fissati dal Fondo, da individuarsi – come accennato - nel capitale e rendimento garantito, cedola/remunerazione periodica infrannuale comunque prevista, scadenza a breve termine (orientativamente 3 anni), minimi o nulli costi di sottoscrizione, di gestione e di uscita.”””””””””


“”””””””””L’art. 67, comma 1, del DL n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha previsto, tra l’altro, la destinazione - una tantum - di 20 milioni di euro al Fondo di Assistenza per i Finanzieri, da trarre dalle risorse ex art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 (in materia di “premio incentivante”).
Poiché l’assegnazione è stata disposta direttamente per l’Ente è da ritenere che la provvista in parola non possa essere considerata al pari dei proventi istituzionali. Ciò trova conferma anche nella considerazione che l’istituto della incentivazione concretizza una contrattazione di secondo livello (art. 12 del D.L. 79/1997) che si sostanzia in un emolumento accessorio di natura finanziaria che viene poi riversato al personale, per cui, se il legislatore avesse voluto destinare tali somme direttamente al personale, sotto forma di incentivo di carattere economico, avrebbe percorso il naturale iter interessando direttamente l’Amministrazione Centrale del Corpo della Guardia di Finanza. Non avrebbe, di contro, espressamente assegnato le risorse (20 milioni di euro) a questo Fondo che, dotato di propria personalità giuridica, costituisce soggetto terzo rispetto all’Amministrazione. Per logica conseguenza, essendo le risorse radicate all’attività di servizio del Corpo, i vantaggi potenzialmente ritraibili dalle stesse non possono che essere integralmente destinati a vantaggio di coloro che ne hanno consentito l’acquisizione. E’, quindi, evidente per la genesi del provvedimento il particolare “riconoscimento” di funzione incentivante: tali risorse, pertanto, in deroga al generale principio di ripartizione delle entrate, si ritiene possano essere integralmente destinate ai fini assistenziali del personale, con l’obiettivo di elevarne il benessere.
Dette considerazioni sono state formalmente condivise anche dal Collegio dei Revisori in sede di Consiglio di amministrazione, attesa proprio la costruzione operata dal legislatore la quale, articolata ma non troppo chiara, lascia comunque emergere che la risorsa straordinaria non può certamente essere considerata al pari dei normali “Proventi istituzionali”, ma dovrà essere appostata tra le “Entrate eventuali e diverse” e, come tali, quindi potenzialmente escluse dal vincolo statutario di ripartizione (65%, 10% e 25%).””””””””
 


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