PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MINISTERIALE PER L’ATTRIBUZIONE AI FINANZIERI DEL PREMIO INCENTIVANTE (F.E.S.I.)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 luglio 2009
Determinazione dei criteri e delle modalita' applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale appartenente alla Guardia di finanza - anno 2008 e residui anni 2007 e 2008. (09A09038) (GU n. 182 del 7-8-2009 )
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di
Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999,
n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle
finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, previa
informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la
destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi
criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei
servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra
l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di
funzionamento individuate dal Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi
che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2000-2001»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare
relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre
2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione integrativi per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre
2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2004-2005»;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante
«Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza»,
emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento
di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al
biennio economico 2004-2005»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
ottobre 2008, recante «Determinazione dei criteri e delle modalita'
applicative relativi alla destinazione ed all'utilizzazione delle
risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»;
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle
svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente
decreto, incentivando in misura maggiore le attivita' caratterizzate
da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino
l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio;
Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita';
Vista la delibera del COCER n. 01/139/10° in data 10 giugno 2009;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilita'
«Guardia di finanza» - missione 29, programma 3, macroaggregato 1.3.1
«Funzionamento» nonche' missione 7, programma 5, macroaggregato 5.1.1
«Funzionamento» - capitoli 4203 e 4229 - piani gestionali 2, 3 e 11,
relative all'anno 2008, al netto degli importi dovuti a titolo di
IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle
retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al
personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza in base a
quanto previsto dagli articoli da 2 a 14.
Art. 2.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei
seguenti reparti:
comando provinciale;
reparto operativo aeronavale;
nucleo speciale;
nucleo di polizia tributaria;
gruppo esplorazione aeromarittima;
gruppo aeronavale;
gruppo;
compagnia;
stazione navale;
stazione navale di manovra;
sezione aerea;
sezione aerea di manovra;
sezione operativa navale;
tenenza;
brigata;
per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, con esclusione
delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla
distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i
seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre 2008 ovvero all'incarico di comando ricoperto nel
predetto periodo:
=====================================================================
Grado | Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 5,5
---------------------------------------------------------------------
Capitano/Tenente | 5,3
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente/Ispettore comandante di Tenenza o di |
Sezione Operativa Navale | 5,2
---------------------------------------------------------------------
Comandante di Brigata | 5,1
Art. 3.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando
ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui all'art. 2,
nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni:
nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio
comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio operazioni e
delle sezioni comando (incluse quelle dei gruppi dipendenti);
servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad
esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nuclei di polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando,
dell'Ufficio operazioni, delle sezioni comando (incluse quelle dei
gruppi dipendenti);
gruppi, ad esclusione delle sezioni comando, della sala operativa,
delle sezioni servizi, dell'autodrappello e delle squadre comando di
nucleo operativo dipendente;
compagnie, ad esclusione della squadra comando;
tenenze, ad esclusione della squadra comando;
sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;
nuclei sommozzatori;
per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, con esclusione
delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla
distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i
seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre 2008:
=====================================================================
Grado |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 4,9
Capitano/Tenente | 4,7
Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 4,4
Maresciallo Capo | 4,1
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 3,8
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 3,5
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere| 2,9
2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi
requisiti, compete altresi' ai responsabili delle articolazioni
ordinativamente previste in cui sono inquadrati:
i piloti in stato di pronto intervento aereo;
gli equipaggi fissi di volo;
le unita' navali.
Art. 4.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando
ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e
3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, con esclusione
delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla
distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i
seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre 2008:
=====================================================================
Grado | Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 4,2
Capitano/Tenente | 3,9
Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 3,7
Maresciallo Capo | 3,5
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 3,3
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 3,0
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere| 2,5
Art. 5.
1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni
nel 2008, ai seguenti reparti e/o articolazioni:
nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio
comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio operazioni e
delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad
esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nuclei di polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando,
dell'Ufficio operazioni, delle sezioni comando (incluse quelle dei
gruppi dipendenti);
gruppi, ad esclusione delle sezioni comando, della sala operativa,
delle sezioni servizi, dell'autodrappello e delle squadre comando di
nucleo operativo dipendente;
compagnie, ad esclusione della squadra comando;
tenenze, ad esclusione della squadra comando;
brigate;
sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;
nuclei sommozzatori;
partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma
1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito
alla data del 31 dicembre 2008:
=====================================================================
Grado | Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 2,7
Capitano/Tenente | 2,5
Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 2,4
Maresciallo Capo | 2,3
Maresciallo Ordiario/Brigadiere Capo | 2,0
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere| 1,8
2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi
requisiti, compete altresi' al personale delle Sezioni di polizia
giudiziaria nonche' ai piloti in stato di pronto intervento aereo,
agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unita' navali.
Art. 6.
1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a 184
giorni nel 2008, presso un qualsiasi altro reparto e/o articolazione,
compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art.
9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado
rivestito alla data del 31 dicembre 2008:
=====================================================================
Grado |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 2,2
Capitano/Tenente | 2,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 1,9
Maresciallo Capo | 1,8
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 1,7
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 1,6
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere| 1,4
Art. 7.
1. I militari distaccati presso altri ministeri, organismi ed enti
vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, partecipano
alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i
seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre 2008:
=====================================================================
Grado | Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 1,1
Capitano/Tenente | 1,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 0,9
Maresciallo Capo | 0,8
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 0,7
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 0,6
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere| 0,5
Art. 8.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati
presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215
nel 2008, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art.
9, comma 2, secondo i seguenti coefficienti, diversificati in
relazione agli anni di servizio utili ai fini della determinazione
dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2008:
=====================================================================
| Numero di giorni | |Coefficiente
=====================================================================
Fino a 15 anni di| Oltre 15 anni di | Oltre 25 anni di |
servizio | servizio | servizio |
---------------------------------------------------------------------
da 215 a 242 | da 215 a 237 | da 215 a 230 | 1,1
---------------------------------------------------------------------
da 243 a 256 | da 238 a 251 | da 231 a 243 | 1,3
---------------------------------------------------------------------
pari o superiore | pari o superiore | pari o superiore |
a 257 | a 252 | a 244 | 1,5
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto.
Art. 9.
1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 7 del presente decreto e' pari a euro 45.000.000,00.
2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 8 del presente
decreto e' pari a euro 17.000.000,00.
Art. 10.
1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si
considerano, ai sensi del presente decreto:
i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno
solare, anche in piu' di un Reparto;
i giorni di assenza per riposo compensativo nonche' ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170.
Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si
configura come giorno di assenza.
2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1,
per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque
giorni settimanali sara' sommato un giorno ad ogni cinque di
effettiva presenza.
Art. 11.
1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2008, siano
stati trasferiti d'autorita' per esigenze di servizio da altre
regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;
Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri,
beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e
previdenziali, pari a 4.000,00 euro, indipendentemente dal grado e
dalla tipologia d'impiego.
L'importo e' ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta
assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno
2008, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
di prima assegnazione;
di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilita'
ambientale;
di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi':
ai militari che siano stati trasferiti in una delle regioni non
ambite ivi indicate per la quale era stata espressa la propria
preferenza, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente»
secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata
relativamente ad un periodo del 2008;
ai militari che abbiano gia' percepito, relativamente all'anno
2006 o 2007, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art.
10 del decreto ministeriale 4 dicembre 2007 e dall'art. 11 del
decreto ministeriale 17 ottobre 2008;
ai militari celibi e in ferma volontaria;
nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un
parente in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo di
grado del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella
regione di destinazione in una localita' situata nel raggio di 50 km
dalla nuova sede di servizio.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto.
Art. 12.
1. Sono esclusi dall'attribuzione degli emolumenti di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente»
secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata
relativamente ad un periodo del 2008;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita'
addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi
di almeno 184 giorni complessivi nel 2008;
i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi
nel 2008, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della
determinazione dirigenziale del comandante generale n. 9.000 in data
24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di amministrazione
approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.
2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto:
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di
finanza.
3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto
partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2008 abbiano
maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2008
beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel
2008, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel
2008 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni,
calcolati secondo le modalita' indicate all'art. 10, i benefici di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti
ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.
Art. 13.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed e'
cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli
incentivi di cui agli articoli precedenti.
Art. 14.
1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo
l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonche' le altre somme residuali che si renderanno disponibili a
seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 9,
comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla
base dei coefficienti indicati nell'articolo 8.
Art. 15.
1. Le ulteriori somme rese disponibili per l'anno 2008 ai sensi
dell'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono ripartite come segue:
euro 20.000.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della
Guardia di finanza e gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6
e 7;
euro 8.286.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della
Guardia di finanza e per gli incentivi di cui all'art. 8.
2. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 1 si
osserva quanto previsto dagli articoli 10 e 12.
Art. 16.
1. Le ulteriori somme rese disponibili per l'anno 2007 ai sensi
dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono ripartite come segue:
euro 6.700.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della
Guardia di finanza e gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6
e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre
2008;
euro 2.879.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della
Guardia di finanza e gli incentivi di cui all'art. 8 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008.
2. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 1 si
osserva quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, ai fini della
ripartizione delle somme di cui al comma 1 si considerano giorni di
presenza in servizio anche quelli di assenza ai sensi dell'art. 55,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164 e dell'art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la
registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2009
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4,
Economia e finanze, foglio n. 153